CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26927/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria difensiva con motivi aggiunti datata 10 giugno 2026 afirma del difensore dell’imputato;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza in data 11 marzo 2024 del Tribunale di Latina con laquale era stata affermata la penale responsabilità del predetto imputato inrelazione al reato di concorso in ricettazione di un’autovettura di provenienzadelittuosa accertato in data 1° agosto 2011.All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica edinfraquinquennale.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione dilegge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato di ricettazione, ciò in quanto la stretta prossimità temporaletra il furto del veicolo ed il rinvenimento dello stesso nella disponibilitàdell’imputato avrebbe imposto ai Giudici di merito di verificare la possibilericonducibilità della condotta al delitto di furto; errata sarebbe, poi, anche lavalutazione della Corte territoriale con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolodel delitto di ricettazione;che con la sopra menzionata memoria difensiva con motivi aggiunti datata10 giugno 2026 la difesa dell’imputato ha dedotto l’intervenuta prescrizione delreato in assenza della contestata e ritenuta recidiva reiterata infraquinquennalenon essendo stata adeguatamente motivata nella sentenza di appello lasussistenza della predetta circostanza aggravante.[OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi originari di ricorso sono manifestamenteinfondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito e non risultanoscanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenzaimpugnata;che, la Corte di appello (pag. 4), con motivazione congrua e logica oltreche rispondente ai principi di diritto che regolano la materia ha ben spiegato leragioni per le quali non è possibile la riqualificazione giuridica del fattoevidenziando che la tesi difensiva secondo cui l’imputato sarebbe l’autore delfurto del veicolo non ha trovato alcun supporto probatorio;che, la stessa Corte di appello ha anche chiarito che quando l’agente nonfornisce una versione credibile e circostanziata idonea a giustificare il possessodel bene rubato deve ritenersi integrato l’elemento soggettivo del reato diricettazione;che la Corte di appello si è, in tal modo, correttamente conformata alconsolidato orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale (pertutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini dellaconfigurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo puòessere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione dellaprovenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontàdi occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in talmodo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso dellecose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possessodelle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere diallegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema diprova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possanoessere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del liberoconvincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv.236914).[OSCURATO:PERSONA] altresì che il motivo nuovo di ricorso relativo alla recidiva èinammissibile stante il chiaro disposto dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.che testualmente dispone che «l’inammissibilità dell'impugnazione si estende aimotivi nuovi», non essendo la questione stata dedotta con il ricorso geneticoricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi,per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e consideratoanche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini diimpugnazione» (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01;Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158-01);che per effetto della ritenuta recidiva il reato in contestazione non èestinto per prescrizione;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI