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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42707/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 25 febbraio 2020, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto posto in assenza di interesse, atteso che, come esplicitamente indicato nella parte motiva del provvedimento impugnato, è stata operata la massima riduzione possibile, cioè di un terzo, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 25 febbraio 2020, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto posto in assenza di interesse, atteso che, come esplicitamente indicato nella parte motiva del provvedimento impugnato, è stata operata la massima riduzione possibile, cioè di un terzo, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/1
Sentenza Cassazione n. 42707/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris