CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34271/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25340 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA avverso la sentenza numero 1674/22 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 11 aprile 2022. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 1674/22, pubblicata in data 11 aprile 2022, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza numero 10382/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la quale era stata accolta l’eccezione di incompetenza territoriale dell’agente della riscossione ed era stata annullata la cartella esattoriale numero 068/2017/0068899572, emessa nei confronti della società intimata in dipendenza dell’avviso con il quale era stata liquidata l’imposta dovuta per la registrazione di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma. 2. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame. 3. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata. 4. La causa, alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento. 2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame l’Agenzia delle Entrate ha lamentato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge numero 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 248 del 2005, del decreto legge numero 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 225 del 2016, e degli articoli 12, comma 1, 24, comma 1, e 46 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, per essere stato reputato territorialmente incompetente alla riscossione l’ente concessionario, nonostante quest’ultimo (e, segnatamente, l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]) avesse ed abbia attualmente una competenza unica ed estesa a tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per la Sicilia, sicché la notifica della cartella esattoriale ad opera dell’ufficio di Milano - dove aveva sede la [OSCURATO:SOCIETA]., obbligata in solido al pagamento dell’imposta-non poteva avere, ancorché la società che l’aveva impugnata avesse sede a Roma, alcun riflesso sulla sua validità ed efficacia. 3. Il motivo è infondato. 3.1. Le attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate sono state esercitate dapprima attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA]., poi denominata [OSCURATO:SOCIETA]., ed, a decorrere dal 1° luglio 2017, attraverso un ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], definito dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legge numero 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 225 del 2016, ente strumentale sottoposto all’indirizzo operativo ed al controllo dell’Agenzia delle Entrate, che ne monitora costantemente l’operato, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], in virtù di tale disciplina, è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] ed ha assunto la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni rinvenibili nel titolo I, capo II, e nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, che stabilisce, tra l’altro, che: a) l’ufficio consegni il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale al quale si riferisce secondo modalità indicate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della [OSCURATO:PERSONA] (articolo 24); b) il concessionario al quale è stato consegnato il ruolo, laddove l’attività di riscossione debba essere svolta al di fuori del proprio ambito territoriale, deleghi in via telematica il concessionario nel cui ambito territoriale deve procedersi, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali agire, potendo la suddetta delega riguardare anche la notifica della cartella esattoriale e dovendo essere eseguito il pagamento delle somme iscritte a ruolo, in seguito a tale notifica, al delegato (articolo 46). 3.2. Il quadro normativo or ora evocato deve essere letto -ai fini di un corretto inquadramento sul piano sistematico- in relazione ai principi -ed alle norme di legge dai quali sono enucleabili- che hanno delineato nel tempo il sistema di affidamento ai concessionari delle attività di riscossione. Con l’articolo 1, comma 1, lettere A e D, della legge numero 337 del 1998 il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni in materia di riordino della riscossione, tenendo a mente, tra gli altri, i seguenti criteri: a) affidamento ai concessionari della riscossione, mediante procedure di evidenza pubblica, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche tramite delega ai suddetti concessionari; b) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno cinque miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari finalizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità tali da assicurare il conseguimento di un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. In attuazione della succitata delega, è stato emanato il decreto legislativo numero 112 del 1999, che ha definito come “ambito” (articolo 1) “la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione” ed ha previsto (articolo 13) che “le concessioni del servizio nazionale della riscossione” fossero affidate, “per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie”. E’ stato adottato, altresì, sempre in attuazione della summenzionata delega, il decreto legislativo numero 46 del 1999, che ha sostituto (articolo 10) la precedente formulazione dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973 con quella poc’anzi ricordata ed ha sostituito (articolo 16) il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, contenente anche l’articolo 46, nella formulazione precedentemente citata. E’ intervenuto, poi, il decreto legge numero 203 del 2005, convertito dalla legge numero 248 del 2005, che, nell’ambito della complessiva riforma del sistema di riscossione, ha previsto (articolo 3) che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, fosse soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e che le funzioni relative alla riscossione nazionale fossero attribuite all’Agenzia delle Entrate, che le avrebbe esercitate mediante la società [OSCURATO:SOCIETA]., poi denominata [OSCURATO:SOCIETA]., sulla quale avrebbe svolto attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere. Con l’articolo 1 del decreto legge numero 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 225 del 2016, è stato disposto, infine, lo scioglimento delle società facenti parte del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] ed è stata costituita l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale, ancorché sottoposta all’indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla quale sono state affidate le funzioni di riscossione sull’intero territorio nazionale. 3.3. L’evoluzione normativa fin qui rappresentata dà conto del passaggio da un sistema di affidamento per concessione del servizio di riscossione - che è stata sostanzialmente esternalizzata, fino alla promulgazione del decreto legge numero 203 del 2005, convertito dalla legge numero 248 del 2005, ed è stata svolta da una moltitudine di enti, operanti in ambiti territoriali limitati ed individuati attraverso procedure di evidenza pubblica- ad un sistema caratterizzato dall’accentramento della funzione di riscossione in capo all’Agenzia delle Entrate, che si avvale di un ente pubblico economico appositamente istituito (Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]), connotato -come è possibile desumere anche dall’esplicito tenore dell’articolo 1, comma 13, lettere D e G, del decreto legge numero 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 225 del 2016- da flessibilità delle modalità organizzative, deputate a rispondere a criteri oggettivi predeterminati e finalizzati ad assicurare il risultato economico prestabilito. Tuttavia, la soppressione del pregresso regime di frammentazione del servizio di riscossione, esternalizzato e svolto da una pluralità di concessionari, e l’accentramento della funzione di riscossione in capo ad un unico ente -per quanto dotato di modalità organizzative flessibili- non hanno fatto venir meno la rilevanza della nozione di “circoscrizione territoriale” -richiamata dall’articolo 1, lettera C, del decreto legislativo numero 112 del 1999 (oltre che - in termini sostanzialmente speculari-dall’articolo 4 del decreto legislativo numero 546 del 1992, ai fini dell’individuazione del giudice tributario competente)- da riferire all’articolazione degli uffici del soggetto deputato allo svolgimento della funzione di riscossione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari, non essendo possibile nemmeno ipotizzare - come ha già avuto modo di rammentare questa Corte- che, in seguito al varo della nuova disciplina, si sia verificata un’implicita abrogazione dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, sebbene il riferimento al concessionario debba reputarsi superato in forza delle modifiche che hanno interessato il servizio di riscossione, a decorrere dall’anno 2005 (cfr. Cass. n. 23889/24). 3.4. Gli interventi posti in essere dal legislatore, sul piano strutturale, nel corso degli anni, in seguito ai quali è stato rideterminato l’assetto organizzativo del servizio di riscossione, devono essere riguardati -nella prospettiva qui avuta di mira, volta a stabilire se la competenza dell’agente della riscossione sia o meno generale ed estesa a tutto il territorio nazionale- anche alla luce dei criteri, operanti sul piano funzionale, che informano la materia, ispirati, innanzi tutto, al principio di correlazione tra ambito di operatività dell’agente della riscossione e domicilio fiscale del contribuente, con il quale si instaura un vero e proprio rapporto diretto, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973 (cfr. Cass. n. 20669/14, Rv.632921-01). Nell’alveo tracciato da tale principio, infatti, il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall’ente impositore all’agente della riscossione nel cui ambito territoriale insista il domicilio fiscale del contribuente e solamente quest’ultimo -e, cioè, l’agente della riscossione nel cui ambito territoriale si trovi il suddetto domicilio fiscale- è legittimato ad emettere la cartella di pagamento, ferma restando, ovviamente, la facoltà di delega di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, che attiene, però, al mero svolgimento materiale del servizio di riscossione e non già al profilo della competenza all’emissione ed alla notifica della cartella esattoriale. Del resto, l’opzione ermeneutica che caldeggia l’individuazione di tale competenza in relazione all’ufficio della riscossione nel cui ambito territoriale sia allocato il domicilio fiscale del contribuente è suffragata, sempre sul piano funzionale, dal principio di speditezza e di efficienza dell’attività amministrativa (cfr. Cass. n. 20458/19, Rv.654767-01), perché la prossimità territoriale tra amministrazione e cittadino, in generale, agevola le attività della prima, anche in termini di celerità nell’espletamento dei relativi incombenti, e permette, nel contempo, una maggiore partecipazione e collaborazione -rese più facili proprio dalla suddetta prossimità territoriale-da parte del secondo. 3.5. A conferma di questa ricostruzione sovvengono, inoltre, i principi operanti sul piano processuale e, segnatamente, quelli che regolamentano la competenza del giudice tributario in relazione alla tutela del contribuente avverso gli atti dell’agente della riscossione. A tal proposito, è utile ricordare che l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo numero 546 del 1992, interessato da diversi interventi legislativi, dapprima ad opera dell’articolo 28, comma 2, del decreto legge numero 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 122 del 2012, poi dall’articolo 9, comma 1, lettera B, del decreto legislativo numero 156 del 2015 ed, infine, dall’articolo 4 della legge numero 130 del 2022, che ha sostituito il riferimento alle commissioni tributarie provinciali e regionali con quello alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ha sempre fatto riferimento all’ambito territoriale - definito, nella formulazione vigente ratione temporis , “sede della circoscrizione”- in cui l’agente della riscossione - ed, antecedentemente, il concessionario- aveva operato, emettendo l’atto impugnato. In tal modo, la competenza del giudice tributario è stata sempre individuata, facendo leva - ed ancorandola concretamente-su uno specifico -e ben circoscritto- parametro territoriale, in virtù di una significativa specularità con l’espletamento -ad opera dell’agente della riscossione- delle attività ad esso demandate e, quindi, dell’emissione e della notificazione degli atti di sua pertinenza. 3.6. La soluzione esegetica fin qui delineata è vieppiù avvalorata dai principi enucleabili dagli articoli 24 e 111 della Costituzione: a voler ritenere diversamente, infatti, si imporrebbe al contribuente di rivolgersi, per l’impugnazione degli atti dell’agente della riscossione, ad un giudice operante in un ambito territoriale diverso da quello del proprio domicilio fiscale. E ciò in contrasto con quanto auspicato dalla Consulta, secondo la quale, pur non essendo richiesto, nell’ottica dell’osservanza dei principi testé menzionati, che il cittadino consegua la tutela giurisdizionale sempre allo stesso modo e con i medesimi effetti, è richiesto, non di meno, che non gli siano imposti oneri tali o non gli siano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (cfr. Corte Cost. n. 44/16). E’, altresì, coerente, anche sotto il profilo dell’osservanza del principio di ragionevolezza, con la previsione dell’articolo 31, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, che individua la competenza, in materia di accertamenti e controlli, tenendo conto dell’ufficio nella cui circoscrizione si trovi il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui è stata o sarebbe dovuta essere presentata. Non a caso, è stato sostenuto che, in materia di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che, con riferimento all’espletamento di tale attività, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, è previsto, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall’altro, che, a norma dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, l’ufficio consegni il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale al quale esso si riferisce (cfr. Cass. n. 8049/17, Rv.643601-01, ed, in termini analoghi, Cass. n. 33862/22, Rv.666416-01). E ben si attaglia, inoltre, alla flessibilità organizzativa che caratterizza l’attività di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’articolo 1, comma 13, lettera G, del decreto legge numero 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 225 del 2016, avuto riguardo alla possibilità di conferimento della delega prevista dall’articolo 46 del decreto legislativo numero 602 del 1973, da riferire all’articolazione dei singoli uffici dell’agente della riscossione, strutturati per circoscrizioni territoriali. 3.7. Pertanto -e tirando le fila di quanto si è fin qui detto- è possibile affermare che, in tema di riscossione dei tributi, permanendo l’assetto organizzativo territoriale fondato sulle circoscrizioni e tenuto conto dei principi di correlazione diretta tra ambito territoriale di operatività dell’agente della riscossione e domicilio fiscale del contribuente, di speditezza e di efficienza dell’attività amministrativa e, non di meno, dei principi operanti sul piano processuale, imperniati anch’essi, ai fini dell’individuazione del giudice tributario competente, sull’ambito territoriale di operatività dell’agente della riscossione, la competenza per l’emissione e la notificazione della cartella di pagamento, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, deve essere individuata -“a pena di invalidità” (cfr. Cass. n. 1688/25)- in capo all’agente della riscossione operante nell’ambito territoriale in cui il contribuente abbia il proprio domicilio fiscale. 4. L’infondatezza delle ragioni di doglianza articolate dall’Agenzia delle Entrate non è suscettibile di essere revocata in dubbio nemmeno tenendo a mente i principi operanti in materia di riscossione di crediti tributari nei confronti di più soggetti obbligati in solido. 4.1. Allorché più soggetti siano solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 43 del 1988, è legittima, infatti, la formazione di un’unica partita di ruolo con più intestatari, in relazione alla quale il concessionario non deve necessariamente notificare la cartella di pagamento a tutti, potendo provvedere ad effettuare tale notifica solo nei confronti del primo intestatario, inviando a ciascuno degli altri obbligati una comunicazione informativa, che ha nei confronti di questi ultimi gli stessi effetti della notifica della cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 24677/23; n. 18523/25). 4.2. Nella vicenda in esame, l’Agenzia delle Entrate non ha sostenuto che fosse stata formata un’unica partita di ruolo con più intestatari, né che avesse inviato alla società intimata una mera comunicazione informativa (avendo sostenuto, viceversa, di avere provveduto alla notifica della cartella di pagamento impugnata), né che la società coobbligata fosse la prima intestataria della partita di ruolo, essendosi limitata, invece, a dedurre che la società intimata, avente sede a Roma, era tenuta in solido con un’altra società, avente sede a Milano, e ad articolare le sue difese, veicolate nel vaso processuale di legittimità attraverso l’unico motivo addotto a sostegno del gravame, sul presupposto di una competenza territoriale, ad essa attribuibile, estesa a tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia, e, quindi, della validità ed efficacia dell’emissione e della notificazione della cartella esattoriale nonostante fossero state tali attività poste in essere dall’ufficio di Milano e non da quello di Roma, dove aveva sede la società intimata. 5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere rigettato. 6. Non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese di lite, in mancanza della costituzione della società contribuente, rimasta intimata. 7. Essendo soccombente, infine, un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito