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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31759/2026

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a Vergine; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha invocato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 12 settembre 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella con cui, il 20 giugno 2023, ill'ribunale di Sulmona, ritenute le attenuanti generiche, aveva condannato tkeu:a=coad=aU Luna de [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e non menzione, in quanto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 7, comma 1, d.l. n. 4/2019.

2. Luna de [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato ad un unico motivo, con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 7, comma 1, d.l. 47/019, in relazione al requisito della residenza, essendo la ricorrente in possesso di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, il che porrebbe la decisione in contrasto col pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 luglio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Si imputa alla ricorrente di aver falsamente dichiarato, il 30 giugno 2020 ed il 2 novembre 2020, di risiedere nel territorio nazionale complessivamente da dieci anni nonostante risulti aver fatto ingresso nel territorio nazionale il 25 dicembre 2017 e risulti iscritta all'anagrafe nazionale a far data dal 12 febbraio 2018.

2. La Corte di appello, cui, col gravame, era stata richiesta in via principale l'assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 comma 1, cod.proc.pen. per carenza dell'elemento soggettivo a causa di ignoranza inevitabile della legge penale (secondo quanto risulta dal non impugnato riassunto dei motivi di appello adducendo la buona fede dell'imputata, che né parlava adeguatamente né comprendeva la lingua italiana, e la non consapevolezza dei requisiti necessari per la percezione del beneficio, essendosi completamente affidata per la presentazione della domanda a personale del CAF), rilevata la mancata maturazione del requisito della permanenza decennale in Italia ha poi dedotto, in punto di elemento soggettivo, la consapevolezza della falsa 2attestazione in forza della acclarata conoscenza della lingua italiana dimostrata dalla imputata in sede di esame.

3. Pone, oggi, la difesa il tema della titolarità in capo alla ricorrente di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, con riconoscimento, alla scadenza, dello status di cittadina italiana, ottenimento e ricezione di carta di identità con attestazione della cittadinanza italiana rilasciata dal Comune di Sulmona il 30 gennaio 2025, con scadenza decennale.

La contestazione si porrebbe in contrasto con la decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 29 luglio 2024 secondo cui il requisito della residenza decennale per i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo è discriminatorio e contrario alla direttiva europea 2003/109/CE.

Con la conseguenza che, venuto meno il requisito della residenza (per subvalenza della normativa nazionale rispetto a quella europea)/ il beneficio percepito dall'imputata non può considerarsi indebito; la condotta, pur consistendo in dichiarazione non veritiera, è penalmente atipica; l'imputata, in possesso degli ulteriori benefici per accedere al beneficio, avrebbe dovuto essere assolta.

4. Questa Corte, Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025 Ud. (dep. 24/06/2025 ) Rv. 288230 - 01, ha ritenuto che «[I]n tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sanzionante penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, pur se è limitato a cinque anni il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato».

4.1. Vi si legge come le disposizioni in tema di "reddito di cittadinanza" - con particolare riferimento al requisito, che il richiedente doveva aver maturato al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi: cfr. art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla

I. n. 26 del 2019 - sono state recentemente oggetto di due importanti decisioni, emesse rispettivamente dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, sent. 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e C-223) e della Corte costituzionale (sent. n. 31 del 20 marzo 2025). 3Con la prima decisione, cui ha fatto cenno ancheii ricorrente (e che ha affrontato e deciso le questioni postele sul presupposto della riconduzione del c.d. reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti «le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale», impostazione in ordine alla quale marcato è stato il dissenso del governo italiano, secondo il quale «il 'reddito di cittadinanza' di cui trattasi nei procedimenti principali non sarebbe una misura di protezione sociale o di assistenza sociale il cui scopo sia semplicemente quello di garantire agli interessati un certo livello di reddito, ma costituirebbe una misura complessa volta soprattutto a favorire l'inclusione sociale e la reintegrazione degli interessati nel mercato del lavoro» (cfr. il § 25) ), la Corte di Giustizia ha deciso che «l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza».

Con la seconda, sentenza n. 31 della Consulta, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 2 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla

I. n. 26 del 2019) «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia 'per almeno 10 anni', anziché prevedere 'per almeno 5 anni'», previa esplicita considerazione della sentenza della Grande Sezione della CGUE, ed altrettanto esplicita presa di distanza, quanto all'inquadramento del r.d.c. tra le misure di assistenza sociale.

La sentenza n. 31 ha ritenuto di ridurre a cinque anni il requisito della previa residenza, evidenziando che proprio la durata decennale aveva determinato l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia, definita dopo l'introduzione della misura del "reddito di inclusione" ancorato, appunto, ad una previa residenza quinquennale.

Il termine di cinque anni, del resto, era già stata definito «non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la 'relativa stabilità della presenza sul territorio'; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, 4C.

U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il 'radicamento del richiedente nel paese in questione'».

4.2. Nel rinviare alla compendiosa decisione citata per la completa esplicitazione del percorso logico-giuridico conducente alla decisione in ordine alla quale consolidato è l'orientamento di questa Corte, e, in particolare, all'intero § 2, pagg. 2-9 della relativa motivazione, anche a proposito del superamento del principio affermato con la sentenza di questa Corte, richiamata dalla ricorrente, Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 287933 - 01), in quanto pronunciata anteriormente all'intervento della Corte costituzionale, si riafferma dunque la piena conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della disposizione volta a sanzionare penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, in sede di richiesta del beneficio, con riferimento alla previa residenza (pur nel limite di cinque anni, quanto alla durata).

5. Ne consegue che, non revocabile in dubbio la consapevolezza della ricorrente nel rendere la dichiarazione in imputazione e la non inescusabilità dell'allegata ignorantia legis come confermate dalla corte di appello e neppure poste in discussione col ricorso in disamina, la questione di diritto di cui al ricorso è infondata, e, comunque, superata per la circostanza del non avere la ricorrente maturato, alla data delle domande -il 30 giugno e il 2 novembre 2020- la necessaria permanenza minima sul territorio nazionale di cinque anni (in forza dell'ingresso in Italia il 25 dicembre 2017).

6. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato, con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Vergine; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha invocato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 12 settembre 2025 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato quella con cui, il 20 giugno 2023, ill'ribunale di Sulmona, ritenute le attenuanti generiche, aveva condannato tkeu:a=coad=aU Luna de [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e non menzione, in quanto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen. e 7, comma 1, d.l. n. 4/2019. 2. Luna de [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato ad un unico motivo, con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione dell'art. 7, comma 1, d.l. 47/019, in relazione al requisito della residenza, essendo la ricorrente in possesso di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, il che porrebbe la decisione in contrasto col pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 luglio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Si imputa alla ricorrente di aver falsamente dichiarato, il 30 giugno 2020 ed il 2 novembre 2020, di risiedere nel territorio nazionale complessivamente da dieci anni nonostante risulti aver fatto ingresso nel territorio nazionale il 25 dicembre 2017 e risulti iscritta all'anagrafe nazionale a far data dal 12 febbraio 2018. 2. La Corte di appello, cui, col gravame, era stata richiesta in via principale l'assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 comma 1, cod.proc.pen. per carenza dell'elemento soggettivo a causa di ignoranza inevitabile della legge penale (secondo quanto risulta dal non impugnato riassunto dei motivi di appello adducendo la buona fede dell'imputata, che né parlava adeguatamente né comprendeva la lingua italiana, e la non consapevolezza dei requisiti necessari per la percezione del beneficio, essendosi completamente affidata per la presentazione della domanda a personale del CAF), rilevata la mancata maturazione del requisito della permanenza decennale in Italia ha poi dedotto, in punto di elemento soggettivo, la consapevolezza della falsa 2attestazione in forza della acclarata conoscenza della lingua italiana dimostrata dalla imputata in sede di esame. 3. Pone, oggi, la difesa il tema della titolarità in capo alla ricorrente di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, con riconoscimento, alla scadenza, dello status di cittadina italiana, ottenimento e ricezione di carta di identità con attestazione della cittadinanza italiana rilasciata dal Comune di Sulmona il 30 gennaio 2025, con scadenza decennale. La contestazione si porrebbe in contrasto con la decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 29 luglio 2024 secondo cui il requisito della residenza decennale per i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo è discriminatorio e contrario alla direttiva europea 2003/109/CE. Con la conseguenza che, venuto meno il requisito della residenza (per subvalenza della normativa nazionale rispetto a quella europea)/ il beneficio percepito dall'imputata non può considerarsi indebito; la condotta, pur consistendo in dichiarazione non veritiera, è penalmente atipica; l'imputata, in possesso degli ulteriori benefici per accedere al beneficio, avrebbe dovuto essere assolta. 4. Questa Corte, Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025 Ud. (dep. 24/06/2025 ) Rv. 288230 - 01, ha ritenuto che «[I]n tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sanzionante penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025, pur se è limitato a cinque anni il requisito della precedente residenza del richiedente nel territorio dello Stato». 4.1. Vi si legge come le disposizioni in tema di "reddito di cittadinanza" - con particolare riferimento al requisito, che il richiedente doveva aver maturato al momento della domanda, della residenza nel territorio dello Stato per dieci anni, di cui due continuativi: cfr. art. 2, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla I. n. 26 del 2019 - sono state recentemente oggetto di due importanti decisioni, emesse rispettivamente dalla Corte di Giustizia (Grande Sezione, sent. 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e C-223) e della Corte costituzionale (sent. n. 31 del 20 marzo 2025). 3Con la prima decisione, cui ha fatto cenno ancheii ricorrente (e che ha affrontato e deciso le questioni postele sul presupposto della riconduzione del c.d. reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti «le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale», impostazione in ordine alla quale marcato è stato il dissenso del governo italiano, secondo il quale «il 'reddito di cittadinanza' di cui trattasi nei procedimenti principali non sarebbe una misura di protezione sociale o di assistenza sociale il cui scopo sia semplicemente quello di garantire agli interessati un certo livello di reddito, ma costituirebbe una misura complessa volta soprattutto a favorire l'inclusione sociale e la reintegrazione degli interessati nel mercato del lavoro» (cfr. il § 25) ), la Corte di Giustizia ha deciso che «l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza». Con la seconda, sentenza n. 31 della Consulta, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 2 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla I. n. 26 del 2019) «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia 'per almeno 10 anni', anziché prevedere 'per almeno 5 anni'», previa esplicita considerazione della sentenza della Grande Sezione della CGUE, ed altrettanto esplicita presa di distanza, quanto all'inquadramento del r.d.c. tra le misure di assistenza sociale. La sentenza n. 31 ha ritenuto di ridurre a cinque anni il requisito della previa residenza, evidenziando che proprio la durata decennale aveva determinato l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia, definita dopo l'introduzione della misura del "reddito di inclusione" ancorato, appunto, ad una previa residenza quinquennale. Il termine di cinque anni, del resto, era già stata definito «non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la 'relativa stabilità della presenza sul territorio'; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, 4C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il 'radicamento del richiedente nel paese in questione'». 4.2. Nel rinviare alla compendiosa decisione citata per la completa esplicitazione del percorso logico-giuridico conducente alla decisione in ordine alla quale consolidato è l'orientamento di questa Corte, e, in particolare, all'intero § 2, pagg. 2-9 della relativa motivazione, anche a proposito del superamento del principio affermato con la sentenza di questa Corte, richiamata dalla ricorrente, Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, [OSCURATO:PERSONA]. 287933 - 01), in quanto pronunciata anteriormente all'intervento della Corte costituzionale, si riafferma dunque la piena conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della disposizione volta a sanzionare penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, in sede di richiesta del beneficio, con riferimento alla previa residenza (pur nel limite di cinque anni, quanto alla durata). 5. Ne consegue che, non revocabile in dubbio la consapevolezza della ricorrente nel rendere la dichiarazione in imputazione e la non inescusabilità dell'allegata ignorantia legis come confermate dalla corte di appello e neppure poste in discussione col ricorso in disamina, la questione di diritto di cui al ricorso è infondata, e, comunque, superata per la circostanza del non avere la ricorrente maturato, alla data delle domande -il 30 giugno e il 2 novembre 2020- la necessaria permanenza minima sul territorio nazionale di cinque anni (in forza dell'ingresso in Italia il 25 dicembre 2017). 6. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato, con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q P.Q.M
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