CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13069/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 811/2021,depositata il 29 aprile 2021 e notificata il 4 maggio 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19365/2021Numero sezionale 1006/2026Numero di raccolta generale 13069/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Il Tribunale di Bari accertò il diritto di [OSCURATO:PERSONA] allarideterminazione in € 60.446,12 del corrispettivo, originariamentepattuito in € 72.303,96, per l’acquisto di un immobile oggetto dicontratto preliminare reso con [OSCURATO:PERSONA] l’8 agosto 1995, econdannò quest’ultima a dare esecuzione al preliminare medesimo.La domanda si fondava sul rilievo del fatto che l’immobile vendutoaveva una superficie inferiore di oltre un ventesimo a quella indicatanel contratto, ciò che legittimava il diritto alla rettifica ex art. 1538,comma primo, c.c.[OSCURATO:PERSONA] appellò vittoriosamente la sentenza di primo grado,ottenendo dalla Corte d’appello di Bari, con sentenza del 19 maggio2014, il rigetto delle domande del Calabrese e l’accoglimento dellariconvenzionale da lei spiegata, per l’accertamento del suo diritto atrattenere la caparra confirmatoria ricevuta all’atto del preliminare, daritenersi risolto per inadempimento del promissario acquirente.Quest’ultimo, ad avviso dei giudici distrettuali, si era infattiingiustificatamente rifiutato di stipulare il definitivo, a nulla rilevandola lamentata differenza di superficie, da ritenersi circostanza nondecisiva.2. Con sentenza n. 27408 del 2018, questa Corte cassò la decisioned’appello, osservando che il preliminare recava espressa indicazionedella superficie dell’immobile, della quale poi era emerso uno scarto indiminuzione rilevante ex art. 1538 c.c., e che, pertanto, non vi eraragione per escludere la decisività di tale circostanza ai fini dell’esattoadempimento.Riassunto il giudizio da parte del Calabrese, la Corte d’appello diBari rilevò che, vertendosi in ipotesi di vendita a corpo, il diritto delpromissario acquirente alla rettifica del prezzo sussisteva per il solfatto dell’accertato scarto in diminuzione.Numero registro generale 19365/2021Numero sezionale 1006/2026Numero di raccolta generale 13069/2026Data pubblicazione 06/05/20263. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] conricorso per cassazione affidato a quattro motivi.L’intimato ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame di unfatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che i giudici delrinvio avrebbero trascurato di «chiarire se la veranda posta sulterrazzo sia giuridicamente pertinenza o accessorio, questionerilevante ai fini della corretta valutazione metrica dell’immobile».Il motivo è inammissibile.La deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.è infatti preclusa in questa sede dalla previsione dell’art. 348-ter,comma quinto, c.p.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio.Tale previsione è applicabile anche alle sentenze d'appello rese insede di rinvio, perché, non distinguendo la stessa tra queste e quelled'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuatanell’esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione voltialla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppiagiurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme (in tal senso,da ultimo, Cass. 12/5/2025, n. 12636).Né, del resto, la ricorrente ha dedotto la diversità delle circostanzedi fatto sulle quali si sono fondate la decisione di primo grado e quellaoggetto di sindacato in questa sede.2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazionedell’art. 1538 c.c.La ricorrente richiama l’orientamento di questa Corte secondo cui,nel caso di vendita a corpo, le parti possono manifestare la loro volontàdi derogare alla previsione di cui all’art. 1538, comma primo, c.c.,considerando irrilevante l’effettiva estensione dell’immobile, qualeNumero registro generale 19365/2021Numero sezionale 1006/2026Numero di raccolta generale 13069/2026Data pubblicazione 06/05/2026essa sia; e osserva che, nel caso di specie, tale manifestazionedovrebbe evincersi dal fatto che «non risulta che le parti abbiano, dicomune accordo, inteso attribuire all’estensione dell’immobilerilevanza decisiva ai fini della determinazione del prezzo».Il motivo è infondato.L’insegnamento di questa Corte, richiamato dalla ricorrente inpremessa alla propria tesi, è nel senso che l’art. 1538, comma primo,c.c. funge da rimedio ogni qual volta, nel caso di vendita a corpo,sussista una rilevante divergenza quantitativa della misura del bene,e che siffatto rimedio può essere escluso dalle parti soltanto mediantespecifica clausola negoziale, pur in presenza dei requisiti previsti perla sua applicabilità (così Cass. 10/10/2022, n. 29363).Nel caso di specie, il preliminare non contiene una clausolaspecifica del tenore indicato; e tanto è sufficiente a designarel’infondatezza della tesi della ricorrente.3. Il terzo motivo è rubricato «omessa valutazione di un quesitoriguardante una circostanza fondamentale per la decisione».La ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe trascurato divalutare se il riferimento contrattuale al «terrazzo di pertinenza»,inserito «a penna non si sa da chi e posto al di fuori delle righe delfoglio di cui alla scrittura privata», poteva avere rilevanza nell’otticadella complessiva qualificazione del rapporto.La censura è inammissibile.Con essa, infatti, la ricorrente pretende di addivenire aun’interpretazione del contratto diversa da quella operata dal giudicea quo, non già mediante la specifica indicazione dei canoni o criteriermeneutici che sarebbero stati violati e dei termini della relativaviolazione, necessaria a pena d’inammissibilità della censura (ex multisCass. 13/11/2024, n. 29288; Cass. 3/7/2024, n. 18214; Cass.Numero registro generale 19365/2021Numero sezionale 1006/2026Numero di raccolta generale 13069/2026Data pubblicazione 06/05/202623/2/2022, n. 5966), ma semplicemente proponendo una proprialettura delle pattuizioni intervenute, dalla quale fa derivare un risultatoermeneutico diverso da quello al quale sono pervenuti i giudicid’appello; ciò che, evidentemente, sollecita a questa Corte unsindacato estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.4. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la «mancataapplicazione dell’art. 1385 c.c. in tema di risoluzione perinadempimento del contratto preliminare», assumendo che la Corteterritoriale avrebbe escluso l’inadempimento del Calabrese inconseguenza dell’errata statuizione sulla riduzione del corrispettivo,come denunziata dalle censure che precedono.Il motivo resta logicamente assorbito dalla decisione sulleprecedenti censure, dalla quale non può che esitare la conferma delladisposta riduzione del corrispettivo.5. Il ricorso va dunque complessivamente respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 3.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi,rimborso forfetario al 15% e oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Numero registro generale 19365/2021Numero sezionale 1006/2026Numero di raccolta generale 13069/2026Data pubblicazione 06/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 22 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso