CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 del Giudice di pace di Avola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la nullità della notificazione del ricorso e, in subordine, dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, pronunciata in sede di atti introduttivi al dibattimento, e prima della sua formale apertura, il Giudice di pace di Avola dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di lesione personale colposa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], perché estinto a norma dell'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, avendo l'imputato dimostrato di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, al risarcimento del danno cagionato mediante la corresponsione di somma di denaro giudicata congrua. [OSCURATO:PERSONA] di pace adottava la sua decisione, dopo aver sentito la persona offesa, che si era opposta, ma senza consentire a quest'ultima di costituirsi, secondo sua intenzione, parte civile. 2. Ricorre per cassazione, su sollecitazione della persona offesa, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania. Il ricorrente deduce violazione della processuale, assumendo che il giudice a quo, precludendo la costituzione di parte civile, sarebbe incorso in una nullità di ordine generale, tempestivamente eccepita in udienza dal soggetto interessato. La costituzione di parte civile avrebbe dovuto, in tesi, essere ammessa prima di ogni ulteriore attività processuale, ai sensi degli artt. 484 e 491 cod. proc. pen., in modo da permettere alla parte stessa una più adeguata difesa in ordine all'idoneità satisfattiva del risarcimento estintivo, che avrebbe dovuto ricomprendere l'importo delle spese legali ex adverso sostenute. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Nelle sue conclusioni, il difensore dell'imputato ha eccepito la mancata rituale notificazione a quest'ultimo, da parte della cancelleria, dell'atto di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'eccezione difensiva di rito non è fondata, perché, per costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019, Sejdaras, Rv. 275802-01; Sez. 2, n. 47412 del 05/11/2013, Albizzati, Rv. 257482- 01; Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, dep. 2010, Esposito, Rv. 245859-01), l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del Pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità dell'impugnazione medesima, né la nullità del giudizio svoltosi nel grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte stessa, ove consentita. E il giudizio di cassazione, come è noto, non conosce l'istituto del ricorso incidentale. 2. Il ricorso del Pubblico ministero territoriale è inammissibile. La disciplina dettata dall'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede l'applicazione della relativa causa estintiva del reato per il particolare caso in cui l'imputato abbia fatto venir meno il fondamento punitivo in ragione delle sue attività di riparazione o risarcimento del danno, intervenute prima del giudizio, sempre che tali attività siano ritenute idonee a soddisfare «le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione». La corrispondente valutazione richiede che siano previamente sentite le parti e l'eventuale persona offesa. Solo in via sussidiaria, se l'imputato comparso dimostri di non aver potuto anticipatamente svolgere l'attività riparatoria o risarcitoria e richieda di farlo, la disposizione di legge autorizza il Giudice di pace a sospendere l'udienza, ponendo specifiche prescrizioni e termini per l'esecuzione delle attività stesse, nella medesima prospettiva estintiva (Sez. 4, n. 829 del 23/11/2017, dep. 2018, Menato, § 1 del Considerato in diritto). La preventiva audizione dei soggetti contemplati dalla norma è funzionale all'esaustiva rappresentazione degli incidenti elementi di giudizio, e, per quel che riguarda specificamente la parte civile, all'acquisizione del suo punto di vista in merito alla congruità e adeguatezza dell'attività in suo favore svolta rispetto ai fini perseguiti. Si tratta, dunque, di una disposizione a tutela del contraddittorio, la cui violazione - che, nel caso di specie, si sarebbe prodotta in via mediata, a seguito della preclusione frapposta alla costituzione stessa della parte civile, in asserita inosservanza, in sé non giustiziabile (Sez. 2, n. 43248 del 07/11/2001, D'Agostino, Rv. 220612-01), delle disposizioni regolanti la materia - non si traduce, tuttavia, in una patologia del genere delle nullità assolute, non essendo il vizio definito come tale, in modo espresso, dalla legge, né ricadendo nel perimetro applicativo dell'art. 179 del codice di rito. La deduzione della nullità non è per l'effetto consentita alla parte che, non coinvolta nella mancata interlocuzione, e così non incisa dal vizio prospettato, non ha neppure interesse all'osservanza della disposizione violata (art. 182, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. pen.). E' tale difetto di interesse che rende, dunque, il ricorso inammissibile (artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), seconda ipotesi, cod. proc. pen.), non essendo la parte pubblica destinataria della facoltà processuale in tesi illegittimamente denegata (per analogo principio, rispetto alla contigua fattispecie regolata dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, v. Sez. 5, n. 20595 del 15/02/2021, Ferrante, Rv. 281180-01), estendendosi la pronuncia di inammissibilità ai rilievi, meramente consequenziali, in ordine all'idoneità satisfattiva del risarcimento estint