CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 1979
Cassazione n. 09161/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/05/1979 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore: Cavv. SALVATICI Francesca conclude riportandosi ai motivi di ricorso, insiste per l'accoglimento. /d6 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), detenzione e porto illegali di pistola (capo 2), lesioni personali volontarie di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3), fatti commessi il 1° gennaio 2021. Con sentenza in data 28 settembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, oltre alle statuizioni civili. Con sentenza in data 14 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. Il fatto, accaduto in Milano nella notte tra il 31 dicembre 2020 e il 1°gennaio 2021, è stato ricostruito sulla base di diverse testimonianze, riscontrate dalle immagini del sistema di video sorveglianza ed anche da parziali ammissioni dell'imputato. In particolare, veniva accertato che un gruppo di soggetti di nazionalità marocchina si era contrapposto ad altri soggetti, fra i quali anche l'imputato. Questi, dopo una prima lite, si era allontanato per poi, dopo la mezzanotte, fare ritorno in piazza Selinunte, accompagnato da quattro persone, dirigendosi verso un gruppo di nordafricani. Dalle immagini era quindi possibile accertare che l'imputato aveva impugnato una pistola esplodendo alcuni colpi nei confronti di soggetto, poi identificato in [OSCURATO:PERSONA]; una successiva inquadratura coglieva altro soggetto, identificato in [OSCURATO:PERSONA], ferito a terra nella limitrofa via Gigante. I soccorritori, giunti nell'immediatezza, constatavano che [OSCURATO:PERSONA] presentava ferita da arma da fuoco al ginocchio destro, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva ferita cranica, in sede parieto-occipitale. I testi presenti hanno riferito che l'imputato aveva sparato anche contro [OSCURATO:PERSONA], mentre questi si era dato alla fuga lungo via Gigante. L'imputato, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il successivo 12 gennaio 2021, ha ammesso di aver sparato contro i due marocchini, aggiungendo, però, di essere stato previamente aggredito dai marocchini cui aveva sottratto, nella colluttazione, la pistola con cui aveva, poi, fatto fuoco. Le sentenze hanno, quindi , ritenuto che fosse provata l'attribuibilità all'imputato delle condotte che avevano cagionato le ferite alle due vittime, e, in particolare, che le immagini acquisite consentissero di escludere che l'imputato avesse agito in una situazione di reale o putativa legittima difesa, essendosi presentato in piazza Selinunte armato e avendo fatto fuoco prima di qualsiasi azione da parte del gruppo avversario. L'azione commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] era sorretta da volontà omicidiaria, come desumibile dalle modalità dell'azione: l'imputato aveva inseguito la vittima in fuga e lo aveva attinto sopra la nuca. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio che ha escluso la sussistenza della legittima difesa ovvero dell'eccesso colposo in essa, ovvero, infine dell'attenuante della provocazione. Sul punto, la sentenza di appello ha ricostruito il fatto, diversamente dal primo giudice, come separato dal litigio precedente, che, invece, era avvenuto nel medesimo contesto, di tal che l'imputato aveva agito per difendersi da un'aggressione "durata oltre un'ora". Inoltre, era assente la volontà omicidiaria come desumibile dal ferimento di Hamjil alla gamba. L'attenuante della provocazione è stata esclusa per la sproporzione della reazione rispetto all'offesa subita (ferite lievi) dall'imputato, requisito non richiesto dalla norma, interpretata dalla giurisprudenza nel senso che è necessaria adeguatezza tra offesa subita e reazione compiuta. In subordine, il descritto contesto avrebbe dovuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per le ragioni di seguito illustrate. 1. Con riguardo alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, punto della decisione devoluto nel giudizio di appello dalla difesa che aveva sostenuto che l'imputato avesse agito per la necessità di "difendersi da un più che plausibile nuovo attacco da parte di coloro i quali ... ben conoscevano l'indirizzo di casa del prevenuto", la sentenza di appello ha rilevato che l'azione violenta dell'imputato era stata posta in esser',1?i assenza di una azione aggressiva da parte delle vittime, attinte con colpi di arma da fuoco non appena l'imputato, tornato con altri in piazza Selinunte, si era ad esse avvicinato.In particolare, i giudici del merito hanno rilevato che le precedenti fasi dello scontro si erano esaurite e l'imputato aveva deliberatamente scelto di tornare in piazza Selinunte e, con la sua azione armata, aveva colto di sorpresa gli avversari. Il motivo di ricorso ha riproposto l'assunto secondo il quale non vi sarebbe alcuna soluzione di continuità tra le precedenti fasi dello scontro, che avevano visto una condotta violenta anche da parte del gruppo dei soggetti di nazionalità marocchina, e l'epilogo caratterizzato dall'azione armata dell'imputato, argomento che ha contenuto di merito e che non viene sostenuto da alcuna denuncia di travisamento di prove in relazione al decisivo accertamento della circostanza secondo la quale l'imputato aveva fatto un deliberato rientro in piazza Selinunte, questa volta armato di arma da fuoco. La causa di giustificazione della legittima difesa "non domiciliare" richiede che il soggetto agente si sia trovato "costretto dalla necessità" di difesa dal "pericolo attuale di d'esa ingiusta", fattispecie che non ricorre né nel caso in cui il pericolo di offesa ingiusta sia solo previsto come possibile in un futuro anche prossimo né nel caso in cui il soggetto abbia a disposizione altre vie di difesa, come ad esempio la sollecitazione dell'intervento delle forze dell'ordine. Sotto il primo punto di vista, la giurisprudenza ha chiarito che, se non è più richiesta "la necessità di respingere una violenza attuale", formula utilizzata dal precedente codice penale, pur tuttavia la lettera dell'attuale disposizione di cui all'art. 52 cod. pen. ("pericolo attuale di un'offesa") richiede l'esistenza di una situazione pericolosa tuttora in corso al momento della reazione, insussistente quando l'agente intenda prevenire un pericolo solo ipotizzabile in futuro ovvero reprimere una situazione di pericolo o di offesa già esauritasi ( Sez. 1, n. 2771 del 19/01/1984, BERTONCIN,Rv. 163331;Sez. 1, n. 3494 del 28 /01/1991, Manti, Rv. 187110; Sez. 1, n. 6591 del 27/01/2010, Celeste, Rv. 246566). Quanto al requisito della necessità che costringe alla reazione, è consolidato l'orientamento che l'esclude nel caso in cui il soggetto abbia a disposizione una diversa opzione difensiva, fosse anche la fuga (Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di - Giulio, Rv. 223441; Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Cali', Rv. 272080). Le sentenze di merito hanno fatto corretta applicazione dei ricordati principi, ritenendo insussistenti entrambi i menzionati requisiti in quanto l'imputato, che avrebbe ben potuto evitare di ritornare in piazza Selinunte, aveva utilizzato la pistola in un momento in cui alcuna aggressione stava per essere mossa nei suoi confronti.2. L'atto di appello aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, sul rilievo che "la spinta al delitto che ha animato Kajana appare icto oculi strettamente correlatexunicamente allo stato di ira e timore patito dallo stesso a seguito dell'aggressione in prossimità della propria abitazione ...". Le sentenze di merito l'hanno ritenuta insussistente in ragione dell'assenza di proporzione tra la condotta offensiva delle vittime e quella dell'imputato e per il carattere non immediato della reazione dell'imputato. Il motivo di ricorso ha censurato l'assunto, rilevando che la fattispecie di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen. non richiede la proporzione tra offesa e reazione, bensì solo una adeguatezza "della risposta alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale". Il motivo è generico. Infatti, se la difesa ha correttamente individuato il senso del requisito della proporzione nella norma che definisce la circostanza in parola ("AI fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione", Sez. 1, n. 52766 de/ 13/06/2017, MC., Rv. 271799), il motivo non si è confrontato con il dato della relativa tardività della reazione che i giudici del merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno valorizzato per evidenziare come la condotta dell'imputato non fosse stata determinata esclusivamente dallo stato d'ira conseguente all'aggressione subita, bensì solo "occasionata" da quel fatto. 3. L'atto di appello, infine, aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione del complessivo contesto nel quale aveva agito l'imputato. Le sentenze di merito hanno negato le attenuanti generiche sul rilievo della condotta successiva al fatto - l'imputato si era reso irreperibile e non aveva manifestato una reale revisione critica di quanto commesso - e della spiccata capacità a delinquere dell'imputato, desumibile dai gravi precedenti a carico. Il motivo di ricorso reitera l'argomento secondo il quale il complessivo contesto nel quale l'imputato aveva agito giustificasse una risposta sanzionatoria attenuata, così esprimendo dissenso per la scelta operata senza alcuna critica alla struttura della motivazione del diniego, e ponendosi, in definitiva, in una non consentita prospettiva di merito. 4. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament