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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45634/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 12 aprile 2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.I.P. del Tribunale di Milano, con sentenza in data 12 aprile 2024, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. (capo 1 della rubrica delle imputazioni), di concorso in ricettazione ex artt.110 e 648 cod. pen. (capi 2, 5 e 6), di riciclaggio ex artt. 110, 648-bis cod. pen. (capo 3) nonché di furto aggravato ex artt. 624, 625 commi 1 e 7, cod. pen. (capo 4).

I fatti in contestazione risalgono ad un arco temporale compreso tra i medi di gennaio e febbraio 2023.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei reati contestati ed all'esistenza della continuazione tra gli stessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti.

Infatti, il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 50,

I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

E' pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deducano, oltretutto con indicazioni del tutto generiche, vizi di motivazione.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 12 aprile 2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.I.P. del Tribunale di Milano, con sentenza in data 12 aprile 2024, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. (capo 1 della rubrica delle imputazioni), di concorso in ricettazione ex artt.110 e 648 cod. pen. (capi 2, 5 e 6), di riciclaggio ex artt. 110, 648-bis cod. pen. (capo 3) nonché di furto aggravato ex artt. 624, 625 commi 1 e 7, cod. pen. (capo 4). I fatti in contestazione risalgono ad un arco temporale compreso tra i medi di gennaio e febbraio 2023. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei reati contestati ed all'esistenza della continuazione tra gli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti. Infatti, il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E' pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deducano, oltretutto con indicazioni del tutto generiche, vizi di motivazione. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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