CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20724/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti Mario L. Maci e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brindisi, che hanno indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 36 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1880, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce, il 19.5.2017, e pubblicata il 24.5.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Irpef, Iva ed Irap 2008/2009 - Avvisi di accertamento - Adesione a definizione agevolata- Art. 6 Dl 119/2018 - Estinzione del giudizio. Fatti di causa 1. Nel corso di indagini finanziarie presso la sede della società [OSCURATO:PERSONA], svolgente attività di impresa edile, erano rinvenuti dodici assegni bancari emessi negli anni 2008 e 2009 in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa individuale di installazione di impianti idraulico-sanitari. Ne conseguiva la verifica che gli assegni non erano stati registrati dal Saponaro, cui erano perciò contestati ricavi superiori al dichiarato. Il contribuente replicava che gli assegni trovavano fondamento in un rapporto attestato da scrittura privata riportante data certa, mediante la quale i contraenti si assicuravano reciproco sostegno finanziario mediante “assegni di giro” (controric., p. 2). L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente gli avvisi di accertamento n. TVH01A201631 (2008), e n. TVH01A201635 (2009), mediante i quali contestava, ai fini Irpef, Iva ed Irap, il maggior reddito accertato ed i conseguenti maggiori tributi richiesti. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava con separati ricorsi gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi. I giudici di primo grado ritenevano fondate le difese proposte dal contribuente, ed annullavano gli avvisi di accertamento. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso le decisioni sfavorevoli conseguite dai primi giudici, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Lecce. La CTR riuniva i ricorsi, e confermava la decisione della CTP. 4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi depositato memoria con allegata documentazione, ed ha domandato di pronunciare l’estinzione del giudizio, avendo aderito a normativa di definizione agevolata delle controversie. Motivi della decisione 1. Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare l’estinzione del processo, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv. 2. L’istanza relativa all’anno 2008 è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 28.5.2019, prot. AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0896626. [OSCURATO:DATA_NASCITA]-I. La definizione agevolata prevede il pagamento rateale ed il contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, intervenuto nella stessa data del 28.5.2019. L’istanza relativa all’anno 2009 è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 28.5.2019, prot. AGE.AGEV-ST1, [OSCURATO:PERSONA] 0896667. [OSCURATO:DATA_NASCITA]-I. La definizione agevolata prevede il pagamento rateale ed il contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, intervenuto nella stessa data del 28.5.2019. 2.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdo