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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20652/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26825/2019R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 66/08/19, depositata il 7febbraio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Accise sul carburante per autotrazione- Definizione agevolata- Estinzione.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 66/08/19 del 07 / 02 /20 1 9 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e dei monopoli (di seguito ADM ) avverso la sentenza n. 637 / 03 / 17 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di pag a mento per indebita compensazione di accise su carburanti per autotrazione relativamente al periodo 2010-2014.

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a tremotivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in giudizio con controricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria del 20/03/2023 la causa veniva sospesa e rinviata a nuovo ruolo in ragione della presentazione di istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente evidenziato che il contribuente ha depositato regolare istanza di definizione agevolata ai sensi della menzionata disposizione e ha comprovato di avere effettuato il pagamento della prima rata.

2. Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26825/2019R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 66/08/19, depositata il 7febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Accise sul carburante per autotrazione- Definizione agevolata- Estinzione.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 66/08/19 del 07 / 02 /20 1 9 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e dei monopoli (di seguito ADM ) avverso la sentenza n. 637 / 03 / 17 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di pag a mento per indebita compensazione di accise su carburanti per autotrazione relativamente al periodo 2010-2014. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso p er cassazione affidato a tremotivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in giudizio con controricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria del 20/03/2023 la causa veniva sospesa e rinviata a nuovo ruolo in ragione della presentazione di istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il contribuente ha depositato regolare istanza di definizione agevolata ai sensi della menzionata disposizione e ha comprovato di avere effettuato il pagamento della prima rata. 2. Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con spese che restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così
Sentenza Cassazione n. 20652/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris