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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:299
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0150(01)_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 30 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑150/20 R) «Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato – Assenza di indicazioni concrete e precise, suffragate da prove documentali dettagliate – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 28‑37)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno grave ed irreparabile del richiedente – Lesione di un interesse proprio di quest’ultimo – Lesione dei diritti dei terzi – Esclusione (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 40‑42) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 252 final della Commissione, del 24 gennaio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.39182 (2017/C) (ex 2017/NN) (ex 2014/CP) concesso dalla Repubblica di Estonia alla ricorrente.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) L’ordinanza del 30 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑150/20 R), è revocata. 3) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0150(01)_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 30 giugno 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑150/20 R) «Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Situazione tale da mettere a repentaglio l’esistenza della società ricorrente o da modificare in modo irreparabile la sua posizione sul mercato – Assenza di indicazioni concrete e precise, suffragate da prove documentali dettagliate – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 28‑37) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno grave ed irreparabile del richiedente – Lesione di un interesse proprio di quest’ultimo – Lesione dei diritti dei terzi – Esclusione (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 40‑42) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 252 final della Commissione, del 24 gennaio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.39182 (2017/C) (ex 2017/NN) (ex 2014/CP) concesso dalla Repubblica di Estonia alla ricorrente. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) L’ordinanza del 30 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑150/20 R), è revocata. 3) Le spese sono riservate.
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