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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 92/1964

ECLI:IT:COST:1964:92
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un giudizio promosso dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in materia di operazioni elettorali, il Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA], con deliberazione 4 gennaio 1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 48 della Costituzione.

La deliberazione è stata ritualmente notificata e pubblicata.

Secondo il Consiglio comunale l'ufficio di segretario di seggio "costituisce una caratteristica nell'esercizio del voto che la Costituzione definisce uguale, libero e segreto": perciò la norma impugnata, esigendo "la residenza nel Comune in cui si vota per poter espletare l'ufficio di segretario di seggio", porrebbe all'esercizio del voto un limite che l'art. 48 della Costituzione non consente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 12 marzo 1964: in esso si afferma che le funzioni a cui vengono chiamati i componenti degli uffici elettorali non costituiscono esercizio del diritto di voto; dimodoché le limitazioni poste nella norma impugnata non toccano in alcun modo il libero esercizio di tale diritto da parte di nessuno. : Il Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, perché questa norma, precludendo ai non residenti nel Comune la nomina a segretario di seggio elettorale, contrasterebbe con l'art. 48 della Costituzione che garantisce il voto libero, uguale e segreto.

La questione è infondata.

L'art. 22 del citato D.P.R. stabilisce che non possa essere nominato segretario di seggio chi non sia elettore residente nel Comune o chi non sappia leggere o scrivere.

Queste limitazioni sono dettate da esigenze di regolare svolgimento delle operazioni elettorali e contribuiscono a garantire l'esercizio del voto piuttosto che comprometterne la libertà, la segretezza di parità.

In particolare, poi, che il segretario di un seggio elettorale sia e debba essere elettore residente nel Comune è un fatto dal quale non si vede come possa essere limitato o minacciato il diritto di chiunque voti in quello o in altri seggi.

Perciò la norma impugnata non viola l'art. 48 della Costituzione.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (relativo alla nomina dei segretari di seggi elettorali), proposta con la deliberazione citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un giudizio promosso dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in materia di operazioni elettorali, il Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA], con deliberazione 4 gennaio 1964, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 48 della Costituzione. La deliberazione è stata ritualmente notificata e pubblicata. Secondo il Consiglio comunale l'ufficio di segretario di seggio "costituisce una caratteristica nell'esercizio del voto che la Costituzione definisce uguale, libero e segreto": perciò la norma impugnata, esigendo "la residenza nel Comune in cui si vota per poter espletare l'ufficio di segretario di seggio", porrebbe all'esercizio del voto un limite che l'art. 48 della Costituzione non consente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 12 marzo 1964: in esso si afferma che le funzioni a cui vengono chiamati i componenti degli uffici elettorali non costituiscono esercizio del diritto di voto; dimodoché le limitazioni poste nella norma impugnata non toccano in alcun modo il libero esercizio di tale diritto da parte di nessuno. : Il Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, perché questa norma, precludendo ai non residenti nel Comune la nomina a segretario di seggio elettorale, contrasterebbe con l'art. 48 della Costituzione che garantisce il voto libero, uguale e segreto. La questione è infondata. L'art. 22 del citato D.P.R. stabilisce che non possa essere nominato segretario di seggio chi non sia elettore residente nel Comune o chi non sappia leggere o scrivere. Queste limitazioni sono dettate da esigenze di regolare svolgimento delle operazioni elettorali e contribuiscono a garantire l'esercizio del voto piuttosto che comprometterne la libertà, la segretezza di parità. In particolare, poi, che il segretario di un seggio elettorale sia e debba essere elettore residente nel Comune è un fatto dal quale non si vede come possa essere limitato o minacciato il diritto di chiunque voti in quello o in altri seggi. Perciò la norma impugnata non viola l'art. 48 della Costituzione. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (relativo alla nomina dei segretari di seggi elettorali), proposta con la deliberazione citata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 92/1964 — Fons Iuris — Fons Iuris