CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SIRACUSAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza deliberata il 16/05/2023, il Tribunale di Siracusa (in composizione monocratica) ha rilevato che all'imputato è contestato il reato di lesioni personali gravi, punito, nel massimo, con la reclusione di anni sette e che nel caso di specie si era erroneamente proceduto con citazione diretta a giudizio, sicché, non essendo state espletate le formalità di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - l'abnormità dell'ordinanza impugnata, intervenuta dopo la costituzione delle parti, sicché era preclusa la rilevazione della nullità a regime intermedio integrata dal mancato espletamento dell'udienza preliminare e la restituzione degli atti al P.M. ha comportato un'indebita regressione del procedimento. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato. Premesso che, come risulta dal relativo verbale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu accertata la regolare costituzione delle parti, deve richiamarsi l'univoco orientamento secondo cui, nel procedimento davanti al tribunale monocratico, l'erronea instaurazione del rito con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma solo a una nullità a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 1, n. 5967 del 04/12/2014, dep. 2015, Galeotti, Rv. 262426; conf. Sez. 6, n. 7774 del 17/01/2002, Bonora, Rv. 221533 - 01): non essendo stata tempestivamente rilevata, la nullità in questione deve ritenersi sanata. Di conseguenza, va ribadito che, in tema di procedimento davanti al giudice monocratico, è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, per omessa celebrazione dell'udienza preliminare, dopo che sono state compiute le formalità indicate dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto esse, per effetto della previsione dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen., segnano il momento dal quale tali nullità devono ritenersi sanate (Sez. 6, Sentenza n. 39931 del 08/07/2014, Cuomo, Rv. 260708). Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sira