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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46831/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 luglio 2020 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente attestato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata in data 11 giugno 2014 che irsuo reddito relativo al periodo di imposta era uguale a zero, benché il reddito complessivo percepito per l'anno 2013, fosse pari ad euro 14.864,76, con l'aggravante di avere ottenuto l'ammissione al beneficio.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.

4. Con il primo lamenta la falsa applicazione degli artt. 79 e 95 d.P.R. 115/2002 e degli artt. 40, 4, 43 e 47 cod. pen., nonché il vizio di motivazione sotto il profilo della carenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.

Ricorda che la fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 è reato di pura condotta, sorretto da dolo generico, che per essere integrato necessita della rappresentazione e della volontà della falsa dichiarazione, non potendo l'elemento soggettivo evincersi dal mero dato documentale, ovverosia dall'elemento materiale del reato.

Sottolinea che, nel caso di specie, come evidenziato nell'atto di appello, nessuna dichiarazione falsa è stata rilasciata dall'imputato, egli essendosi limitato a sottoscrivere 'un foglio' redatto dal suo avvocato, ove per errore del legale veniva impiegato il termine 'allo stato' con riferimento al reddito 'pari a zero', che tale era effettivamente per l'anno 2014, mentre il difensore aveva indicato il 2013.

Ciò manifesta l'assoluta buona fede dell'interessato al momento della sottoscrizione dell'istanza.

Richiama i principi enunciati dalle Sezioni Unite Infanti (n. 6591/2008).

Osserva che mai il dolo può essere considerato in re ipsa, ma deve essere rigorosamente provato, mentre la Corte territoriale non ha valutato le giustificazioni difensive sulla dimenticanza, in cui è incorso Perrone, stante la risalenza nel tempo dei redditi non dichiarati, concernenti l'errore sul fatto e non l'errore inescusabile sul diritto, come, invece, ritenuto.

5. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 76, 79, 95 d.P.R. 115/2002 e degli artt. 40, 42, 43 e 47 cod. pen., nonché degli artt. 234, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione.

Assume che entrambi i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sulle mere dichiarazioni del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, benché le stesse non consentano di superare il ragionevole dubbio di colpevolezza, potendo la correttezza delle somme da questi riportate essere inficiata da un erroneo inserimento in banca dati delle risultanze del CUD emesso dal datore di lavoro, dall'erronea lettura del dati contenuti nel sistema informatico e comunque da un errore umano, trattandosi di calcoli.

Eccepisce il vizio di travisamento della prova, in quanto la documentazione di riferimento non è mai prodotta in giudizio, essendo il suo contenuto stato solo riferito dal teste escusso.

6. Con il terzo motivo (indicato come quarto) si duole della violazione degli artt. 581, 585, 591 e 597 cod. proc. pen., nonché degli artt. 76,79 e 95 d.P.R. 115/2002 e del vizio di motivazione.

Afferma che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di seconda cura, che ne ha sancito l'inammissibilità, i motivi nuovi dedotti dall'appellante concernevano l'approfondimento degli argomenti introdotti con l'atto di gravame ed erano pertanto ammissibili.

Con essi, riprendendo le doglianze introdotte con l'appello si ricordava che la formula sacramentale di cui all'art. 79 lett. c) d.P.R. 115/2002 è stata voluta dal legislatore perché la sola idonea a responsabilizzare l'istante rispetto alla dichiarazioni formulate per ottenere benefici dalla pubblica amministrazione e si osservava che, nondimeno, l'istanza sottoscritta da Perrone non conteneva alcun richiamo alla normativa vigente e mancava della rappresentazione sacramentale della consapevole conseguenza di incorrere in illeciti penali.

In realtà, non può dirsi sussistente la condotta di falsa attestazione delle condizioni di reddito, essendo l'istanza stata redatta dal difensore d'ufficio non su modulo o formulario predisposto contenente la formula di cui alla seconda parte dell'art. 48, comma 2 d.P.R. 115/2002, ma su carta semplice, non recante detta formula, con la conseguenza che, da un lato, non può affermarsi che la consapevolezza delle conseguenze della dichiarazione mendace, dall'altro, essendo per ciò solo l'istanza inammissibile era inidonea a radicare il contraddittorio con l'autorità giudiziaria.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

7. Con memoria in data 8 novembre 2021 la difesa del ricorrente ha formulato motivi nuovi con cui ribadisce le ragioni della fondatezza delle doglianze formulate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

3. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che "Le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale. (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264).

E' stato altresì affermato che il dolo generico -anche eventuale- non può essere considerato in re ipsa ma deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277129; Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017 - dep. 31/01/2018, Avagliano, Rv. 271949).

Come chiarito da questa Sezione, "Ciò, peraltro non significa che l'errore del dichiarante in ordine alla nozione di reddito ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, sia configurabile come errore scusabile, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa neanche implicitamente richiamata (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv.. 263013, proprio in tema di falso nella dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale.

Dolo eventuale che tuttavia non può essere evocato alla stregua di una formula 'di chiusura', per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario.

Al contrario, esso deve essere compiutamente dimostrato, non ignorando le prescrizioni metodologiche impartite dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105), per le quali, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di evento in senso giuridico) che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa" (così Sez. 4, Sentenza n. 4623 del 15/12/201, dep. 31/01/2018, Rv. 271949).

4. Orbene, fatte queste generalissime precisazioni, ben presenti alla Corte territoriale, va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la decisione impugnata si fa carico di valutare la sussistenza concreta dell'elemento soggettivo, non evincendolo semplicemente dalla materialità della dichiarazione inveritiera, ma sottolineando il suo chiarissimo contenuto, stante l'indicazione per di un reddito 'pari a zero' è riferito esplicitamente al periodo di imposta relativo all'anno 2013 e non all'anno 2014.

L'inequivocabilità della dichiarazione allegata all'istanza di ammissione viene assunta dal giudice di seconda cura quale indice della consapevolezza e della volontà di rendere una falsa dichiarazione, posto che la giustificazione addotta circa il convincimento sull'obbligo di indicare i redditi dell'anno corrente, cioè del 2014, pari a zero, e non quelli risultanti dall'ultima dichiarazione reddituale, ai sensi dell'art. 76, comma 1 d.P.R. 115/2002, è smentita proprio dall'indicazione dell'assenza di reddito per l'anno 2013, sottoscritta dall'interessato.

A ciò, inoltre, la Corte aggiunge che l'allegazione della supposta dimenticanza dei redditi percepiti nell'anno 2013, nel corso del quale il ricorrente aveva lavorato per sei-sette mesi, è elemento insuscettibile di valutazione al fine di escludere la volontarietà della dichiarazione, posto che una simile macroscopica obliterazione è del tutto incompatibile con il breve tempo trascorso.

Si tratta di argomentazioni incensurabili in questa sede in quanto relativa alla giustificazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, che viene desunto dal compendio probatorio, attraverso un ragionamento logico dotato di piena coerenza.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

La contestazione sulla corrispondenza alla verità sui dati reddituali riferiti dal funzionario dell'Agenzia dell'Entrate, da cui il ricorrente pretende di trarre il mancato superamento del ragionevole dubbio di colpevolezza, è fondata su congetture, rispetto alle quali il medesimo non offre alcun aggancio probatorio, finendo per formulare mere illazioni, del tutto incapaci di destrutturare la ricostruzione probatoria lucidamente esposta dalla sentenza impugnata.

6. Il terzo motivo è inammissibile.

I motivi nuovi presentati in appello e qui riproposti con il ricorso ed i motivi aggiunti, non possono ritenersi ammissibili.

Come chiarito da un risalente sentenza delle Sezioni Unite, mai superata dalla giurisprudenza successiva "I "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 4683 del 25/02/1998, Bono e altri, Rv. 210259; cfr. più recentemente, ex multis Sez. 2, Sentenza n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980; Sez. 2, Sentenza n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821).

In altri termini "In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013 Rv. 254301).

7. Nel caso di specie, al contrario, i nuovi motivi formulati dal ricorrente in sede di appello introducono proprio ragioni di censura, non formulate con l'atto di gravame.

Essi ineriscono, infatti, all'inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, per difetto dei requisiti formali e sostanziali dell'autodichiarazione sui redditi, in quanto sfornita delle caratteristiche previste dall'art. 79, comma 1 lett. c) d.P.R. 115/2009, secondo cui l'istanza deve essere corredata da "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76".

Si sostiene, da un lato, che l'assenza dell'impegno autocertificativo renda l'istanza stessa inammissibile, in quanto mancante della dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze penali della sua falsità, ciò incidendo sull'elemento soggettivo e sulla possibilità di essere valutata dall'autorità giudiziaria.

Dall'altro, si afferma che siffatto motivo sarebbe connesso, costituendone il mero sviluppo, con la deduzione, contenuta nell'appello, secondo cui nessuna dichiarazione falsa sarebbe stata rilasciata, perché sarebbe mancata la piena coscienza e volontà di commettere il reato.

8. Ora, appare evidente che il profilo sottoposto, attenendo alla materialità del documento allegato all'istanza è 'diverso' da quello introdotto con l'appello, con il quale non si fa diretto riferimento all'inammissibilità dell'istanza per difetto del requisito formale.

Ciò basta per ritenere inammissibili i motivi nuovi.

9. Nondimeno, anche volendo prendere in considerazione l'oggetto della doglianza, va rilevato che il testo dell'art. 95 cit. che così recita "La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a , carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato" consente di superare la censura.

Invero, la disposizione non fa riferimento alla sola autocertificazione, ma a tutte le indicazioni e comunicazione di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 79, così ricomprendendo anche la comunicazione dei redditi, ancorché non contenuta in un'autocertificazione, posto che viene punita ogni falsa dichiarazione, anche priva dei requisiti formali previsti, idonea a trarre in inganno l'autorità decidente.

10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 luglio 2020 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente attestato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata in data 11 giugno 2014 che irsuo reddito relativo al periodo di imposta era uguale a zero, benché il reddito complessivo percepito per l'anno 2013, fosse pari ad euro 14.864,76, con l'aggravante di avere ottenuto l'ammissione al beneficio. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi. 4. Con il primo lamenta la falsa applicazione degli artt. 79 e 95 d.P.R. 115/2002 e degli artt. 40, 4, 43 e 47 cod. pen., nonché il vizio di motivazione sotto il profilo della carenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Ricorda che la fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 è reato di pura condotta, sorretto da dolo generico, che per essere integrato necessita della rappresentazione e della volontà della falsa dichiarazione, non potendo l'elemento soggettivo evincersi dal mero dato documentale, ovverosia dall'elemento materiale del reato. Sottolinea che, nel caso di specie, come evidenziato nell'atto di appello, nessuna dichiarazione falsa è stata rilasciata dall'imputato, egli essendosi limitato a sottoscrivere 'un foglio' redatto dal suo avvocato, ove per errore del legale veniva impiegato il termine 'allo stato' con riferimento al reddito 'pari a zero', che tale era effettivamente per l'anno 2014, mentre il difensore aveva indicato il 2013. Ciò manifesta l'assoluta buona fede dell'interessato al momento della sottoscrizione dell'istanza. Richiama i principi enunciati dalle Sezioni Unite Infanti (n. 6591/2008). Osserva che mai il dolo può essere considerato in re ipsa, ma deve essere rigorosamente provato, mentre la Corte territoriale non ha valutato le giustificazioni difensive sulla dimenticanza, in cui è incorso Perrone, stante la risalenza nel tempo dei redditi non dichiarati, concernenti l'errore sul fatto e non l'errore inescusabile sul diritto, come, invece, ritenuto. 5. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 76, 79, 95 d.P.R. 115/2002 e degli artt. 40, 42, 43 e 47 cod. pen., nonché degli artt. 234, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Assume che entrambi i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato sulle mere dichiarazioni del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, benché le stesse non consentano di superare il ragionevole dubbio di colpevolezza, potendo la correttezza delle somme da questi riportate essere inficiata da un erroneo inserimento in banca dati delle risultanze del CUD emesso dal datore di lavoro, dall'erronea lettura del dati contenuti nel sistema informatico e comunque da un errore umano, trattandosi di calcoli. Eccepisce il vizio di travisamento della prova, in quanto la documentazione di riferimento non è mai prodotta in giudizio, essendo il suo contenuto stato solo riferito dal teste escusso. 6. Con il terzo motivo (indicato come quarto) si duole della violazione degli artt. 581, 585, 591 e 597 cod. proc. pen., nonché degli artt. 76,79 e 95 d.P.R. 115/2002 e del vizio di motivazione. Afferma che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di seconda cura, che ne ha sancito l'inammissibilità, i motivi nuovi dedotti dall'appellante concernevano l'approfondimento degli argomenti introdotti con l'atto di gravame ed erano pertanto ammissibili. Con essi, riprendendo le doglianze introdotte con l'appello si ricordava che la formula sacramentale di cui all'art. 79 lett. c) d.P.R. 115/2002 è stata voluta dal legislatore perché la sola idonea a responsabilizzare l'istante rispetto alla dichiarazioni formulate per ottenere benefici dalla pubblica amministrazione e si osservava che, nondimeno, l'istanza sottoscritta da Perrone non conteneva alcun richiamo alla normativa vigente e mancava della rappresentazione sacramentale della consapevole conseguenza di incorrere in illeciti penali. In realtà, non può dirsi sussistente la condotta di falsa attestazione delle condizioni di reddito, essendo l'istanza stata redatta dal difensore d'ufficio non su modulo o formulario predisposto contenente la formula di cui alla seconda parte dell'art. 48, comma 2 d.P.R. 115/2002, ma su carta semplice, non recante detta formula, con la conseguenza che, da un lato, non può affermarsi che la consapevolezza delle conseguenze della dichiarazione mendace, dall'altro, essendo per ciò solo l'istanza inammissibile era inidonea a radicare il contraddittorio con l'autorità giudiziaria. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 7. Con memoria in data 8 novembre 2021 la difesa del ricorrente ha formulato motivi nuovi con cui ribadisce le ragioni della fondatezza delle doglianze formulate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 3. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che "Le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale. (Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 272192; Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264). E' stato altresì affermato che il dolo generico -anche eventuale- non può essere considerato in re ipsa ma deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277129; Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017 - dep. 31/01/2018, Avagliano, Rv. 271949). Come chiarito da questa Sezione, "Ciò, peraltro non significa che l'errore del dichiarante in ordine alla nozione di reddito ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, sia configurabile come errore scusabile, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa neanche implicitamente richiamata (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv.. 263013, proprio in tema di falso nella dichiarazione concernente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale. Dolo eventuale che tuttavia non può essere evocato alla stregua di una formula 'di chiusura', per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. Al contrario, esso deve essere compiutamente dimostrato, non ignorando le prescrizioni metodologiche impartite dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105), per le quali, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento (che in casi come quello in esame assume la connotazione di evento in senso giuridico) che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa" (così Sez. 4, Sentenza n. 4623 del 15/12/201, dep. 31/01/2018, Rv. 271949). 4. Orbene, fatte queste generalissime precisazioni, ben presenti alla Corte territoriale, va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la decisione impugnata si fa carico di valutare la sussistenza concreta dell'elemento soggettivo, non evincendolo semplicemente dalla materialità della dichiarazione inveritiera, ma sottolineando il suo chiarissimo contenuto, stante l'indicazione per di un reddito 'pari a zero' è riferito esplicitamente al periodo di imposta relativo all'anno 2013 e non all'anno 2014. L'inequivocabilità della dichiarazione allegata all'istanza di ammissione viene assunta dal giudice di seconda cura quale indice della consapevolezza e della volontà di rendere una falsa dichiarazione, posto che la giustificazione addotta circa il convincimento sull'obbligo di indicare i redditi dell'anno corrente, cioè del 2014, pari a zero, e non quelli risultanti dall'ultima dichiarazione reddituale, ai sensi dell'art. 76, comma 1 d.P.R. 115/2002, è smentita proprio dall'indicazione dell'assenza di reddito per l'anno 2013, sottoscritta dall'interessato. A ciò, inoltre, la Corte aggiunge che l'allegazione della supposta dimenticanza dei redditi percepiti nell'anno 2013, nel corso del quale il ricorrente aveva lavorato per sei-sette mesi, è elemento insuscettibile di valutazione al fine di escludere la volontarietà della dichiarazione, posto che una simile macroscopica obliterazione è del tutto incompatibile con il breve tempo trascorso. Si tratta di argomentazioni incensurabili in questa sede in quanto relativa alla giustificazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, che viene desunto dal compendio probatorio, attraverso un ragionamento logico dotato di piena coerenza. 5. Il secondo motivo è inammissibile. La contestazione sulla corrispondenza alla verità sui dati reddituali riferiti dal funzionario dell'Agenzia dell'Entrate, da cui il ricorrente pretende di trarre il mancato superamento del ragionevole dubbio di colpevolezza, è fondata su congetture, rispetto alle quali il medesimo non offre alcun aggancio probatorio, finendo per formulare mere illazioni, del tutto incapaci di destrutturare la ricostruzione probatoria lucidamente esposta dalla sentenza impugnata. 6. Il terzo motivo è inammissibile. I motivi nuovi presentati in appello e qui riproposti con il ricorso ed i motivi aggiunti, non possono ritenersi ammissibili. Come chiarito da un risalente sentenza delle Sezioni Unite, mai superata dalla giurisprudenza successiva "I "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 4683 del 25/02/1998, Bono e altri, Rv. 210259; cfr. più recentemente, ex multis Sez. 2, Sentenza n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980; Sez. 2, Sentenza n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821). In altri termini "In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013 Rv. 254301). 7. Nel caso di specie, al contrario, i nuovi motivi formulati dal ricorrente in sede di appello introducono proprio ragioni di censura, non formulate con l'atto di gravame. Essi ineriscono, infatti, all'inammissibilità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, per difetto dei requisiti formali e sostanziali dell'autodichiarazione sui redditi, in quanto sfornita delle caratteristiche previste dall'art. 79, comma 1 lett. c) d.P.R. 115/2009, secondo cui l'istanza deve essere corredata da "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76". Si sostiene, da un lato, che l'assenza dell'impegno autocertificativo renda l'istanza stessa inammissibile, in quanto mancante della dichiarazione di consapevolezza delle conseguenze penali della sua falsità, ciò incidendo sull'elemento soggettivo e sulla possibilità di essere valutata dall'autorità giudiziaria. Dall'altro, si afferma che siffatto motivo sarebbe connesso, costituendone il mero sviluppo, con la deduzione, contenuta nell'appello, secondo cui nessuna dichiarazione falsa sarebbe stata rilasciata, perché sarebbe mancata la piena coscienza e volontà di commettere il reato. 8. Ora, appare evidente che il profilo sottoposto, attenendo alla materialità del documento allegato all'istanza è 'diverso' da quello introdotto con l'appello, con il quale non si fa diretto riferimento all'inammissibilità dell'istanza per difetto del requisito formale. Ciò basta per ritenere inammissibili i motivi nuovi. 9. Nondimeno, anche volendo prendere in considerazione l'oggetto della doglianza, va rilevato che il testo dell'art. 95 cit. che così recita "La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a , carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato" consente di superare la censura. Invero, la disposizione non fa riferimento alla sola autocertificazione, ma a tutte le indicazioni e comunicazione di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 79, così ricomprendendo anche la comunicazione dei redditi, ancorché non contenuta in un'autocertificazione, posto che viene punita ogni falsa dichiarazione, anche priva dei requisiti formali previsti, idonea a trarre in inganno l'autorità decidente. 10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso
Sentenza Cassazione n. 46831/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris