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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 1988

Cassazione n. 29618/2026

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SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 26/01/2026 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25/12/2024, la Corte d'Appello di Brescia rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di carcerazione (pari ad anni uno, mesi nove, giorni otto) sofferta nel procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (così diversamente qualificata l'originaria imputazione formulata ai sensi dell'art. 416- bis), definito con sentenza assolutoria "per non aver commesso il fatto" emessa dal Tribunale di Brescia, divenuta irrevocabile.

In accoglimento del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 19325 del 13/02/2025, annullava con rinvio la predettaordinanza, ritenendo che i vari aspetti valorizzati con la decisione di rigetto (frequentazioni con altri soggetti, rapporto con il principale imputato [OSCURATO:PERSONA], danaro da questi ricevuto, ecc.) non risultavano connotati da un adeguato confronto con le ragioni della sentenza di assoluzione.

Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte bresciana, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l'istanza di riparazione, ripercorrendo l'intera vicenda e sottolineando che la decisione assolutoria del Tribunale non aveva ritenuto insussistenti le condotte gravemente colpose del ricorrente, ritenute ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione.

2. Anche avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento.

Si censura l'ordinanza per aver valorizzato condotte asseritamente colpose ma valutate in sede cautelare nell'ottica dell'associazione mafiosa, ritenuta insussistente nel giudizio di merito, e per aver ignorato la motivazione della sentenza assolutoria, in cui il Tribunale aveva evidenziato l'assenza di prove della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a reati fiscali o di autoriciclaggio, nonché della sua consapevolezza circa il "commercio dei crediti" svolto dal [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esclusione di una sua consapevole partecipazione al gruppo e agli scopi illeciti da questo perseguiti.

In tale prospettiva, la difesa evidenzia: che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] ad alcune riunioni appariva irrilevante, per il tecnicismo delle discussioni per lui incomprensibili; che non era stata spiegata la persistente valorizzazione delle frequentazioni con "gli appartenenti all'associazione", e del fatto che egli alloggiasse insieme a loro in strutture ricettive; che rimaneva non spiegato, in confronto con la sentenza assolutoria, la valorizzazione del rapporto "fiduciario" con il [OSCURATO:PERSONA], della telefonata da questi fatta a RANIOLO Roberto per conto di quest'ultimo, della riconduzione ad attività illecite della somma complessivamente ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] (in realtà costituente retribuzione per il lavoro svolto).

La difesa esamina e confuta la valenza ostativa riconosciuta dalla Corte d'Appello, anche in sede di rinvio, ai vari elementi richiamati nell'ordinanza, sottolineando che nel provvedimento non era stato segnalato alcun ordine o direttiva impartiti dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], in qualche modo riconducibili ad un contesto associativo.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure devolute. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 2Ritiene invero il Collegio che la Corte territoriale - al di là di ogni considerazione in ordine alla tecnica motivazionale adottata (l'ordinanza impugnata si compone di 65 pagine, di cui le prime 62 dedicate alla riproposizione del contenuto dei provvedimenti adottati in sede cautelare e di merito) - abbia adeguatamente colmato le lacune motivazionaievidenziate, in sede rescindente, dalla Quarta Sezione Penale.

2. Con un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato il principio per cui «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 -

01. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 4, n.

« ;n 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01cseri tema di riparazione per ingiusta detenzione, le 'frequentazioni ambigue' con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare».

Nello stesso senso, da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 17546 del 21/04/2026, Cataldo).

Sul punto, la sentenza rescindente aveva evidenziato la mancanza di adeguata correlazione tra le valutazioni cautelari e gli esiti assolutori, la conferma in giudizio degli elementi a sostegno delle frequentazioni, il ruolo svolto nel sodalizio e nella interazione con il ricorrente plei [OSCURATO:PERSONA] Rosario, indicato come soggetto in posizione apicale alle cui dipendenze si trovava il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 della sentenza di annullamento con rinvio).

3. All'esito di una diffusissima disamina delle circostanze valorizzate dai giudici cautelari e di merito, la Corte d'Appello di Brescia ha tra l'altro posto in evidenza (pag. 63 segg): che il [OSCURATO:PERSONA], ponendosi alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] come suo uomo di fiducia, aveva accettato di relazionarsi stabilmente (per circa due anni), e del tutto consapevolmente, con soggetti vicini ad ambienti mafiosi; che tale consapevolezza derivava non solo dal fatto che i procedimenti giudiziari che li avevano coinvolti erano relativi per lo più a note vicende del territorio gelese (nel quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre vissuto), ma anche - se non soprattutto - dal fatto che il padre ricorrente era stato condannato per associazione mafiosa unitamente ad uno dei soggetti in questione (FIORISI Angelo); che la valenza di tali frequentazioni era corroborata dal fatto che tali 3soggetti parlavano apertamente, in presenza del ricorrente, delle attività illevite descrivendosi come mafiosi e stiddari, così come il [OSCURATO:PERSONA] non aveva remore a rappresentargli propositi violenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e SCICOLONE Filippo, per vicende relative alla scoperta di una falsa compensazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 58 dell'ordinanza); che ulteriori elementi di primaria rilevanza erano da individuare, da un lato, nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato di farsi ospitare, senza alcuna registrazione, in una struttura (un residence in Desenzano) utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] per alloggiare anche altri soggetti coinvolti nelle frequentazioni che qui rilevano (cfr. sul punto pag. 56, in cui si dà atto della preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] affinchè il ricorrente non venisse registrato, e del riconoscimento fotografico del [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che andava nel fine settimana a ritirare i proventi dello studio dentistico); che ulteriore rilievo doveva attribuirsi, d'altro lato, al fatto che il [OSCURATO:PERSONA], come altri sodali da lui frequentatiiutilizzava un'utenza cellulare fittiziamente intestata ad una cittadina ucraina, messagli a disposizione dal [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del CASASSA (cfr. sul punto pag. 62); che la percezione di oltre 16.000 euro, ricevute dal [OSCURATO:PERSONA], non appariva giustificabile con il compenso per l'attività svolta alle dipendenze del coimputato.

Ritiene il Collegio che le circostanze valorizzate dal giudice di rinvio rientrino a pieno titolo nel novero degli elementi connotati da colpa grave nel senso che qui rileva, e mantengano intatta la loro valenza ostativa al riconoscimento del diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla riparazione, avendo egli dato causa, con quelle condotte, all'intervento del giudice della cautela: non potendo evidentemente condividersi l'assunto difensivo secondo cui tale valenza dovrebbe ritenersi azzerata dalla derubricazione del reato associativo (da 416-bis a 416 finalizzato al compimento di indebite compensazioni), e dall'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] anche dal meno grave reato ritenuto in sentenza.

Si tratta di una prospettazione che avrebbe potuto trovare accoglimento qualora gli elementi di sospetto fin qui richiamati fossero stati smentiti, sul piano fattuale, dal giudizio di merito.

Così non è stato, essendo pacificamente emerso che il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto non già per l'insussistenza di quegli elementi, ma perché non si è ritenuta raggiunta la prova del eg33 concorso del ricorrente nei reati fine (fiscali o di autoriciclaggio), né della sua consapevolezza circa la reale natura delle operazioni orchestrate dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del commercio dei crediti (cfr. pag. 56 seg.).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 P.Q.MVittori azienza [OSCURATO:PERSONA] C2 i t-ILADJ-; Depositata in [OSCURATO:PERSONA], - 5 AGI 2229 IL F [OSCURATO:PERSONA] 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 26/01/2026 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25/12/2024, la Corte d'Appello di Brescia rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di carcerazione (pari ad anni uno, mesi nove, giorni otto) sofferta nel procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. (così diversamente qualificata l'originaria imputazione formulata ai sensi dell'art. 416- bis), definito con sentenza assolutoria "per non aver commesso il fatto" emessa dal Tribunale di Brescia, divenuta irrevocabile. In accoglimento del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], la Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 19325 del 13/02/2025, annullava con rinvio la predettaordinanza, ritenendo che i vari aspetti valorizzati con la decisione di rigetto (frequentazioni con altri soggetti, rapporto con il principale imputato [OSCURATO:PERSONA], danaro da questi ricevuto, ecc.) non risultavano connotati da un adeguato confronto con le ragioni della sentenza di assoluzione. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte bresciana, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l'istanza di riparazione, ripercorrendo l'intera vicenda e sottolineando che la decisione assolutoria del Tribunale non aveva ritenuto insussistenti le condotte gravemente colpose del ricorrente, ritenute ostative al riconoscimento del diritto alla riparazione. 2. Anche avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento. Si censura l'ordinanza per aver valorizzato condotte asseritamente colpose ma valutate in sede cautelare nell'ottica dell'associazione mafiosa, ritenuta insussistente nel giudizio di merito, e per aver ignorato la motivazione della sentenza assolutoria, in cui il Tribunale aveva evidenziato l'assenza di prove della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a reati fiscali o di autoriciclaggio, nonché della sua consapevolezza circa il "commercio dei crediti" svolto dal [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esclusione di una sua consapevole partecipazione al gruppo e agli scopi illeciti da questo perseguiti. In tale prospettiva, la difesa evidenzia: che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] ad alcune riunioni appariva irrilevante, per il tecnicismo delle discussioni per lui incomprensibili; che non era stata spiegata la persistente valorizzazione delle frequentazioni con "gli appartenenti all'associazione", e del fatto che egli alloggiasse insieme a loro in strutture ricettive; che rimaneva non spiegato, in confronto con la sentenza assolutoria, la valorizzazione del rapporto "fiduciario" con il [OSCURATO:PERSONA], della telefonata da questi fatta a RANIOLO Roberto per conto di quest'ultimo, della riconduzione ad attività illecite della somma complessivamente ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] (in realtà costituente retribuzione per il lavoro svolto). La difesa esamina e confuta la valenza ostativa riconosciuta dalla Corte d'Appello, anche in sede di rinvio, ai vari elementi richiamati nell'ordinanza, sottolineando che nel provvedimento non era stato segnalato alcun ordine o direttiva impartiti dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], in qualche modo riconducibili ad un contesto associativo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure devolute. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2Ritiene invero il Collegio che la Corte territoriale - al di là di ogni considerazione in ordine alla tecnica motivazionale adottata (l'ordinanza impugnata si compone di 65 pagine, di cui le prime 62 dedicate alla riproposizione del contenuto dei provvedimenti adottati in sede cautelare e di merito) - abbia adeguatamente colmato le lacune motivazionaievidenziate, in sede rescindente, dalla Quarta Sezione Penale. 2. Con un indirizzo interpretativo assolutamente consolidato, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato il principio per cui «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 - 01. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 4, n. « ;n 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565 - 01cseri tema di riparazione per ingiusta detenzione, le 'frequentazioni ambigue' con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare». Nello stesso senso, da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 17546 del 21/04/2026, Cataldo). Sul punto, la sentenza rescindente aveva evidenziato la mancanza di adeguata correlazione tra le valutazioni cautelari e gli esiti assolutori, la conferma in giudizio degli elementi a sostegno delle frequentazioni, il ruolo svolto nel sodalizio e nella interazione con il ricorrente plei [OSCURATO:PERSONA] Rosario, indicato come soggetto in posizione apicale alle cui dipendenze si trovava il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 5 della sentenza di annullamento con rinvio). 3. All'esito di una diffusissima disamina delle circostanze valorizzate dai giudici cautelari e di merito, la Corte d'Appello di Brescia ha tra l'altro posto in evidenza (pag. 63 segg): che il [OSCURATO:PERSONA], ponendosi alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] come suo uomo di fiducia, aveva accettato di relazionarsi stabilmente (per circa due anni), e del tutto consapevolmente, con soggetti vicini ad ambienti mafiosi; che tale consapevolezza derivava non solo dal fatto che i procedimenti giudiziari che li avevano coinvolti erano relativi per lo più a note vicende del territorio gelese (nel quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre vissuto), ma anche - se non soprattutto - dal fatto che il padre ricorrente era stato condannato per associazione mafiosa unitamente ad uno dei soggetti in questione (FIORISI Angelo); che la valenza di tali frequentazioni era corroborata dal fatto che tali 3soggetti parlavano apertamente, in presenza del ricorrente, delle attività illevite descrivendosi come mafiosi e stiddari, così come il [OSCURATO:PERSONA] non aveva remore a rappresentargli propositi violenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e SCICOLONE Filippo, per vicende relative alla scoperta di una falsa compensazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 58 dell'ordinanza); che ulteriori elementi di primaria rilevanza erano da individuare, da un lato, nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato di farsi ospitare, senza alcuna registrazione, in una struttura (un residence in Desenzano) utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] per alloggiare anche altri soggetti coinvolti nelle frequentazioni che qui rilevano (cfr. sul punto pag. 56, in cui si dà atto della preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] affinchè il ricorrente non venisse registrato, e del riconoscimento fotografico del [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che andava nel fine settimana a ritirare i proventi dello studio dentistico); che ulteriore rilievo doveva attribuirsi, d'altro lato, al fatto che il [OSCURATO:PERSONA], come altri sodali da lui frequentatiiutilizzava un'utenza cellulare fittiziamente intestata ad una cittadina ucraina, messagli a disposizione dal [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del CASASSA (cfr. sul punto pag. 62); che la percezione di oltre 16.000 euro, ricevute dal [OSCURATO:PERSONA], non appariva giustificabile con il compenso per l'attività svolta alle dipendenze del coimputato. Ritiene il Collegio che le circostanze valorizzate dal giudice di rinvio rientrino a pieno titolo nel novero degli elementi connotati da colpa grave nel senso che qui rileva, e mantengano intatta la loro valenza ostativa al riconoscimento del diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla riparazione, avendo egli dato causa, con quelle condotte, all'intervento del giudice della cautela: non potendo evidentemente condividersi l'assunto difensivo secondo cui tale valenza dovrebbe ritenersi azzerata dalla derubricazione del reato associativo (da 416-bis a 416 finalizzato al compimento di indebite compensazioni), e dall'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] anche dal meno grave reato ritenuto in sentenza. Si tratta di una prospettazione che avrebbe potuto trovare accoglimento qualora gli elementi di sospetto fin qui richiamati fossero stati smentiti, sul piano fattuale, dal giudizio di merito. Così non è stato, essendo pacificamente emerso che il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto non già per l'insussistenza di quegli elementi, ma perché non si è ritenuta raggiunta la prova del eg33 concorso del ricorrente nei reati fine (fiscali o di autoriciclaggio), né della sua consapevolezza circa la reale natura delle operazioni orchestrate dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del commercio dei crediti (cfr. pag. 56 seg.). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 P.Q.MVittori azienza [OSCURATO:PERSONA] C2 i t-ILADJ-; Depositata in [OSCURATO:PERSONA], - 5 AGI 2229 IL F [OSCURATO:PERSONA] 5
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