CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: SCOPECE Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; SAMBITO Salvatore, nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; VERZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; RANIOLO Roberto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; TALLARITA [OSCURATO:PERSONA], nato Gela il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 6/6/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concludendo nel resto per la inammissibilità del ricorso con declaratoria di irrevocabilità della sentenza di condanna. Uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno esposto i rispettivi motivi di ricorso ed hanno concluso tutti per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Carte di appello di Brescia confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale dello stesso capoluogo, che in data 20 aprile 2021, confermava il verdetto di condanna, anche nella dimensione circostanziale e sanzionatoria, anche nei confronti degli odierni ricorrenti. 1.1. Con la sentenza di primo grado: - [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi 1), 46) e 96), riqualificato il fatto di cui al capo 1) ai sensi del delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere semplice ex art. 416, comma secondo, cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi 1) e 8), riqualificato il fatto di cui al capo 1) ai sensi del delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere semplice ex art. 416, comma secondo, cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi 3), 3ter), 5), 5ter), 6), 7quater), 8), 8ter), 9), 9ter), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 23), 24), 25), 26), 29), 30), 33), 34), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 49), 50), 51), 53), 55), 64), 66), 67), 68), 72), 73), 74), 75), 77), 80) e 86); - [OSCURATO:PERSONA], responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi 3), 4), 5), 6), 7), 8), 11), 12), 45) e 64); - [OSCURATO:PERSONA], responsabile del delitto a lui ascritto al capo 103); il G.u.p. escludeva, per tutti l'aggravante delle finalità e del metodo mafioso e disapplicava del pari la recidiva contestata. Seguivano le sanzioni accessorie e la confisca, ex art. 648 quater cod. pen., del denaro, ovvero, in subordine, dei beni mobili, immobili e di qualsiasi altra utilità nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], fino a concorrenza della somma di euro 185.000; 1.2. La Corte di merito riteneva integrati, per tutti i ricorrenti, gli estremi dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio, nonché le distinte fattispecie tributarie (art. 10 quater, comma 2, d.lgs. 74/2000) riconosciute in primo grado. Tale convincimento della Corte era motivato sulla base dell'analisi critica delle fonti narrative e tecnico- documentali, che consentivano di ritenere avvinti i ricorrenti al determinismo causale dei fatti descritti in imputazione. 2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso gli imputati, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, deducendo i motivi di doglianza in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:2.1. [OSCURATO:PERSONA], capo 103 (riciclaggio), 2.1.1. con il primo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 606, comma 1, lett. c ed e, in riferimento agli articoli 8 e 9 cod. proc. pen.), nella sentenza impugnata, giacché la Corte, avrebbe errato nel ritenere correttamente radicata la competenza territoriale in Brescia, per i fatti di riciclaggio commessi presso la sede postale (Gela) ove i conti erano stati accesi e dove confluivano i proventi delle frodi tributarie realizzate; 2.1.2. con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora i medesimi vizi, dacché il procedimento è stato definito in primo grado a seguito della separazione (19/10/2020) delle posizioni di taluni degli imputati dal procedimento originario, senza che i difensori fossero informati della ed interpellati, sulla separazione, così determinando una nullità c.d. a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) tempestivamente dedotta; 2.1.3. con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale sostanziale ed inosservanza di quella processuale in riferimento al riconoscimento della responsabilità per i fatti di riciclaggio contestati, atteso che sono stati malintesi i significati colloquiali delle conversazioni intercettate ed i giudici di merito non hanno realizzato che i fatti di riciclaggio si sarebbero già consumati prima dell'intervento del Tallarita, né può ragionevolmente escludersi che lo stesso abbia concorso nel delitto c.d. "produttore" o presupposto. Difetterebbe inoltre il dolo del riciclatore, in quanto sconosceva la provenienza da delitto dele somme oggetto di trasformazione nella intestazione dei conti correnti postali. In ogni caso non è rimasta dimostrata nel processo di merito la consumazione di una condotta idonea ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa delle somme verste sui conti e al più, 1.2.4. (quarto motivo) potrebbe ritenersi dimostrata una condotta di autoriciclaggio; 1.2.5. ancora, si deduce violazione della legge penale, per la confisca disposta rispetto alle somme conseguite con la condotta di riciclaggio, per il differenziale tra provento e profitto; 1.2.6. deduce ancora il ricorrente violazione della legge penale e vizio di motivazione, in riferimento alla misura della sanzione irrogata nei confronti di soggetto, peraltro, incensurato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], capi 46 (art. 10 quater, comma 2, d.lgs. 74/2000) e 96 (concorso in estorsione, art. 110, 629 cod. pen.), 2.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione della legge penale incriminatrice e vizio esiziale della motivazione in riferimento ai fatti estorsivi, difetterebbe infatti nella condotta la violenza e la minaccia costrittiva; la condotta sarebbe comunque esclusivamente altruistica, svolta per conto terzi e senza alcun profitto personale per recuperare crediti del Marchese in forma forzosa. Il fatto dovrebbe pertanto esser qualificato in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, con le conseguenze procedurali in termini di procedibilità; sarebbe stata travisata la prova dichiarativa resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che non ha mai riferito di condotte violente. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], capi 3), 4), 5), 6), 7), 8), 11), 12), 45) e 64), 2.3.1. con il primo motivo di ricorso deduce inosservanza della norma processuale penale che esprime la regola di giudizio in tema di responsabilità (artt. 192, comma 3 e 533 cod. proc. pen.), non avendo rilevato la Corte che difettava la consistenza indiziaria, precisa nella concordanza, in ordine alla retribuzione da parte del Marchese delle condotte tenute dal ricorrente; in particolare, le conversazioni poste a riscontro sono, a parere della difesa, equivoche nel contenuto, né vi è dimostrazione alcuna del transito di denaro dal conto corrente del Marchese a quello del ricorrente; 2.3.2 e 3. Il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso indugiano sulla censura afferente (violazione della legge penale e vizio di motivazione esiziale) al difetto di dolo nella condotta tenuta dal ricorrente, che non era certamente animato da volontà di agevolare manovre fraudolente ai danni dell'erario; 2.3.4. il ricorrente deduce ancora vizi esiziali di motivazione in ordine al grado di contributo eziologico portato con la propria condotta alla realizzazione dell'evento di danno (motivazione omessa o apparente sulla applicabilità dell'art. 114 cod. pen.); 2.3.5. da ultimo, il ricorrente denunzia violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati (art. 175 cod. pen.). 2.4. [OSCURATO:PERSONA], capi 8 e 2, 2.4.1. con il primo motivo il ricorrente denunzia inosservanza della norma processuale posta a regola di giudizio della penale responsabilità, riconosciuta per il capo 8; 2.4.2. con il secondo motivo si censura pure la sentenza impugnata in ordine ai criteri normativi cui attinge per riconoscere la responsabilità penale in ordine al reato associativo descritto al capo 2; 2.4.3. con il terzo motivo deduce violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che potevano trovare cittadinanza nel giudizio in ragione della esiguità del contributo prestato alla organizzazione in qualità di mero dipendente, e del corretto comportamento processuale.2.5. [OSCURATO:PERSONA], 3), 3ter), 5), 5ter), 6), 7quater), 8), 8ter), 9), 9ter), 10), 11), 13), -14), 15), 16), 17), 18)-, 23), 24), 25), 26), 29), 30), 33), 34), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 49), 50), 51), 53), 55), 64), 66), 67), 68), 72), 73), 74), 75), 77), 80) e 86); 2.5.1 e 2. con i due motivi di ricorso deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione, non avendo la Corte di merito colto il difetto di dolo ed i vizi esiziali di motivazione nel riconoscere il dolo del concorso nelle fraudolente attività svolte per conto del Marchese, non evidenziandosi in atti prova che Sambito sapesse delle fraudolente attività svolte dal Marchese, anche nella loro dimensione quantitativa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi palesano evidenti ragioni di inammissibilità. Tutti i motivi si risolvono nella richiesta alla Corte di legittimità di una rinnovata valutazione del compendio probatorio apprezzato nel giudizio di merito, caratterizzato dalla precisa conformità verticale della decisione e dalla accurata argomentazione della decisione, che fa leva sulle emergenze istruttorie utilizzabili ai fini del decidere. Le violazioni della legge penale e l'inosservanza di quella processuale restano invece affidate alla voce della manifesta infondatezza dei vizi denunziati, del difetto di allegazione di quanto dedotto e della interruzione della catena devolutiva (confisca); il che rende ragione del ricorso alla disposizione processuale scandita al comma 3 dell'art. 606 del codice di rito. 1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo di ricorso svolto in rito (inosservanza degli articoli 8 e 9 cod. proc. pen., in tema di incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia) è manifestamente infondato in diritto: il comma 6 bis (ult. periodo) dell'art. 438 del codice di rito, introdotto dalla legge 103 del 2017 (in vigore dal 3 agosto di quell'anno), certamente applicabile alla fattispecie, in ragione della data di scelta da parte dell'imputato del rito a prova contratta (tempus regit actum), afferma che la scelta del rito preclude esplicitamente la possibilità di proporre ogni questione sulla competenza per territorio del giudice che procede (nei termini si veda anche Sez. 6, n. 11528 del 2/3/2022, Rv. 283050). 1.2. Del pari deve ritenersi quanto al secondo motivo, pure questo svolto in rito, che denuncia l'inosservanza delle disposizioni processuali (art. 17, 18, 19 cod. proc. pen.) in materia di riunione o separazione dei procedimenti, avendo la Corte respinto l'eccezione di nullità del giudizio incardinatosi per effetto di un provvedimento ordinatorio adottato senza previamente sentire le parti. Deve richiamarsi sul punto il consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, Sez. 5 5, n. 7837 del 30/11/2022, n. m., in motiv. pag. 3; Sez. 3, n. 17368 del 31 gennaio 2019, Rv. 275945); secondo cui per la inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen., il legislatore non ha previsto alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione (meno recente Sez. 1, n. 4487 del 03/07/1996 - dep. 12/08/1996, Moccia e altri, Rv. 205642, apparentemente avversata dalla sentenza citata nei motivi di ricorso: Rv. 213345). Appare comunque dirimente rilevare che lo stesso difensore, con il motivo di ricorso, non annette alla denunciata inosservanza alcun concreto pregiudizio subito dall'imputato nel processo per effetto dell'adozione (senza formalità) dell'atto ordinatorio. 1.3-4. Il terzo ed il quarto dei motivi (accertamento della responsabilità per i fatti di riciclaggio contestati e loro qualificazione giuridica) rivela manifesta infondatezza e difetto assoluto di specificità, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni spese nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 143 e ss.) ed anzi ribalta sul "tavolo" della legittimità la traccia dei motivi di gravame nel merito, in ordine ai quali la Corte territoriale ha congruamente e logicamente argomentato la decisione. Le censure svolte si risolvono pertanto nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n.22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). Quanto poi al motivo di gravame speso in riferimento al c.d. "privilegio del produttore", nel senso che non può escludersi che il ricorrente fosse parte del più complesso meccanismo di produzione dei profitti illeciti poi fatti circolare su conti intestati a terzi estranei, la Corte di merito spiega che la deduzione non trova corrispondenza con la specifica funzione svolta dal ricorrente in favore del Marchese, ove Tallarita agì come ingranaggio di un più complesso meccanismo (dichiarazioni Marchese confortate da riscontro documentale), fornendo consapevolmente all'organizzatore i mezzi tecnici e gli elementi soggettivi figurativi necessari alla "ripulitura" del denaro prodotto per effetto della frode, il che non significa affatto che egli avesse concorso nel commettere la frode. Così è pure per l'autonomia delle condotte di favoreggiamento, altre e diverse rispetto a quelle di riciclaggio, come la Corte ben evidenzia a pag. 144 (ult. cpv.) della sentenza impugnata. 1.5. il quinto motivo di ricorso (modalità e limiti della confisca) non ha formato oggetto di previa deduzione alla Corte di appello con le doglianze di merito, risulta così interrotta la catena devolutiva che deve connettere i motivi di ricorso alla compiuta valutazione di motivi di impugnazione posti all'attenzione del giudice del controllo di merito sulla decisione. Il motivo è inammissibile ai sensi di quanto dispone il comma 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.. 1.6. Il sesto motivo, speso in tema di trattamento sanzionatorio, sperequato rispetto alla qualità di incensurato ed al corretto comportamento processuale tenuto, segue la medesima sorte. La Corte argomenta sul punto a pag. 145 della sentenza impugnata, valorizzando il rapporto niente affatto sperequato tra l'entità del profitto realizzato e la misura della sanzione corrisposta in primo grado, ove sono state anche riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con effetto neutralizzante della aggravante speciale pure contestata (art. 648 bis, comma secondo, cod. pen.). Il ricorso è pertanto inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1-2. I due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, a pag. 145 e 146 della sentenza impugnata, ha specificamente argomentato la decisione facendo leva sulle dichiarazioni del Marchese e sul conforto documentale ed intercettivo ad esse. [OSCURATO:PERSONA] svolgeva per conto del Marchese un'opera di intermediazione tecnico informatica retribuita, nella piena consapevolezza del ruolo e della funzione svolte. Con tali argomentazioni il ricorrente non si confronta, insistendo nel dedurre un difetto di volontà partecipe che cozza apertamente con l'evidenza del compendio probatorio esaminato nella doppia conforme sede di merito. Il ricorso è pertanto inammissibile. 3. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1. Quanto al primo motivo (nullità/inesistenza della imputazione di cui al capo 8, per difetto di specificazione della condotta concretamente contestata), la Corte specificamente argomenta il rigetto del motivo di gravame speso sul punto alle pag. 146 e ss. della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] stima tali argomentazioni logiche e congruenti, non potendosi ravvisare "inesistenza" di una imputazione (capo 8) che è presente nell'atto di esercizio dell'azione penale, leggibile ed intellegibile, potendo al più ritenersi imprecisa nella indicazione del ruolo. Tuttavia, come pure la Corte di merito ricorda, richiesta di giudizio abbreviato determina una cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha scelto di difendersi; consegue l'impossibilità per quest'ultimo di eccepirne l'indeterminatezza salvo che dimostri che la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione gli abbia impedito di esercitare la sua difesa, il che non è certo accaduto nella fattispecie, ove l'imputato ha potuto svolgere argomenti a sua difesa sulla base dei fatti descritti negli atti utilizzabili per la decisione (da ultimo, Sez. 2, n. 27024 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.m.; Sez. 5, n. 3870 del 7/4/2017, Rv.270475). 3.2. Il secondo motivo indulge verso valutazioni di merito, quanto a responsabilità per la partecipazione al contesto associativo, precluse nella sede di legittimità, ove, come nella fattispecie, la Corte territoriale abbia argomentato i maniera logica e persuasiva il proprio convincimento in ordine alla valutazione ed all'apprezzamento delle evidenze processuali (v. sub 1.3.). 3.3. Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato, avendo la Corte di merito accuratamente argomentato (pag. 149, secondo cpv.) la scelta di rigettare la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della assenza di resipiscenza e modalità reiterate della condotta. Il ricorso è pertanto inammissibile. 4. [OSCURATO:PERSONA]: 4.1-2-3-. I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati e meramente reiterativi delle argomentazioni già spese con l'impugnazione di merito e rigettate dalla Corte (pag. 150 e ss. della sentenza impugnata) con motivazione assolutamente aderente al dato probatorio assunto nel giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato (si richiama sul punto- quanto già riferito al paragrafo 1.3.). La Corte di merito ha ben descritto, richiamando le prove utilizzabili, quale fosse il ruolo svolto dal ricorrente, come fosse retribuito e per quanto tempo si sono ripetute le condotte svolte al servizio del Marchese. Evidente, per quanto riferito alle pagine richiamate il dolo nella partecipazione attiva ed efficace, con ruolo tecnico informatico, alle condotte fraudolente orchestrate dal Marchese. 1.4-5. Del pari quanto a concreta efficacia della partecipazione concorsuale (pag. 151 ult. cpv. e 152 della sentenza impugnata) e diniego del beneficio della non menzione. Entrambe le decisioni della Corte sono adeguatamente argomentate con il richiamo ad argomenti fattuali non contestabili in questa sede. Il ricorso è pertanto inammissibile. 5. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Il primo motivo di ricorso, proposto in tema di errata qualificazione giuridica del fatto estorsivo (capo 96), derivante dal travisamento della prova dichiarativa acquisita nel giudizio abbreviato, è inammissibile sotto diversi profili: innanzi tutto il travisamento della prova in caso di conformità verticale delle decisioni di merito soggiace alle indicazioni declinate dalla giurisprudenza di questa Corte negli ultimi vent'anni (solo tra le ultime decisioni oggetto di massimazione, v. Sez. 3, n. 45537 del 28/9/2022, Rv. 283777: Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.), le condizioni indicate non sono ravvisabili nella fattispecie processuale posta oggi all'attenzione del Collegio, ove il dato evidenziato dalla Corte è esattamente conforme a quello valorizzato dal giudice di primo grado. 5.2. In punto di qualificazione giuridica del fatto contestato, la Corte valorizza il difetto assoluto di "azione" per far valere il credito di un terzo, la cui illegittimità era peraltro conosciuta, argomenta la Corte, dall'agente. Sul punto deve richiamarsi la motivazione della sentenza resa da questa Corte nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03), che esclude la configurabilità del meno grave reato ove non risulti dimostrato che l'agente muove con finalità esclusivamente altruistiche e gratuite, nella piena consapevolezza del diritto azionabile dal creditore. Il ricorso è pertanto inammissibile.6. Alla riconosciuta inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e della -somma di euro tremila, per ciascuno dei ricorrenti, in favore della Cassa per le ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta dei ricorrenti gli estremi di responsabilità in ordine alle cause dell'esito d