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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14232/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31723/2019 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 441, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CF:ADS80224030587), che la rappresenta e difende –Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA n. 428/2019 depositata il 11/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Sergio d’Alessandro vendett e al la figlia Da i s y D’Alessandro (odierna ricorrente) la piena proprietà della propria quota di ½ di un immobile sito nel comune di Francavilla al Mare.

2. Con citazione del 2014 [OSCURATO:PERSONA] (alla quale, nel corso del giudizio, è subentrata Agenzia delle Entrate Riscossione, odierna controricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro chiedendo dichiararsi l’inefficacia nei propri confronti di tale atto di disposizione.

3. L’Agenzia della riscossione evidenziava come l’alienante fosse debitore dell’Erario a fronte del mancato pagamento di otto cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento esecutivi (relativi agli anni di imposta 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012), per un importo complessivo di euro 769.027,59; rilevava come la cessione di cui al punto 1 che precede avesse ridotto notevolmente la garanzia patrimoniale del contribuente e che l’intera operazione si era perfezionata nella piena consapevolezza da parte del terzo quanto alla dannosità dell’evento.

4. Ad esito dell’istruzione, con sent enza n. 873/2016 il Tribunale di Chieti dichiarò l’inefficacia nei confronti dell’attrice dell’atto di compravendita in questione.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Alessandro propose gravame dinanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila.

6. Si costituì l’ADER, evide nziando, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti citate in primo grado, e deducendo l’inammissibilità del deposito di prove nuove, da qualificarsi tardive poiché non versate in prime cure.

Nel merito, chiese che l’appello fosse rigettato.

7. Con ordinanza 13/2/2018 la Corte d’Appello ordinò, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.

8. Con sentenza n. 428/20 19, depositata in data 11/3/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello dell’Aquila, previa declaratoria della contumacia di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, ha rigettato il gravame, evidenziando come la declaratoria di inefficacia fosse stata circoscritta dal Tribunale alla quota di proprietà del bene venduta da [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e non all’intero atto dispositivo.

9. La Corte territoriale ha ribadito l’ inapplicabilità, nel caso di specie, della previsione di cui all’art. 2901, 3° comma, c.c., in quanto riferibile alla sola ipotesi di revocatoria di atto dispositivo posto in essere in adempimento di un debito scaduto, cui non appartiene l’ipotesi concreta del finanziamento che parte alienante avrebbe dovuto estinguere mediante il corrispettivo versato dall’acquirente.

10. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA]Alessandro propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui Agenzia delle Entrate riscossione resiste con controricorso.

11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivola ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.

“Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare l’art. 2901, comma 3, c.c. e gli articoli 115 e 116 c.p.c.”, denunciando che Corte d’Appello ha erroneamente dichiarato che nella fattispecie non potesse condividersi la tesi, dedotta dalla ricorrente, che l’atto di vendita non era soggetto a revocatoria in quanto trattavasi di adempimento di un debito scaduto, e ciò in base al fatto che la costituzione in mora e revoca del conto corrente da parte della BLS (banca del D’[OSCURATO:PERSONA]) era successiva all’atto di alienazione, basandosi sulla lettera del 10.1.2013 di essa BLS, e che dunque doveva trattarsi di un versamento ripristinatorio e non solutorio.

Con ciò - a detta della ricorrente- la Corte territoriale ha mal interpretato ed applicato l’art. 2901, 3°comma, c.c..

Aggiunge che la Corte nulla ha detto circa la nuova produzione effettuata dalla ricorrente in sede di appello(ovvero la costituzione in mora e revoca del conto da parte della BLS al D’Alessandro in data 10.1.12), produzione che la ricorrente non aveva ritenuto di compiere in primo grado in quanto non vi era stata contestazione, da parte dell’ADER, circa il fatto che il debito fosse scaduto.

Contesta altresì la conclusione che la vendita dell’immobile non costituisse il solo mezzo per adempiere, asumendo che gli altri immobili del D’Alessandro non avevano alcun valore effettivoe non potevano essere considerati come beni monetizzabili.

2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che si configura una ragione pre liminare di inammissibilità del ricorso per l’assoluta inidoneità al raggiungimento dello scopo dell’esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale che in esso è svolta.

Nella porzione dedicata all’esposizione del fatto sostanziale e processuale, titolata “svolgimento del processo”, la ricorrente omette di indicare in modo preciso, sebbene riassuntivo e sommario, le ragioni giustificative della domanda originaria; i termini dello svolgimento del giudizio di primo grado, e le ragioni sulle quali si fondò la decisione del primo giudice; le ragioni per cui la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila ha ritenuto infondato il gravame proposto dall’odiernaricorrente avverso la sentenza di primo grado, limitandosi al riguardo ad enunciare che detta Corte “rigettava l’appello condannando l’appellante alle spese processuali e revocando l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato”.

Una siffatta esposizione del fatto è manifestamente inidonea a integrare il requisito di cui all’art. 366, n. 3 c.p.c. (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 11653/2006; Cass. n. 24432/2020; Cass. n. 8425/2020; Cass.n. 6611 /2 022 ).

3. A prescindere da tale assorbente rilievo, deve peraltro considerarsiche le censure sono prospettate in termini inidone i a contrastare la ratio decidendie risultano pertanto inammissibili.

Invero: -la censura relativa al mancato esame del documento n. 9 prodotto in appello non è suffragata dalla deduzione di elementi idonei a dimostrare l’ammissibilità di tale produzione tardiva (e, con ciò, l’interesse a dolersi del mancato esame); la ricorrente non deduce, infatti,di non aver potuto produrre il documento in primo grado (come richiesto dall’art. 345, 3° co. c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis), ma semplicemente di non aver ritenuto necessario produrlo; -la censura relativa all’affermazione della non ricorrenza di una strumentalità necessaria fra vendita e pagamento involge accertamenti di fatto di cui non può essere sollecitata la rivalutazione in sede di legittimità.

4. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31723/2019 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 441, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CF:ADS80224030587), che la rappresenta e difende –Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA n. 428/2019 depositata il 11/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] Sergio d’Alessandro vendett e al la figlia Da i s y D’Alessandro (odierna ricorrente) la piena proprietà della propria quota di ½ di un immobile sito nel comune di Francavilla al Mare. 2. Con citazione del 2014 [OSCURATO:PERSONA] (alla quale, nel corso del giudizio, è subentrata Agenzia delle Entrate Riscossione, odierna controricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro chiedendo dichiararsi l’inefficacia nei propri confronti di tale atto di disposizione. 3. L’Agenzia della riscossione evidenziava come l’alienante fosse debitore dell’Erario a fronte del mancato pagamento di otto cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento esecutivi (relativi agli anni di imposta 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012), per un importo complessivo di euro 769.027,59; rilevava come la cessione di cui al punto 1 che precede avesse ridotto notevolmente la garanzia patrimoniale del contribuente e che l’intera operazione si era perfezionata nella piena consapevolezza da parte del terzo quanto alla dannosità dell’evento. 4. Ad esito dell’istruzione, con sent enza n. 873/2016 il Tribunale di Chieti dichiarò l’inefficacia nei confronti dell’attrice dell’atto di compravendita in questione. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA]Alessandro propose gravame dinanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila. 6. Si costituì l’ADER, evide nziando, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti citate in primo grado, e deducendo l’inammissibilità del deposito di prove nuove, da qualificarsi tardive poiché non versate in prime cure. Nel merito, chiese che l’appello fosse rigettato. 7. Con ordinanza 13/2/2018 la Corte d’Appello ordinò, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. 8. Con sentenza n. 428/20 19, depositata in data 11/3/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello dell’Aquila, previa declaratoria della contumacia di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, ha rigettato il gravame, evidenziando come la declaratoria di inefficacia fosse stata circoscritta dal Tribunale alla quota di proprietà del bene venduta da [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e non all’intero atto dispositivo. 9. La Corte territoriale ha ribadito l’ inapplicabilità, nel caso di specie, della previsione di cui all’art. 2901, 3° comma, c.c., in quanto riferibile alla sola ipotesi di revocatoria di atto dispositivo posto in essere in adempimento di un debito scaduto, cui non appartiene l’ipotesi concreta del finanziamento che parte alienante avrebbe dovuto estinguere mediante il corrispettivo versato dall’acquirente. 10. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA]Alessandro propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui Agenzia delle Entrate riscossione resiste con controricorso. 11. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivola ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare l’art. 2901, comma 3, c.c. e gli articoli 115 e 116 c.p.c.”, denunciando che Corte d’Appello ha erroneamente dichiarato che nella fattispecie non potesse condividersi la tesi, dedotta dalla ricorrente, che l’atto di vendita non era soggetto a revocatoria in quanto trattavasi di adempimento di un debito scaduto, e ciò in base al fatto che la costituzione in mora e revoca del conto corrente da parte della BLS (banca del D’[OSCURATO:PERSONA]) era successiva all’atto di alienazione, basandosi sulla lettera del 10.1.2013 di essa BLS, e che dunque doveva trattarsi di un versamento ripristinatorio e non solutorio. Con ciò - a detta della ricorrente- la Corte territoriale ha mal interpretato ed applicato l’art. 2901, 3°comma, c.c.. Aggiunge che la Corte nulla ha detto circa la nuova produzione effettuata dalla ricorrente in sede di appello(ovvero la costituzione in mora e revoca del conto da parte della BLS al D’Alessandro in data 10.1.12), produzione che la ricorrente non aveva ritenuto di compiere in primo grado in quanto non vi era stata contestazione, da parte dell’ADER, circa il fatto che il debito fosse scaduto. Contesta altresì la conclusione che la vendita dell’immobile non costituisse il solo mezzo per adempiere, asumendo che gli altri immobili del D’Alessandro non avevano alcun valore effettivoe non potevano essere considerati come beni monetizzabili. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che si configura una ragione pre liminare di inammissibilità del ricorso per l’assoluta inidoneità al raggiungimento dello scopo dell’esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale che in esso è svolta. Nella porzione dedicata all’esposizione del fatto sostanziale e processuale, titolata “svolgimento del processo”, la ricorrente omette di indicare in modo preciso, sebbene riassuntivo e sommario, le ragioni giustificative della domanda originaria; i termini dello svolgimento del giudizio di primo grado, e le ragioni sulle quali si fondò la decisione del primo giudice; le ragioni per cui la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila ha ritenuto infondato il gravame proposto dall’odiernaricorrente avverso la sentenza di primo grado, limitandosi al riguardo ad enunciare che detta Corte “rigettava l’appello condannando l’appellante alle spese processuali e revocando l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato”. Una siffatta esposizione del fatto è manifestamente inidonea a integrare il requisito di cui all’art. 366, n. 3 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11653/2006; Cass. n. 24432/2020; Cass. n. 8425/2020; Cass.n. 6611 /2 022 ). 3. A prescindere da tale assorbente rilievo, deve peraltro considerarsiche le censure sono prospettate in termini inidone i a contrastare la ratio decidendie risultano pertanto inammissibili. Invero: -la censura relativa al mancato esame del documento n. 9 prodotto in appello non è suffragata dalla deduzione di elementi idonei a dimostrare l’ammissibilità di tale produzione tardiva (e, con ciò, l’interesse a dolersi del mancato esame); la ricorrente non deduce, infatti,di non aver potuto produrre il documento in primo grado (come richiesto dall’art. 345, 3° co. c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis), ma semplicemente di non aver ritenuto necessario produrlo; -la censura relativa all’affermazione della non ricorrenza di una strumentalità necessaria fra vendita e pagamento involge accertamenti di fatto di cui non può essere sollecitata la rivalutazione in sede di legittimità. 4. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
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