CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34888/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Caltagirone il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Catania in data 30/3/2023 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello del P.m. e in riforma del provvedimento reiettivo del Gip presso il Tribunale di Caltagirone, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di tentata rapina aggravata ascrittogli in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. Il difensore sostiene che il Tribunale cautelare ha erroneamente valutato le emergenze indiziarie, ignorando le obiezioni del Gip di Caltagirone che aveva negato la misura, sebbene nella specie il Belcuore si trovasse ristretto in regime di detenzione domiciliare al momento del fatto, con autorizzazione ad allontanarsene solo per un'ora al fine di provvedere alle proprie esigenze di vita, e fosse stato controllato durante l'allontanamento autorizzato dalle forze dell'ordine. Inoltre, l'ordinanza impugnata non ha considerato che le immagini delle telecamere di sorveglianza sono di scarsa qualità, non è stata effettata alcuna consulenza antropometrica e nessuno dei sommari informatori ha riconosciuto il ricorrente sicché il giudizio di gravità indiziaria riposa su dichiarazioni incoerenti e inattendibili e su mere congetture; 2.2 la violazione dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata ha ritenuto il rischio di reiterazione di condotte della stessa specie sulla base di una valutazione astratta che non ha tenuto conto del fatto che l'indagato, a seguito di aggravamento della misura della detenzione domiciliare, si trova attualmente ristretto in carcere con conseguente insussistenza del rischio di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte. L'ordinanza impugnata ha ritenuto la gravità indiziaria nei confronti del Belcuore sulla base di emergenze dotate di attitudine e spessore rappresentativo. Infatti, sia la p.o. che i sommari informatori Cosentino e Pezzullo hanno descritto in maniera puntale e convergente l'abbigliamento del rapinatore, che ha agito travisato e munito di un taglierino al fine di appropriarsi dell'incasso della tabaccheria. La P.g., sulla scorta delle immagini estrapolate dalle telecamere del sistema di sorveglianza del Comune di Caltagirone, ha ricostruito il percorso di avvicinamento del prevenuto all'esercizio, rilevando una sosta presso i bagni comunali in occasione della quale cambiava il vestiario, indossando il giubbotto bianco con cappuccio e gli altri indumenti descritti dai testi, nonché l'allontanamento dopo il fallito tentativo di rapina, segnato anch'esso da una sosta strategica per un nuovo cambio degli abiti, sostituiti da una tuta grigia. In entrambe le occasioni l'imputato portava seco una busta trasparente contenente evidentemente gli indumenti sostituiti. La stringente sequenza temporale ante e post delictum ricostruita dagli inquirenti disegna un quadro connotato da certa gravità indiziaria con cui la difesa rifugge il confronto critico, valorizzando elementi privi di attitudine confutativa. Infatti, il controllo di polizia delle ore 11,45 è del tutto compatibile con la tempistica dell'azione delittuosa, essendo entrato il prevenuto nel focus del sistema di videosorveglianza comunale alle 10,49, uscendone alle 11,02 quando presso i locali dell'associazione combattenti e reduci cambiava per la seconda volta in poco più di dieci minuti il proprio abbigliamento mentre l'illecito contestato risulta consumato alle ore 10,53. L'assenza di accertamenti antropometrici ovvero il mancato riconoscimento da parte della p.o. e di quanti assistettero all'episodio delittuoso appaiono circostanze prive di rilievo dirimente rispetto alle emergenze valorizzate dall'ordinanza impugnata, attesa l'assenza di dubbi circa l'identità del soggetto ripreso dalle telecamere nei frangenti d'interesse e l'impossibilità per vittima e testi di operare alcuna individuazione in conseguenza del travisamento adottato. 2. Del pari caratterizzato da radicale aspecificità è il secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza dell'esigenza di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. sebbene il collegio cautelare abbia ampiamente argomentato l'elevatissimo rischio di ricaduta nei confronti del prevenuto, legittimamente desunto dai precedenti e dalle pendenze a suo carico per reati contro il patrimonio e dalla professionalità e spregiudicatezza dimostrata nell'esecuzione dell'illecito. I giudici cautelari hanno, inoltre, dato conto che i precedenti per evasione e la commissione del fatto mentre il Belcuore era ristretto in regime di detenzione domiciliare impongono di escludere l'adeguatezza di misure meno gravose della custodia in carcere senza che la restrizione in atto per un diverso titolo possa influire sull'adozione di un autonomo presidio cautelare per l'addebito a giudizio. A detto proposito questa Corte ha in più occasioni chiarito che lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Rv. 278498-01; Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282416-01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il