Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 novembre 2023

Cassazione n. 28514/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dotto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione Depositata in Cance1,----' oggi, 1 6 LUG. 2r124 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Verona del 07/12/2023, di convalida del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive D.A.Spo, emesso dal Questore di Verona in data 27/11/2023, con il quale si prescrive al ricorrente l'obbligo di comparire personalmente presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Villafranca della durata di anni cinque. 2.1 Con il primo motivo ..~st, il ricorrente deduce violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formulare argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 05/12/2023, alle ore 20,00, che la richiesta del Pm è stata depositata il 06/12/2023 alle ore 12,05, e che la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 07/12/2023 alle ore 15,30.

Il giudice non ha quindi rispettato il termine minimo di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del Questore all'interessato per l'adozione di quello di convalida, con la conseguente eccessiva ed indebita compressione del tempo concesso all'interessato per depositare memorie difensive.

2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti di adozione della misura, e in particolare sulla congruità della durata, posto che il giudice nulla ha specificato in proposito, neppure con una formula di stile.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida; per cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida.

Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni.

Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla id) sua notifica aftinteressato .poiche rinosservanza tale termine, non consentendo reffettivo esercizio del dirktoc» ddresa, e causa dì nullita generale (Sez. 3, n. 15973 del' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, n,. 20366 del 02/1212020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie dei tutto anakozia5. 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 05/12/2023, alle ore 20,00, la richiesta del Pm è stata depositata il 06/12/2023 alle ore 12,05, e la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 07/12/2023 alle ore 15,30.

Tuttavia, dall'esame degli atti processuali, emerge che la notifica dell'ordinanza di convalida del 07/12/2023 all'interessato è avvenuta solo in data 12/12/2023 e che nell'intervallo di tempo intercorso tra l'emissione del provvedimento impugnato e la sua notifica, il ricorrente non ha esercitato il diritto di difesa producendo al giudice memorie difensive che non sono state vagliate dal giudice.

Né il ricorrente, nel formulare la doglianza, ha dedotto l'incidenza della violazione sul diritto di difesa, evidenziando il concreto pregiudizio cagionato a quest'ultimo (Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023 Ud. (dep. 12/07/2023) Rv. 284802).

Pertanto, si ritiene che, pur non avendo il giudice osservato il termine minimo delle 48 ore, il ricorrente non ha subito alcun concreto ed attuale pregiudizio dalla suddetta violazione, non avendo affatto esercitato il diritto al contraddittorio cartolare, neppure tardivamente, lamentando la violazione dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., e la nullità dell'ordinanza impugnata, e non avendo quindi interesse all'osservanza della disposizione violata.

Ne segue che, la nullità non è deducibile ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1999 del 25/06/1990 Cc. (dep. 13/07/1990) Rv. 184905).

2. La seconda doglianza è manifestamente infondata.

Al riguardo il giudice ha evidenziato la particolare pericolosità della condotta ascritta dal ricorrente, peraltro già destinatario di due provvedimenti Daspo emessi dal Questore di Verona in data 21/07/2014 e in data 22/05/2018. il giudice ha altresì ritenuto congrua la durata della misura iititApositiva dell'obbligo di presentazione personale in relazione alla gravità degli episodi contestati, consistenti nella partecipazione ad una rissa con i tifosi avversari con uso di oggetti contundenti e lancio di oggetti.

3. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso all'udienza del 12 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dotto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione Depositata in Cance1,----' oggi, 1 6 LUG. 2r124 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Verona del 07/12/2023, di convalida del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive D.A.Spo, emesso dal Questore di Verona in data 27/11/2023, con il quale si prescrive al ricorrente l'obbligo di comparire personalmente presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Villafranca della durata di anni cinque. 2.1 Con il primo motivo ..~st, il ricorrente deduce violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formulare argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 05/12/2023, alle ore 20,00, che la richiesta del Pm è stata depositata il 06/12/2023 alle ore 12,05, e che la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 07/12/2023 alle ore 15,30. Il giudice non ha quindi rispettato il termine minimo di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del Questore all'interessato per l'adozione di quello di convalida, con la conseguente eccessiva ed indebita compressione del tempo concesso all'interessato per depositare memorie difensive. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti di adozione della misura, e in particolare sulla congruità della durata, posto che il giudice nulla ha specificato in proposito, neppure con una formula di stile. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida; per cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla id) sua notifica aftinteressato .poiche rinosservanza tale termine, non consentendo reffettivo esercizio del dirktoc» ddresa, e causa dì nullita generale (Sez. 3, n. 15973 del' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, n,. 20366 del 02/1212020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie dei tutto anakozia5. 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 05/12/2023, alle ore 20,00, la richiesta del Pm è stata depositata il 06/12/2023 alle ore 12,05, e la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 07/12/2023 alle ore 15,30. Tuttavia, dall'esame degli atti processuali, emerge che la notifica dell'ordinanza di convalida del 07/12/2023 all'interessato è avvenuta solo in data 12/12/2023 e che nell'intervallo di tempo intercorso tra l'emissione del provvedimento impugnato e la sua notifica, il ricorrente non ha esercitato il diritto di difesa producendo al giudice memorie difensive che non sono state vagliate dal giudice. Né il ricorrente, nel formulare la doglianza, ha dedotto l'incidenza della violazione sul diritto di difesa, evidenziando il concreto pregiudizio cagionato a quest'ultimo (Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023 Ud. (dep. 12/07/2023) Rv. 284802). Pertanto, si ritiene che, pur non avendo il giudice osservato il termine minimo delle 48 ore, il ricorrente non ha subito alcun concreto ed attuale pregiudizio dalla suddetta violazione, non avendo affatto esercitato il diritto al contraddittorio cartolare, neppure tardivamente, lamentando la violazione dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., e la nullità dell'ordinanza impugnata, e non avendo quindi interesse all'osservanza della disposizione violata. Ne segue che, la nullità non è deducibile ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1999 del 25/06/1990 Cc. (dep. 13/07/1990) Rv. 184905). 2. La seconda doglianza è manifestamente infondata. Al riguardo il giudice ha evidenziato la particolare pericolosità della condotta ascritta dal ricorrente, peraltro già destinatario di due provvedimenti Daspo emessi dal Questore di Verona in data 21/07/2014 e in data 22/05/2018. il giudice ha altresì ritenuto congrua la durata della misura iititApositiva dell'obbligo di presentazione personale in relazione alla gravità degli episodi contestati, consistenti nella partecipazione ad una rissa con i tifosi avversari con uso di oggetti contundenti e lancio di oggetti. 3. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 12 m
Sentenza Cassazione n. 28514/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris