CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12677/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza del 26 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta che ha respinto l’istanza di liberazione anticipata presentata dallo stesso relativamente al semestre di pena espiata dal 13/11/2023 al 12/05/2024. La decisione riteneva corrette le valutazioni del Magistrato di sorveglianza che aveva tenuto conto del fatto che il condannato era stato tratto in arresto in data 26/02/2024 in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere per illeciti integranti la fattispecie di associazione mafiosa, commessa dal 2016 sino all’attualità, quindi sino ad epoca coincidente con il semestre in valutazione. Si faceva richiamo anche all’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva revocato la misura alternativa della semilibertà, alla quale il condannato era stato ammesso in ragione della realizzazione da parte del reo di una condotta incompatibile con la prosecuzione della stessa; tale giudizio era collegato all’attualità delle esigenze cautelare e alla gravità della condotta associativa in atto, anche in costanza di misura alternativa. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del detenuto ha proposto ricorso per cassazione, per erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 54 ord. pen. e 125 cod. proc. pen., e per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Lamenta che il diniego sia stato motivato con la mera sussistenza del titolo cautelare senza esaminare gli elementi di fatto che avrebbero evidenziato comportamenti rilevanti per escludere la meritevolezza del beneficio e senza accertare in concreto se nel semestre vi erano state significative condotte negativamente valutabili. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, perché sarebbe basato solo sul sopravvenuto titolo custodiale, l’ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari in data 07/02/2024, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commessa dal 2016 sino all’attualità; il Tribunale di sorveglianza non ne avrebbe esaminato e non avrebbe tenuto conto del fatto che non vi erano specifici elementi riguardo concrete condotte collocabili nel semestre 13/11/2023-12/05/2024. La doglianza non ha pregio perché non si confronta con i contenuti del provvedimento impugnato che non si limita a richiamare l’ordinanza di custodia cautelare come mero dato processuale ma rinvia al procedimento svoltosi dinanzi ad altra autorità, il Tribunale di sorveglianza di Bari, che, all’esito di una complessiva valutazione circa la permanenza della misura alternativa della semilibertà all’epoca in atto, la ha revocata perché ha ritenuto che la condotta associativa fosse continuata anche mentre il condannato fruiva del beneficio. A questo si aggiunge la valutazione di attualità delle esigenze cautelari ricavata dall’ordinanza di custodia cautelare. Il ricorso del tutto genericamente lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta non ha esaminato in concreto i fatti ma non allega alcuna specifica deduzione per contestare la sussistenza di gravi indizi e di esigenze cautelari per il reato associativo durante il semestre. Né offre alcun argomento per dimostrare che siano errate le valutazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza di Bari circa la prosecuzione della condotta associativa in costanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione. 3. Il ricorso deve essere quindi respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan