CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25861/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
28/11/1986 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine a episodi criminosi in materia di stupefacenti, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine al capo 75), avendo motivatamente dato conto degli elementi indiziari processualmente emersi, quali la deposizione del m.11o Pontarin, il riscontro costituito dagli esiti del processo nei confronti dei coimputati per lo stesso fatto, il contenuto delle intercettazioni telefoniche, i riscontri integrati dagli esiti della individuazione del covo di via Sono, tutti elementi indicativi del pieno coinvolgimento del ricorrente nell'operazione di acquisto di un quantitativo complessivo di 20 Kg di eroina, con principio attivo superiore ai 500 grammi e tale da integrare l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Con riferimento al capo 105) le censure tendono a prefigurare una non consentita rilettura delle fonti probatorie, a fronte di un percorso argomentativo che ha congruamente e non illogicamente valorizzato le dichiarazioni del teste Giavara, riscontrate dalle indagini su cui ha riferito il teste di p.g. Pontarin, secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M