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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 settembre 2026

Cassazione n. 25765/2026

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e, in persona del rappre-sentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante in atti indicato,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controPr.im.

S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1102/2026, depositata il23/01/2026;letta la rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e visto che,nonostante la sua comunicazione ai controricorrenti (avvenuta il10/07/2026), non ne consta l’accettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.,sicché l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 4374/2026Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 25765/2026Data pubblicazione 24/09/2026che vanno liquidate le spese, da porsi a carico della rinunciante, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti e con lachiesta attribuzione per averne i difensori formulato richiesto, secondoquanto indicato in dispositivo e in relazione al valore della controversia; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la rinunciante al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità in favore di ciascuna controricorrente, che si liquidano perognuna in € 5.093, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge, con distrazione infavore dei rispettivi difensori antistatari (per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:SOCIETA]. gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Così deciso in Roma, il 24/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, in persona del rappre-sentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante in atti indicato,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controPr.im. S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1102/2026, depositata il23/01/2026;letta la rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e visto che,nonostante la sua comunicazione ai controricorrenti (avvenuta il10/07/2026), non ne consta l’accettazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.,sicché l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 4374/2026Numero sezionale 549/2026Numero di raccolta generale 25765/2026Data pubblicazione 24/09/2026che vanno liquidate le spese, da porsi a carico della rinunciante, stante lamancata accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti e con lachiesta attribuzione per averne i difensori formulato richiesto, secondoquanto indicato in dispositivo e in relazione al valore della controversia; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la rinunciante al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità in favore di ciascuna controricorrente, che si liquidano perognuna in € 5.093, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge, con distrazione infavore dei rispettivi difensori antistatari (per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:SOCIETA]. gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Così deciso in Roma, il 24/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25765/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris