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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 34294/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22 dicembre 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per intervenuta remissione della querela; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato conseguente alla remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di condanna per i reati di estorsione e truffa, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano all'esito di giudizio abbreviato, ha riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen.; ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed ha eliminato la pena accessoria, concedendo all'imputato i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente a remissione della querela, sia tacita, "come si evince dal parere reso ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. dalla persona offesa", che espressa come emerge dal verbale allegato al ricorso, datato 16 gennaio 2023. 2.2 Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato la cui estraneità alle condotte criminose emerge sia dalla memoria della persona offesa, da cui risulta che l'imputato le disse più volte di denunciare di avere dato degli assegni in garanzia al suo ex compagno, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], sia dal contenuto delle conversazioni telefoniche n. 7418 e n. 7758 del 14 agosto 2020 da cui non emerge alcuna complicità dell'imputato con il Valente.

In particolare, si deduce che nell'ultima conversazione l'imputato affermava espressamente di non essere in possesso di alcun assegno in bianco della persona offesa, e consigliava a quest'ultima di denunciare lo smarrimento dell'intero blocchetto di assegni al fine di impedire al Valente di incassare somme di denaro indebitamente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivofe, p !tra fonda su ment . ni di

I. carattere e ra mesite coefutativo, ra _ al peri ro del_ sindacato di ¶ttiità. j Dalla documentazione allegata al ricorso risulta, infatti, che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione da parte dell'imputato.

Va, al riguardo, ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584). 1, Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela.

Non avendo le parti concordato diversamente, le spese processuali vanno poste a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Pone le spese processuali a carico del querelato.

Così deciso il giorno 13 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22 dicembre 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per intervenuta remissione della querela; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato conseguente alla remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di condanna per i reati di estorsione e truffa, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano all'esito di giudizio abbreviato, ha riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui agli artt. 56 e 393 cod. pen.; ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed ha eliminato la pena accessoria, concedendo all'imputato i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente a remissione della querela, sia tacita, "come si evince dal parere reso ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. dalla persona offesa", che espressa come emerge dal verbale allegato al ricorso, datato 16 gennaio 2023. 2.2 Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato la cui estraneità alle condotte criminose emerge sia dalla memoria della persona offesa, da cui risulta che l'imputato le disse più volte di denunciare di avere dato degli assegni in garanzia al suo ex compagno, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], sia dal contenuto delle conversazioni telefoniche n. 7418 e n. 7758 del 14 agosto 2020 da cui non emerge alcuna complicità dell'imputato con il Valente. In particolare, si deduce che nell'ultima conversazione l'imputato affermava espressamente di non essere in possesso di alcun assegno in bianco della persona offesa, e consigliava a quest'ultima di denunciare lo smarrimento dell'intero blocchetto di assegni al fine di impedire al Valente di incassare somme di denaro indebitamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivofe, p !tra fonda su ment . ni di I. carattere e ra mesite coefutativo, ra _ al peri ro del_ sindacato di ¶ttiità. j Dalla documentazione allegata al ricorso risulta, infatti, che, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione da parte dell'imputato. Va, al riguardo, ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584). 1, Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della querela. Non avendo le parti concordato diversamente, le spese processuali vanno poste a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato. Così deciso il giorno 13 giugno 2023