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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 16928/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, letta le memorie rispettivamente in data 20/09/2024 e in data 23/01/2025 del difensore dell'Avalli, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Genova [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 3238 del Tribunale di Genova in data 18/7/2023 per il contestato delitto di rapina impropria.

Con unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 581 comma i- ter cod. proc. pen. in cui assume essere incorsa la Corte territoriale nel ritenere inammissibile l'appello perché non accompagnato dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello.

La difesa dell'Avalli sostiene che l'adempimento richiesto dalla Corte di appello non è dovuto nelle forme indicate dalla sentenza, in quanto non previste espressamente dall'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. che prescrive, invece, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, adempimento che si assume essere stato regolarmente assolto dal ricorrente con il deposito del verbale di dichiarazione di domicilio rilasciata contestualmente all'interrogatorio reso alla P.G., da ritenersi per il disposto dell'art. 154 cod. proc. civ. valida anche per la notifica degli atti di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

A sostegno di tale assunto la difesa invoca, in particolare, una pronuncia di questa Corte secondo cui non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto dì appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoiui, Rv. 286269-01).

2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]° d'Aquino, con requisitoria scritta del 27/12/2024, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (informazione provvisoria n. 15 del 2024), ed ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Va premesso che la disciplina di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.

Igs. n. 150 del 2023 e poi abrogato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte - come nel caso in esame - sino al 24 agosto 2024 (Sez.

U, ric. [OSCURATO:PERSONA], ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Tale disposizione richiedeva, a pena dì inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Ciò emerge con evidenza già dalla lettura dell'art. 581, comma 1-ter, citato, che, per l'appunto, disponeva che, per non incorrere nell'inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dovesse essere depositata "con" l'atto di impugnazione, ossia contestualmente all'atto di appello.

Si è in particolare osservato che la ratio della norma deve essere identificata nella volontà di responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria, disponendo un suo onere collaborativo (che si somma a quello, eventuale, richiesto dal successivo comma 1-quater in caso di giudizio definito in assenza) e, dall'altro, nell'agevolare il buon esito del procedimento di notificazione, al fine di escludere o fortemente limitare gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio.

Alla luce di tale disposizione la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata dall'Avalli, ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal difensore di questo, in quanto non accompagnato dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, esplicitamente ritenendo non idonea, a tal fine, la "mera allegazione di estratto del verbale dell'udienza di convalida dell'arresto contenente la dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato ai fini della celebrazione del giudizio di primo grado".

In tal modo la Corte territoriale ha mostrato di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale (Sez. 4, n. 6303 del 24/10/2023, dep. 2024, Farina, non mass.; Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Witt, non mass.) secondo il quale, nella previsione della norma citata, la dichiarazione o elezione di domicilio dovrebbe necessariamente essere rilasciata "contestualmente" all'atto di appello, non potendo essere, invece, rilasciata in epoca precedente, ancorché allegata all'atto di impugnazione.

Si tratta, però, di un orientamento contrastato da altre pronunce di legittimità (Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021-01; Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoiui, Rv. 286269-01) che hanno rilevato come dalla disciplina in questione non emerge, quale presupposto necessario, una delimitazione temporale del momento al quale riferire l'elezione o la dichiarazione di domicilio, che, dunque, secondo tale interpretazione, mantiene una propria efficacia se resa compiutamente nel corso del giudizio.

Fermo quanto precede, le [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto che non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado.

In tal senso si evidenzia come tale interpretazione sia imposta anche dalla lettura costituzionalmente orientata della disciplina in esame, necessariamente funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c.

Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative con il diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione. [OSCURATO:PERSONA] hanno avallato detto orientamento riconoscendo che la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata ed inequivoca individuazione del luogo ove eseguire la notificazione.

2. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova perché proceda al giudizio.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, letta le memorie rispettivamente in data 20/09/2024 e in data 23/01/2025 del difensore dell'Avalli, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Genova [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 3238 del Tribunale di Genova in data 18/7/2023 per il contestato delitto di rapina impropria. Con unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 581 comma i- ter cod. proc. pen. in cui assume essere incorsa la Corte territoriale nel ritenere inammissibile l'appello perché non accompagnato dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello. La difesa dell'Avalli sostiene che l'adempimento richiesto dalla Corte di appello non è dovuto nelle forme indicate dalla sentenza, in quanto non previste espressamente dall'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. che prescrive, invece, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, adempimento che si assume essere stato regolarmente assolto dal ricorrente con il deposito del verbale di dichiarazione di domicilio rilasciata contestualmente all'interrogatorio reso alla P.G., da ritenersi per il disposto dell'art. 154 cod. proc. civ. valida anche per la notifica degli atti di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. A sostegno di tale assunto la difesa invoca, in particolare, una pronuncia di questa Corte secondo cui non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto dì appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoiui, Rv. 286269-01). 2. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]° d'Aquino, con requisitoria scritta del 27/12/2024, ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (informazione provvisoria n. 15 del 2024), ed ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che la disciplina di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 150 del 2023 e poi abrogato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte - come nel caso in esame - sino al 24 agosto 2024 (Sez. U, ric. [OSCURATO:PERSONA], ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]).Tale disposizione richiedeva, a pena dì inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Ciò emerge con evidenza già dalla lettura dell'art. 581, comma 1-ter, citato, che, per l'appunto, disponeva che, per non incorrere nell'inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dovesse essere depositata "con" l'atto di impugnazione, ossia contestualmente all'atto di appello. Si è in particolare osservato che la ratio della norma deve essere identificata nella volontà di responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria, disponendo un suo onere collaborativo (che si somma a quello, eventuale, richiesto dal successivo comma 1-quater in caso di giudizio definito in assenza) e, dall'altro, nell'agevolare il buon esito del procedimento di notificazione, al fine di escludere o fortemente limitare gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio. Alla luce di tale disposizione la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata dall'Avalli, ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal difensore di questo, in quanto non accompagnato dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, esplicitamente ritenendo non idonea, a tal fine, la "mera allegazione di estratto del verbale dell'udienza di convalida dell'arresto contenente la dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato ai fini della celebrazione del giudizio di primo grado". In tal modo la Corte territoriale ha mostrato di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale (Sez. 4, n. 6303 del 24/10/2023, dep. 2024, Farina, non mass.; Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Witt, non mass.) secondo il quale, nella previsione della norma citata, la dichiarazione o elezione di domicilio dovrebbe necessariamente essere rilasciata "contestualmente" all'atto di appello, non potendo essere, invece, rilasciata in epoca precedente, ancorché allegata all'atto di impugnazione. Si tratta, però, di un orientamento contrastato da altre pronunce di legittimità (Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021-01; Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoiui, Rv. 286269-01) che hanno rilevato come dalla disciplina in questione non emerge, quale presupposto necessario, una delimitazione temporale del momento al quale riferire l'elezione o la dichiarazione di domicilio, che, dunque, secondo tale interpretazione, mantiene una propria efficacia se resa compiutamente nel corso del giudizio. Fermo quanto precede, le [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto che non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado. In tal senso si evidenzia come tale interpretazione sia imposta anche dalla lettura costituzionalmente orientata della disciplina in esame, necessariamente funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative con il diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione. [OSCURATO:PERSONA] hanno avallato detto orientamento riconoscendo che la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata ed inequivoca individuazione del luogo ove eseguire la notificazione. 2. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova perché proceda al giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi
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