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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11859/2023

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato accertato - con motivazione esaustiva e non illogica - l'integrazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di evasione, dando conto, altresì, del fatto che l'alternativa ricostruzione prospettata dal ricorrente non valeva a smentire che l'allontanamento fosse stato il frutto della precisa decisione di acquistare stupefacenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo il provvedimento impugnato accertato - con motivazione esaustiva e non illogica - l'integrazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di evasione, dando conto, altresì, del fatto che l'alternativa ricostruzione prospettata dal ricorrente non valeva a smentire che l'allontanamento fosse stato il frutto della precisa decisione di acquistare stupefacenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 11859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris