CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21846/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alce alricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente -nonchéSACAIM S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] eSAFAU [OSCURATO:SOCIETA].;- intimate -avverso il DECRETO N. 7106/2019 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del3/6/2026;Numero registro generale 28041/2019Nu2m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/20261.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-TAV e l’A.T.I.aggiudicataria, avente come capogruppo la [OSCURATO:SOCIETA].,hanno stipulato, in data 15/6/2006, un contratto d’appaltopubblico (Convenzione n. 2/2006), finalizzato alla realizzazionedella [OSCURATO:PERSONA]Afragola.1.2. [OSCURATO:PERSONA] prevedeva, tra l’altro, clausolepenali volte a sanzionare il mancato rispetto dei terminicontrattuali, con salvezza del risarcimento del maggior danno edel diritto alla risoluzione del contratto.1.3. La committente, a fronte del dedotto ritardo nellaconsegna del progetto esecutivo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., hadapprima provveduto, in data 16/11/2007, ad intimare aquest’ultima una diffida ad adempiere, e poi, in data24/12/2007, ad adottare un atto di risoluzione della convenzioneper inadempimento della stessa.1.4. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha, quindi, agito in giudizio,innanzi al tribunale di Roma, chiedendo, a sua volta, larisoluzione del contratto di appalto per inadempimento dellacommittente e la declaratoria d’inefficacia dell’atto di risoluzioneadottato da quest’ultima.1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (subentrata allacommittente per effetto di fusione in data 27/12/2010) si ècostituita in giudizio, chiedendo, innanzitutto, il rigetto delledomande proposte dall’attrice e, in via riconvenzionale, larisoluzione del contratto per inadempimento dell’ATI SACAIMs.p.a. e la sua condanna al pagamento della penale contrattualee al risarcimento dell’ulteriore danno.1.6. Il giudizio, interrotto a seguito dell’ammissione diSACAIM alla procedura di amministrazione straordinaria dinanzial tribunale di Venezia, è stato riassunto da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha contestualmente formulato ancheistanza di insinuazione al passivo nella procedura concorsualeRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 28041/2019Nu3m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026per la sua ammissione, per l’importo di €. 15.000.000,00, incollocazione chirografaria.1.7. Il giudice delegato, con decreto del 19/5/2012, hacosì provveduto sull’istanza di ammissione di [OSCURATO:SOCIETA]: “il G.D., vista la documentazione depositata ed ilriscontro contabile interno negativo, attesa anche la presenza diun contenzioso avente ad oggetto la prestazione da cuioriginerebbe il credito insinuato, rigetta la domanda, nonsussistendo la prova di un credito certo, liquido ed esigibile neiconfronti di Sacaim”.1.8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorsodepositato il 3/7/2012, ha proposto opposizione al suddettodecreto, chiedendo, in via principale, di essere ammessa alpassivo della procedura di amministrazione straordinaria perl’importo di €. 15.000.000,00 oltre interessi, in via chirografaria,ed, in via gradata, di essere ammessa allo stato passivo dellasuddetta procedura, in via chirografaria, per gli importi di €,1.010.000,00 oltre interessi, a titolo di penale contrattuale, e di€. 4.467.428,96 oltre interessi, a titolo di cauzione di buonaesecuzione.1.9. La [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinariaha resistito all’opposizione, chiedendone il rigetto.1.10. Nel corso del giudizio, è intervenuta volontariamentein giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità di terzoproponente il concordato della procedura di amministrazionestraordinaria, omologato con decreto del 27/7/2013 e divenutodefinitivo, aderendo a tutte le domande, deduzioni, eccezioni,argomentazioni e conclusioni anche istruttorie svolte daSACAIM.1.11. Nel frattempo, il tribunale di Roma, con sentenzaparziale n. 15074/2013, ha dichiarato improcedibili le domandericonvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, con laRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 28041/2019Nu4m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026sentenza n. 13322/2018, ha rigettato le domande di SACAIMs.p.a.1.12. La sentenza n. 13322/2018 è stata impugnata condella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.1.13. Il giudizio risulta pendente innanzi alla corted’appello di Roma.1.14. [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio diopposizione allo stato passivo della procedura [OSCURATO:SOCIETA].,ha, quindi, concluso, chiedendo al tribunale di Venezia: - in viaprincipale, di essere ammessa, in via chirografaria, per l’importodi €. 15.000.000,00, oltre interessi; - in via gradata, di essereammessa, in via chirografaria, per la somma di €. 1.010.000,00,a titolo di penale contrattuale, e per la somma di €.4.467.428,96, a titolo cauzione di buona esecuzione, per untotale di €. 5.477.428,96, oltre interessi; - in ulterioresubordine, alla luce della sentenza del tribunale di Roma n.13322/2018, di essere ammessa, in via chirografaria, per lasomma di €. 900.000,00, a titolo di penale contrattuale, e di €.4.467.428,96, a titolo di cauzione di buona esecuzione, per untotale di €. 5.367.428,96, oltre interessi.1.15. [OSCURATO:PERSONA] ha, inoltre, chiesto, invia istruttoria, di ammettere la documentazione prodotta in attie in udienza e di concedere “un termine per precisare laquantificazione dei danni e per il deposito di documentazioneaggiornata circa tale quantificazione” e di ammettersi CTU “alfine di valutare i danni patiti e fatti valere dalla RFI comerisultanti dalla documentazione in atti e dalla ulteriore che potràessere acquisita anche dalla pubblica amministrazione, anchecon ordine di esibizione”.1.16. [OSCURATO:PERSONA], dal suo canto, ha riprodotto leoriginarie conclusioni, chiedendo altresì, in via subordinata, diRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 28041/2019Nu5m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026disporre la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. ingiudizio di appello pendente dinanzi alla corte d’appello di Roma.1.17. Il tribunale di Venezia, con il decreto in epigrafe, harigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Rete2.1. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva,ha ritenuto che: - il giudice delegato aveva correttamenteaffermato che il credito azionato fosse privo dei requisiti dicertezza, liquidità ed esigibilità, soprattutto in considerazionedella pendenza di un giudizio avente ad oggetto il rapporto in cuiil credito stesso troverebbe la propria fonte; - la proposizionedell’appello avverso la sentenza n. 13322/2018 impedisce,infatti, anche allo stato, di considerare definitivo l’accertamentoivi contenuto; - tale definitività, che avrebbe consentito diriconoscere al credito in questione i requisiti per l’ammissione alpassivo, poteva essere, infatti, raggiunta solo con il passaggioin giudicato della decisione, che è stata, invece, appellata; - nonè, dunque, condivisibile l’assunto della società opponentesecondo cui l’accertamento operato in primo grado dell’addebitoa [OSCURATO:SOCIETA] della risoluzione contrattuale sarebbe fonte di per sésufficiente dell’obbligo al risarcimento e, dunque, dellafondatezza delle pretese azionate dalla società istante in sede diopposizione allo stato passivo.2.2. D’altra parte, ha aggiunto il tribunale, se siesaminano le “singole voci” di credito vantate dall’opponente,occorre rilevare che: - il deposito cauzionale è stato giàincamerato dall’opponente, tant’è che il tribunale di Roma hadichiarato “cessata la materia del contendere con riferimentoalla domanda di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. diretta allacondanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento diquanto dovuto in base al contratto di cui alla polizza n.Ric. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 28041/2019Nu6m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026268800326 del 19.05.2006”, per cui l’ammissione al passivo delrispettivo importo determinerebbe una ingiustificataduplicazione della garanzia prestata per la buona esecuzionedell’appalto; - il credito alla penale prevista nel contrattod’appalto è privo del necessario grado di certezza richiesto perl’ammissione allo stato passivo, anche perché pende“ulteriori danni”, invece, è carente del necessario supportoprobatorio: a) intanto, le relative voci di danno sono stateindicate “in via del tutto arbitraria e generica” ed, almeno inparte, “non sono conseguenza immediata e direttadell’inadempimento” della [OSCURATO:SOCIETA]; b) le istanze istruttorieproposte dall’opponente, e cioè “la richiesta di termine per laprecisazione della quantificazione dei danni e per il deposito didocumentazione aggiornata, così come la richiesta di CTU”,sono, inoltre, inammissibili, a norma dell’art. 99, comma 2°, n.4, l.fall., in quanto non formulate nell’atto introduttivo delgiudizio.2.3. Il tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione,condannando l’opponente a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.le spese del giudizio.3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorsonotificato il 20/9/2019, ha chiesto, per sette motivi, lacassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante dellaSafau [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con controricorso.3.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria eSafau [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimaste intimate.3.4. Le parti costituite hanno depositato memorie.3.5. La Corte, con ordinanza interlocutoria del17/7/2025, ha rilevato che questa Sezione, con ordinanze nn.1679, 1702, 1703 e 2931 del 2025, aveva rimesso al PrimoRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 28041/2019Nu7m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite,alcuni ricorsi aventi ad oggetto le medesime questioni oggettodi discussione nel presente giudizio ed ha, quindi, rinviato lacausa a nuovo ruolo.3.6. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie.3.7. La controricorrente, in particolare, ha evidenziatoche: - le Sezioni Unite, con sentenza n. 6498/2026, hannoenunciato il principio per cui “la domanda di risoluzione delcontratto per inadempimento che costituisca premessa didomande di restituzione o risarcimento del danno nei confrontidella massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre chetrascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regimepubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizioneordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dalTitolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre restaprocedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta aconseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o sesu di essa sia stata pronunciata sentenza non passata ingiudicato”; - l’applicazione di tale principio comporta il rigettodel ricorso sul rilievo, tra l’altro, che “la domanda di risoluzionedel contratto di appalto, funzionale alle domande risarcitorieoggetto di insinuazione al passivo, doveva essere coltivata insede di verifica dello stato passivo”, laddove “la domanda dirisoluzione non era mai stata introdotta in sede di verifica dellostato passivo, precludendo in quella sede qualsivogliaaccertamento sul punto, accertamento che costituiscel’ineludibile presupposto, di fatto e di diritto, delle domanderisarcitorie oggetto dell’insinuazione”.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione degli artt. 295 e 337, comma 2°, c.p.c. e la falsaRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 28041/2019Nu8m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., nonché il difetto di motivazione di cui all’art. 132, comma2°, n. 4 c.p.c. e all’art. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte incui il tribunale ha rigettato l’opposizione allo stato passivosenza, tuttavia, procedere, come avrebbe dovuto, anched’ufficio, alla sospensione del giudizio di opposizione, a normadegli artt. 295 e 337, comma 2°, c.p.c., fino al passaggio ingiudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, e cioè ilgiudizio d’appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n.13322/2018, che, secondo lo stesso tribunale, ove definitiva,avrebbe consentito di riconoscere al credito i requisiti perl’ammissione al passivo.4.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, laricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la falsa applicazionedell’art. 111 Cost. e il difetto di motivazione di cui all’art. 132,comma 2°, n. 4, c.p.c. e all’art. 118 disp.att. c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha ritenuto di non poter condividerel’assunto dell’opponente secondo cui l’accertamento operato daltribunale di Roma era fonte di per sé sufficiente per affermarela sussistenza dell’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento deidanni arrecati alla committente, quantificati in oltre 15.000.000di euro, omettendo, per contro, di considerare, tra l’altro, che:- il credito azionato dall’opponente scaturisce dall’attounilaterale di risoluzione del 24/12/2007, che la committente halegittimamente assunto nell’esercizio dei suoi potericontrattuali; - l’atto di risoluzione comporta, infatti, sotto ilprofilo dei rapporti economici tra le parti, le conseguenze chel’opponente ha invocato in giudizio nei confronti della SACAIMRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 28041/2019Nu9m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026s.p.a., e cioè l’applicazione della “penale” nella misuracontrattualmente determinata, che per la oggettività con cuiviene calcolata soddisfa certamente il requisito della certezza,della liquidità e della esigibilità del credito, nonchél’incameramento della “cauzione” a suo tempo prestata agaranzia dell’adempimento, pari ad €. 4.467.428,96, e l’obbligodella contraente inadempiente di procedere al risarcimento degli“ulteriori danni”; - la sentenza del tribunale di Roma, del resto,pronunciando sulla causa pregiudiziale, ha ritenuto, consentenza provvisoriamente esecutiva, legittimo ed efficaciel’atto di risoluzione contrattuale disposto in via amministrativadalla committente, evidenziando che “i gravi inadempimentidell’ATI appaltatrice … concorrono ad imputare a quest’ultima larisoluzione contrattuale” e che “le conclusioni circa l’imputabilitàall’Ati attrice della risoluzione contrattuale disposta dallacommittenza in data 24.12.2007” risultano, pertanto,“confermate”; - tale sentenza, quindi, pur se impugnata,consentiva, unitamente alla documentazione prodotta ingiudizio, come la consulenza tecnica disposti in quel giudizio, dipervenire all’accertamento della “legittimità della risoluzionedichiarata da RFI” e, dunque, della fondatezza delle pretesecreditorie azionate in giudizio dall’opponente nonché allaquantificazione delle stesse nella misura indicata nell’attod’opposizione.4.3. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 99, comma 2°, n. 4,l.fall. e dell’art. 153, comma 2°, c.p.c., nonché la violazione deiprincipi del giusto processo, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunaleha ritenuto che le istanze istruttorie proposte dall’opponente, ecioè “la richiesta di termine per la precisazione dellaquantificazione dei danni e per il deposito di documentazioneRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 28041/20191Nu0m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026aggiornata, così come la richiesta di CTU” “che valutassecompiutamente i danni”, erano inammissibili, a norma dell’art.99, comma 2°, n. 4, l.fall., in quanto non formulate nell’attointroduttivo del giudizio, senza, per contro, considerare che: -la committente, al momento della proposizione dell’opposizione,era nell’impossibilità di produrre la documentazione relativaall’esatta quantificazione dei danni subiti, “trattandosi di danniriferiti al: a) maggiore importo lavori per mancato ribasso digara; b) opere aggiuntive di protezione cantiere e ferrovia perlavori sotto esercizio conseguenti all’aggiornamento temporaledell’intervento; c) maggiori oneri per adeguamento prezzi edinflazione; d) maggiori oneri per adeguamento progettazionedefinitiva; e) maggiori oneri per espletamento nuova gara; f)maggiori oneri per ripetizione fase verifica progetto esecutivonuovo appalto; g) falsa spesa per lavorazioni non previste; h)danni dovuti per perditempo treni in fase di esecuzione lavori;i) mancato utile per ritardato utilizzo ferroviario della stazione;l) mancato utile per ritardato utilizzo commerciale dellaStazione”; - l’acquisizione della documentazione aggiornata,tanto più se sopravvenuta, e la richiesta di una consulenzatecnica d’ufficio “acquisitiva”, essendo decisive al fine diquantificare correttamente la domanda risarcitoria formulatadalla opponente, erano, dunque, ammissibili.4.4. Con il sesto motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il difetto di motivazione di cuiall’art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c.,in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che ladomanda di ammissione al passivo per gli “ulteriori danni”doveva essere rigettata per carenza di prova, senza, tuttavia,considerare che le prove raccolte in giudizio, come laRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero 1reg1is tro generale 28041/2019Numero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026documentazione prodotta dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] e la mancatacontestazione da parte di quest’ultima delle deduzioni svoltedall’opponente in ordine ai danni patiti ed ai parametri per laloro determinazione, consentiva senz’altro di quantificare lamisura dei pregiudizi subiti, tra i quali “i maggiori oneri … dieuro 9.708.661,57, pari alla differenza tra il prezzo a base allagara originaria ed il prezzo posto a base della nuova garaaggiudicata alla [OSCURATO:PERSONA]”.4.5. Con il settimo motivo, la ricorrente ha dedotto che,ai sensi dell’art. 336, comma 1°, c.p.c., “la auspicata riformadella decisione oggetto del … ricorso ha effetto sulla pronunciadi condanna al pagamento delle spese di lite”,“immotivatamente liquidate in € 15.000,00 oltre spese generalinella misura del 15%, CPA e IVA come per legge”.4.6. Il primo motivo è infondato mentre il secondo, ilterzo, il quarto, il quinto ed il sesto, da trattare congiuntamente,sono, nei limiti che seguono, fondati, con assorbimento delsettimo.4.7. Come hanno affermato le Sezioni Unite di questaCorte (Cass. SU n. 6481 del 2026), la domanda di risoluzionedel contratto per inadempimento che (come quella, proposta invia riconvenzionale dalla committente, a suo tempo pendenteinnanzi al tribunale di Roma) costituisca la premessa didomande di restituzione o (come nella specie) di risarcimentodel danno nei confronti della massa e che sia proposta primadella dichiarazione di fallimento del contraente inadempiente (odell’apertura nei suoi confronti dell’amministrazionestraordinaria: artt. 36 del d.lgs. n. 270/1999 e 201, comma 1°,l.fall.), dev’essere proposta secondo il rito speciale disciplinatodagli art. 93 ss. l.fall.4.8. Il giudizio relativo alla domanda di risoluzione,pendente in sede ordinaria, in ragione della dichiarazione diRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 28041/20191Nu2m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026fallimento (o dell’apertura dell’amministrazione straordinaria)nei confronti del contraente inadempiente, diventa, quindi,(almeno di regola) improcedibile e non dev’essere, pertanto,riassunto nei confronti del curatore (o del commissario), avendoil contraente in bonis semplicemente l’onere (che l’opponentenon risulta aver adempiuto) di proporre tale domanda,unitamente a quelle conseguenziali di contenuto restitutorio orisarcitorio, innanzi al giudice delegato, la cui decisione sulladomanda di risoluzione, una volta trasferita in sedefallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha,peraltro, natura incidentale, ma il tipico contenuto, a secondadei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia di risoluzionedel contratto.4.9. La (conseguente) mancanza di più giudizicontemporaneamente (ed ammissibilmente) pendenti tra lestesse parti in sede ordinaria (la domanda di risoluzione) ed insede concorsuale (le domande di restituzione e di risarcimentodei danni), esclude, pertanto, (tanto più a fronte della sentenzaparziale, che non risulta appellata, con la quale il tribunale diRoma ha dichiarato l’improcedibilità delle domandericonvenzionali proposte dalla committente) qualsivogliapossibilità (e, tanto meno, la necessità) di una sospensione, anorma degli artt. 295 e 337, comma 2°, c.p.c., del giudizio diammissione allo stato passivo (delle pretese restitutorie erisarcitorie conseguenti) fino al passaggio in giudicato dellapronuncia in sede ordinaria sulla causa di risoluzionecontrattuale.4.10. Nello stesso modo, la contemporanea pendenza delgiudizio di risoluzione per inadempimento proposto dalcontraente in bonis prima del fallimento del convenuto e poitrasferito in sede fallimentare e del (diverso) giudizio avente adoggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poiRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero 1reg3is tro generale 28041/2019Numero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026fallito e proseguito (a differenza di quando, come detto, èaccaduto, a fronte della ricordata sentenza parziale del tribunaledi Roma, nel caso in esame) dal curatore (o dal commissario) insede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art.295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quelloordinario, posto che: - l’accertamento dei diritti restitutori erisarcitori deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sullapregiudiziale costitutiva, con il rito previsto dagli artt. 93 ss.l.fall., nel rispetto dei principi di specializzazione,concentrazione e speditezza che informano quest’ultimo; - inogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare,assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta adessere incisa dagli sviluppi del giudizio di un’azione di massa,come quella di risoluzione promossa (o proseguita) dal curatore(Cass. SU n. 6498 del 2026).4.11. Le domande di ammissione al passivo (delle preteserestitutorie ovvero risarcitorie) nei confronti del contraeteinadempiente poi fallito che siano state proposte dal contraentein bonis senza (che risulti, come nel caso in esame) che lo stessoabbia proposto, nelle forme previste dagli artt. 93 ss. l.fall.,anche la domanda di (accertamento o di pronuncia della)risoluzione del contratto (per inadempimento del contraente poifallito), che ne costituisce il fondamento, devono essere, diconseguenza, rigettate (Cass. SU n. 6498 del 2026, in motiv.).4.12. Il decreto impugnato, lì dove ha pronunciato ilrigetto della domanda con la quale la committente aveva chiestol’ammissione al passivo del credito risarcitorio (asseritamente)conseguente alla risoluzione del contratto d’appalto pubblicointercorso tra la stessa e la società poi assoggettata adamministrazione straordinaria, risulta, dunque, giuridicamentecorretto.Ric. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero 1reg4is tro generale 28041/2019Numero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/20264.13. Il ricorso per cassazione, nella misura in cui hacensurato tale statuizione, è, di conseguenza, infondato.4.14. Tale conclusione, tuttavia, vale limitatamente aidiritti (restitutori e risarcitori) il cui “accertamento” sia“strettamente dipendente dalla ricognizione della vicendarisolutoria”, “nel senso che in tanto essi si configurano, inquanto la domanda di risoluzione abbia trovato accoglimento”:- soltanto in tale ipotesi, infatti, venendo in rilievo la “strettacorrelazione esistente tra la risoluzione del contratto e i creditirestitutori e risarcitori che conseguono allo scioglimento delvincolo”, “il giudizio inerente alla pregiudiziale costitutivamerit(a) di essere trattato”, “per il rilievo che assume nellagenesi del diritto di credito da far valere”, “nelle formedell’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi, di cui al CapoV, Titolo II, della legge fallimentare”; - in siffatta ipotesi, invero,“l’accertamento delle conseguenze della risoluzione contrattualenon può esaurire la verifica cui è chiamato il giudice fallimentarein quanto ciò sarebbe scarsamente coerente con la logica delsistema, che è incentrata sul carattere esclusivodell’accertamento richiamato dall’art. 52 l.fall. e sulla dialetticatra i creditori concorsuali che tale accertamento intendeassicurare”, “ le cui ragioni … uscirebbero gravemente vulnerateove convogliate sui binari della verifica del passivo fosserosoltanto le pretese consequenziali alla pronuncia di risoluzione”;- “le domande di risoluzione contrattuale preordinate a farvalere diritti nei confronti della massa” devono essere, pertanto,collocate “all’interno del concorso” (Cass. SU n. 6481 del 2026,in motiv., sub 23) sul rilievo, in sostanza, che, “nel caso in cuisi faccia questione di pretese restitutorie o risarcitorie chedebbano conseguire a una pronuncia costitutiva di risoluzione”,“il disposto degli artt. 52, comma 2, e 72, comma 5, l. fall. nonconsente di ritenere che la domanda di risoluzione propostaRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero 1reg5is tro generale 28041/2019Numero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026prima del fallimento - cui siano associate le domandeaccessorie, conseguenti allo scioglimento del vincolo - a seguitodell’apertura della procedura concorsuale si sdoppi,proseguendo sia in sede ordinaria …, che in sede fallimentare,…” (Cass. SU n. 6481 del 2026, in motiv., sub 30 e 35).4.15. La stessa conclusione, nella misura in cui valorizza“la cognizione del giudice fallimentare in tutti i casi in cui ledomande, di accertamento o costitutive, siano strumentali apretese da far valere in sede concorsuale” e che, diconseguenza, “individua nel procedimento concorsuale la sedeper la definizione di domande anche costitutive che si correlinoa pretese nei confronti della massa” (Cass. SU n. 6481 del 2026,in motiv., sub 28), non può essere, per contro, affermata anchenel ben diverso caso in cui il contraente in bonis abbia dedottoin giudizio una pretesa risarcitoria nei confronti del contraenteinadempiente, poi fallito, prospettando, quale sua fondamento,non già la risoluzione del contratto (e la conseguentecessazione, di regola retroattiva, dei relativi effetti) ma il merofatto storico dell’inadempimento da parte di quest’ultimo allerelative obbligazioni.4.16. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermatoche: - la domanda di risarcimento dei danni per inadempimentocontrattuale può essere proposta congiuntamente oseparatamente da quella di risoluzione, giacché l’art. 1453 c.c.,facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude chel’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimentodell’azione di risoluzione del contratto (Cass. n. 22277 del 2023;Cass. n. 23820 del 2010; Cass. n. 11103 del 2004) né, a fortiori,il suo previo accoglimento (Cass. n. 23273 del 2006); - l’azionedi risoluzione, infatti, costituisce un rimedio a tuteladell’equilibrio sinallagmatico del contratto e non ha funzioneaccertativa dell’inadempimento, il quale sussiste o meno (conRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero 1reg6is tro generale 28041/2019Numero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026tutte le conseguenze sul piano del diritto al risarcimento delcreditore della prestazione inadempiuta) indipendentementedall’eventuale pronuncia di risoluzione (Cass. n. 5100 del 2006;Cass. n. 20067 del 2008); - nei contratti a prestazionicorrispettive, il contraente adempiente a frontedell’inadempimento (o all’inesatto o tardivo adempimento) dellacontroparte, può, dunque, senz’altro limitarsi a domandare ilrisarcimento del danno, senza invocare la risoluzione (Cass. n.36497 del 2023; Cass. n. 27042 del 2024; Cass. n. 29331 del2024).4.17. In siffatte ipotesi, in cui la domanda di risarcimentodanni per inadempimento contrattuale non è accessoria rispettoalla domanda di risoluzione del medesimo contratto perinadempimento, perché la decisione dell’una non presuppone,per correlazione logico-giuridica, la decisione dell’altra, né vi èsubordinazione, essendo invece autonome tra loro (Cass. n.22277 del 2023; Cass. n. 14172 del 2023; Cass. n. 10429 del2023; Cass. n. 8993 del 2021; Cass. n.11348 del 2020), né chela domanda di risoluzione sia implicitamente compresa in quellarisarcitoria (Cass. n. 18086 del 2018), l’attrazione delladomanda di risoluzione del contratto per inadempimento delcontraente poi fallito al giudizio di verificazione dello statopassivo della pretesa risarcitoria non può, con ogni evidenza,operare.4.18. Tali principi restano integri anche in presenza dellastatuizione delle Sezioni Unite in precedenza esposta: la quale,infatti, dei medesimi non risulta essersi occupata.4.19. Ciò significa che residua pur sempre un nucleo diresistenza per il diritto al risarcimento dei danni dainadempimento contrattuale svincolato dall’esito risolutorio: undiritto che (se del caso, nella misura già determinata in unaclausola penale) può (anzi, deve: art. 52 l.fall.) essere azionatoRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 28041/20191Nu7m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026dal contraente in bonis, per essere opponibile alla procedura delcontraente inadempiente, nelle forme (esclusive) del giudizio diverificazione dello stato passivo (come, del resto, èespressamente previsto dall’art. 59 l.fall. con riguardo alleprestazioni in denaro ma determinate, come il danno dainadempimento, con riferimento ad altri valori, e cioè ipregiudizi effettivamente arrecati dallo stesso), senza che(come ovvio), a fondamento dello stesso, debba esseredapprima dedotta e in seguito accertata la risoluzione delcontratto: essendo a tal fine necessario (ma anche sufficiente)che sia provato il solo fatto storico che l’istante abbia invocatoquale fondamento della pretesa risarcitoria azionata, vale a direl’inadempimento del contraente poi fallito alle obbligazionederivanti a suo carico dal contratto, spettando, poi, al giudice,avvalendosi delle prove raccolte in giudizio (artt. 95, comma 3°,e 99, comma 9°, l.fall.), stabilire se ed in che misura tali fatti sisono effettivamente verificati e quali ne siano le conseguenzedannose (art. 1223 c.c.), e provvedendo, quindi, allaliquidazione, se del caso in via equitativa, della relativa misura(art. 1226 c.c.).4.20. Ora, il decreto impugnato ha, come visto, escluso(l’ammissione al passivo de) il diritto della società opponente alrisarcimento dei danni dalla stessa lamentati: non solo di quelliconseguenti alla risoluzione del contratto d’appalto intercorsocon la [OSCURATO:SOCIETA], ma anche di quelli derivanti dal (solo)inadempimento contrattuale contestato a quest’ultima.4.21. Il decreto, se è corretto (come visto) nella primaparte, non lo è, invece, nella seconda, avendo con ogni evidenzaviolato la norma prevista dall’art. 115 c.p.c., che impone algiudice di esaminare, prima di decide sulla domanda, le proveraccolte in giudizio.Ric. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero 1reg8is tro generale 28041/2019Numero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/20264.22. Il tribunale, in effetti, pur a fronte di una sentenza(come quella del tribunale di Roma) che ha accertato, sul pianostorico, l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] agli obblighi contrattualiassunti verso la committente, ha, in sostanza, ritenuto che, aifini dell’ammissione dei conseguenti diritti risarcitori allo statopassivo della procedura del contraente inadempiente, taleaccertamento era, sul piano istruttorio, del tutto inutilizzabilesul mero rilievo che una pronuncia giudiziale resa tra le stesseparti in un altro giudizio possa essere impiegata quale fonte diprova nel giudizio di verificazione solo se definitiva.4.23. Tale rilievo è, tuttavia, giuridicamente errato.4.24. Ritiene la Corte che: - le sentenze inter partes sonosenz’altro utilizzabili quale fonte di prova dei fatti ivi accertati,al pari delle prove raccolte nel relativo giudizio, anche se nonpassate in giudicato; - il giudice non può, dunque, rifiutarsi diprenderle in considerazione (come, nella sostanza, ha fatto iltribunale) solo perché le stesse, essendo state impugnate, nonsono definitive.4.25. Il giudice civile (compreso quello fallimentare),infatti, in assenza di divieti di legge, può senz’altro formare ilproprio convincimento anche in base a prove atipiche, comequelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre partidi cui la sentenza ivi pronunciata (al di fuori dei casi in cui siaopponibile perché definitiva: art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall.)costituisce (pur se impugnata) documentazione, fornendoadeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza cherilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento,relative all’ammissione e all’assunzione della prova (Cass. n.840 del 2015; conf., Cass. n. 25067 del 2018, la quale hacassato con rinvio il decreto del tribunale che, in sede diopposizione allo stato passivo, aveva ritenuto inopponibili allacuratela fallimentare le prove orali raccolte in un giudizioRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 28041/20191Nu9m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026soggetto al rito del lavoro cui aveva preso parte la società poifallita).4.26. Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto che lasentenza resa dal tribunale di Roma non era in alcun modoutilizzabile nel giudizio di opposizione allo stato passivo al finedi dimostrare i fatti costitutivi delle pretese risarcitorie azionatedall’opponente (e cioè l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. agliobblighi contrattualmente assunti e i pregiudizi che ne sianoderivati ai danni della committente) solo perchè non passata ingiudicato prima dell’apertura della procedura concorsuale, nonha prestato, dunque, osservanza ai principi esposti e si espone,di conseguenza, ai rilievi critici svolti sul punto dalla ricorrente.4.27. La Corte, pertanto, pronuncia il seguente principiodi diritto: “Il diritto al risarcimento dei danni da inadempimentocontrattuale, per essere opponibile alla procedura concorsualeaperta nei confronti del contraente inadempiente, dev’essereaccertato, a norma degli artt. 52 e 59 l.fall., nelle formeesclusive del giudizio di verificazione dello stato passive, senzache, a fondamento dello stesso, debba essere necessariamentededotta e dichiarata, nelle forme previste dagli artt. 93 ss l.fall.,anche la previa risoluzione del contratto, come è, viceversa,necessario nel solo diverso caso in cui il diritto risarcitorioazionato sia diretta conseguenza della risoluzione del contrattoe sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 72, comma5°, l.fall.”.5. Il ricorso, nei limiti esposti, dev’essere, quindi, accolto: eil decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per unnuovo esame, al tribunale di Venezia, che, in differentecomposizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio. P.Q.MRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026Numero registro generale 28041/20192Nu0m ero sezionale 2466/2026Numero di raccolta generale 21846/2026Data pubblicazione 26/06/2026La Corte così provvede: rigetta il primo motivo, accoglie, neilimiti esposti in motivazione, il secondo, il terzo, il quarto, ilquinto ed il sesto motivo, con assorbimento del settimo, e, perl’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovoesame, al tribunale di Venezia, che, in differente composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 3 giugno 2026.Il PresidenteRic. 2019 n. 28041 - Sez. 1 – CC del 3 giugno 2026