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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02546/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2458/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.,di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 500, depositata il 17 giugno 2021, della Commissione tributaria regionaledella Liguria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 500, depositata il 17 giugno 2021, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. avverso la decisione di prime cure che – pronunciando sulla impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro dovuta in relazione alla compravendita di un’unità immobiliare (ubicata « in Genova via XX Settembre n. 26/9 …categoria A/ 1 … con annesso terrazzo sovrastante e cantina pertinenziale segnata con il numero 9») – aveva ridetermina to (in € 831.600,00) il valore imponibile dei beni tassati (dichiarato dalle parti contrattuali in € 644.300,00e rettificato dall’Agenzia in € 925.000,00); 1.1 –il giudice del gravame ha condiviso l’accertamento di valore operato dalla pronuncia di prime cure rimarcando che detta valutazione doveva ritenersi corretta tenuto conto della categoria catastale di classamento dell’unità immobiliare «considerata abitazione di lusso, ubicata in zona di pregio,con caratteristiche costruttive tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello deifabbricati di tipo civile»;

2. -[OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi , ed ha depositato memoria; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che:

1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, sull’assunto che –dovendosi fondare la rettifica di valore sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti – la motivazione di rigetto dell’appello si era risolta in un mero rinvio per relationemalla pronuncia di primo grado, rinvio che, pertanto, non dava conto dell’esame dei motivi di appello e che si sostanziava di una motivazione apparente in quanto non ne era desumibile la ratio decidendi con riferimento alle questioni poste da essa esponente in ordine alla attendibilità dei dati istruttori offerti dall’amministrazione, ed alla effettiva concludenza di quelli riversati al giudizio a riscontro della correttezza del valore dichiarato nell’atto tassato; - col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52; - si assume, quindi, che – postulando la rettifica di valore il suo fondamento su presunzioni gravi, precise e concordanti– il giudice del gravame aveva finito per avallare la concludenza dei dati probatori offerti da controparte senza farsi carico di verificarne la complessiva tenuta dimostrativa e, nello specifico, senza sottoporla al riscontro con i dati indiziari offertia controprova sulla base di una perizia di stima («realizzata dal geometra incaricato dalla Banca in sede di concessione del mutuo») e delle allegazioni svolte con riferimento all’effettiva estensione (in mq) della superficie dell’immobile compravenduto, all’impiego dei valori cd.

OMI, all’argomento impiegato da controparte circa ilmaggior valore dell’immobile desunto « dal canone di locazione “a scaletta crescente”»; - il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ.,reca la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla già citata perizia di stima –che «attribuiva all’immobile un valore di mercato pari ad € 487.000, pertanto assai vicino a quello del prezzo effettivamente corrisposto per la compravendita dell’immobile » - la cui concludenza dimostrativa il giudice di prime cure aveva sminuito – siccome la « perizia non … giurata» -e che il giudice del gravame non aveva affatto esaminato;2. –il ricorso è, nel suo complesso, destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso;

3. – quanto al primo motivo – in disparte l’incongruità del riferimento a presunzioni gravi, precise e concordanti qualifondamento della rettifica di valore – va rilevato che le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053); -si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599); 3.1- nella fattispecie la motivazione della gravata sentenza dà, in effetti, conto delle ragioni che sono state poste a fondamento del decisum, né la dedotta pretermissione di dati probatoripuò ridondare in un vizio di nullità processuale, l’erronea motivazione in diritto rimanendo suscettibile di denuncia per violazione di legge laddove alla motivazione in fatto si correla il parametro del sindacato di legittimità previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;

4. –del pari destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso; 4.1 –il d.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, espone un triplice ordine di presupposti (equiordinati e) legittimanti l'accertamento del maggior valore di commercio del bene immobile oggetto di compravendita, avendo questa Corte precisato, con risalente indirizzo, che l'avviso di rettifica del valore dichiarato, ai fini dell'imposta di registro, può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su «altri elementi di valutazione», elementi, questi, tra i quali rientra -oltreché una stima operata dall'Agenzia del territorio (v.

Cass., 26 gennaio 2018, n. 1961; Cass., 10 febbraio 2006, n. 2951) -il riferimento al criterio tabellare della rendita catastale aggiornata e rivalutata (Cass., 13 novembre 2018, n. 29143) ovvero alla destinazione, alla collocazione, alla tipologia, alla superficie, allo stato di conservazione, all'epoca di costruzione dell'immobile oggetto di valutazione (v., ex plurimis, Cass., 18 settembre 2019, n. 23217; Cass., 24 febbraio 2006, n. 4221; Cass., 18settembre 2003, n. 13817; Cass., 8 marzo 2001, n. 3419); 4.2 - quanto, poi, all’utilizzazione probatoria dei valori desunti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, la Corte ha rilevato che la l. n. 88 del 2009, art. 24 (legge comunitaria 2008), ha modificato il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l'omologo d.P.R.n. 633 del 1972, art. 54, in materia di iva), eliminando le disposizioni introdotte dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35 convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell'ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l'incompatibilità, in relazione specificamente all'IVA, ma con valutazione ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette, di tali disposizioni con il diritto comunitario; è stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l'esistenza di attività non dichiarate «anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti»: e ciò, deve intendersi, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (v., ex plurimis, Cass., 8 agosto 2022, n. 24447; Cass., 16 giugno 2021, n. 16957; Cass., 4 aprile 2019, n. 9453; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass., 12 aprile 2017, n. 9474; v. altresì, in tema di imposte indirette, Cass., 12 giugno 2020, n. 11319; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26376; Cass., 7 settembre2018, n. 21813; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30163; Cass., 11 agosto 2017, n. 20089); - si è, quindi, precisato che i valori di mercato fondati sulle rilevazioni dell’Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI) costituiscono uno strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, strumento idoneo a condurre ad indicazioni di valori di larga massima e inidoneo ex se a rettificare il valore dell'immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonchè lo stato delle opere di urbanizzazione (cfr., ex plurimis, Cass., 12 giugno 2020, n. 11319; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26376; Cass., 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30163; Cass., 11 agosto 2017, n. 20089); così che -se, in linea di principio, il convincimento del giudice può fondarsi anche su di un unico elemento indiziario, qualora preciso e grave -ciò nondimeno detto elemento non può essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di praesumptio de presumpto(Cass., 16 giugno 2021, n. 16957, cit.; Cass., 4 novembre 2020, n. 24550; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155, cit.); 4.3 - non sussiste, dunque, la prospettata violazione di legge in quanto il giudice del gravame, nel confermare il decisumdi prime cure, ha condiviso una rettifica di valore che trovava il suo fondamento in plurimi elementi di valutazione [«3 atti notarili precedenti, oltreché il prezzo di vendita di immobili similari collocati in zone limitrofe e riportati in 3 annunci pubblicati su siti immobiliari, nonché il valore medio derivante dai valori minimi e massimi indicati dalla F.I.M.A.A. (N.B. [OSCURATO:PERSONA] d’Affari) per la zona di [OSCURATO:PERSONA] oltreché, infine, i valori O.M.I. al massimo »; così lo stesso ricorso, fol. 3]; - né sussiste (così) violazione di legge con riferimento alla prova presuntiva (art. 2729 cod. civ.) atteso che, come anticipato, la rettifica di valore è stata fondata su dati probatori riconducibili ai parametri di legge (art. 51, comma 3, cit.) e che la censura di omessa considerazione di fatt i secondari (dedott i come giustificativ i dell'inferenza di un fatto ignoto principale) deve essere ricondotta al sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.(Cass., 6 luglio 2018, n. 17720);5. –il terzo motivo di ricorso è inammissibile; 5.1 - come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori - non integra, di per sè, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881); -nella fattispecie, pertanto, il motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi che è posta a fondamento dell’accertamento operato dal giudice del gravame - che, confermando sul punto quello svolto nel primo grado del giudizio, ha attribuito carattere di decisività alle connotazioni tipologiche e costruttive dell’immobile oggetto di tassazione -e, per di più, intercetta il limite del sindacato devoluto alla Corte in presenza, così com’è nella fattispecie, di questioni di fatto risolte in termini conforminei gradi di merito (cd. doppia conforme ex art. 348-tercod. proc. civ.; Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053 );

6. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2458/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.,di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 500, depositata il 17 giugno 2021, della Commissione tributaria regionaledella Liguria; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 500, depositata il 17 giugno 2021, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. avverso la decisione di prime cure che – pronunciando sulla impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro dovuta in relazione alla compravendita di un’unità immobiliare (ubicata « in Genova via XX Settembre n. 26/9 …categoria A/ 1 … con annesso terrazzo sovrastante e cantina pertinenziale segnata con il numero 9») – aveva ridetermina to (in € 831.600,00) il valore imponibile dei beni tassati (dichiarato dalle parti contrattuali in € 644.300,00e rettificato dall’Agenzia in € 925.000,00); 1.1 –il giudice del gravame ha condiviso l’accertamento di valore operato dalla pronuncia di prime cure rimarcando che detta valutazione doveva ritenersi corretta tenuto conto della categoria catastale di classamento dell’unità immobiliare «considerata abitazione di lusso, ubicata in zona di pregio,con caratteristiche costruttive tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello deifabbricati di tipo civile»; 2. -[OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi , ed ha depositato memoria; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: 1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, sull’assunto che –dovendosi fondare la rettifica di valore sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti – la motivazione di rigetto dell’appello si era risolta in un mero rinvio per relationemalla pronuncia di primo grado, rinvio che, pertanto, non dava conto dell’esame dei motivi di appello e che si sostanziava di una motivazione apparente in quanto non ne era desumibile la ratio decidendi con riferimento alle questioni poste da essa esponente in ordine alla attendibilità dei dati istruttori offerti dall’amministrazione, ed alla effettiva concludenza di quelli riversati al giudizio a riscontro della correttezza del valore dichiarato nell’atto tassato; - col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52; - si assume, quindi, che – postulando la rettifica di valore il suo fondamento su presunzioni gravi, precise e concordanti– il giudice del gravame aveva finito per avallare la concludenza dei dati probatori offerti da controparte senza farsi carico di verificarne la complessiva tenuta dimostrativa e, nello specifico, senza sottoporla al riscontro con i dati indiziari offertia controprova sulla base di una perizia di stima («realizzata dal geometra incaricato dalla Banca in sede di concessione del mutuo») e delle allegazioni svolte con riferimento all’effettiva estensione (in mq) della superficie dell’immobile compravenduto, all’impiego dei valori cd. OMI, all’argomento impiegato da controparte circa ilmaggior valore dell’immobile desunto « dal canone di locazione “a scaletta crescente”»; - il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ.,reca la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla già citata perizia di stima –che «attribuiva all’immobile un valore di mercato pari ad € 487.000, pertanto assai vicino a quello del prezzo effettivamente corrisposto per la compravendita dell’immobile » - la cui concludenza dimostrativa il giudice di prime cure aveva sminuito – siccome la « perizia non … giurata» -e che il giudice del gravame non aveva affatto esaminato;2. –il ricorso è, nel suo complesso, destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso; 3. – quanto al primo motivo – in disparte l’incongruità del riferimento a presunzioni gravi, precise e concordanti qualifondamento della rettifica di valore – va rilevato che le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053); -si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); 3.1- nella fattispecie la motivazione della gravata sentenza dà, in effetti, conto delle ragioni che sono state poste a fondamento del decisum, né la dedotta pretermissione di dati probatoripuò ridondare in un vizio di nullità processuale, l’erronea motivazione in diritto rimanendo suscettibile di denuncia per violazione di legge laddove alla motivazione in fatto si correla il parametro del sindacato di legittimità previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; 4. –del pari destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso; 4.1 –il d.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, espone un triplice ordine di presupposti (equiordinati e) legittimanti l'accertamento del maggior valore di commercio del bene immobile oggetto di compravendita, avendo questa Corte precisato, con risalente indirizzo, che l'avviso di rettifica del valore dichiarato, ai fini dell'imposta di registro, può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su «altri elementi di valutazione», elementi, questi, tra i quali rientra -oltreché una stima operata dall'Agenzia del territorio (v. Cass., 26 gennaio 2018, n. 1961; Cass., 10 febbraio 2006, n. 2951) -il riferimento al criterio tabellare della rendita catastale aggiornata e rivalutata (Cass., 13 novembre 2018, n. 29143) ovvero alla destinazione, alla collocazione, alla tipologia, alla superficie, allo stato di conservazione, all'epoca di costruzione dell'immobile oggetto di valutazione (v., ex plurimis, Cass., 18 settembre 2019, n. 23217; Cass., 24 febbraio 2006, n. 4221; Cass., 18settembre 2003, n. 13817; Cass., 8 marzo 2001, n. 3419); 4.2 - quanto, poi, all’utilizzazione probatoria dei valori desunti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, la Corte ha rilevato che la l. n. 88 del 2009, art. 24 (legge comunitaria 2008), ha modificato il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l'omologo d.P.R.n. 633 del 1972, art. 54, in materia di iva), eliminando le disposizioni introdotte dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35 convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell'ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l'incompatibilità, in relazione specificamente all'IVA, ma con valutazione ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette, di tali disposizioni con il diritto comunitario; è stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l'esistenza di attività non dichiarate «anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti»: e ciò, deve intendersi, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (v., ex plurimis, Cass., 8 agosto 2022, n. 24447; Cass., 16 giugno 2021, n. 16957; Cass., 4 aprile 2019, n. 9453; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass., 12 aprile 2017, n. 9474; v. altresì, in tema di imposte indirette, Cass., 12 giugno 2020, n. 11319; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26376; Cass., 7 settembre2018, n. 21813; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30163; Cass., 11 agosto 2017, n. 20089); - si è, quindi, precisato che i valori di mercato fondati sulle rilevazioni dell’Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI) costituiscono uno strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, strumento idoneo a condurre ad indicazioni di valori di larga massima e inidoneo ex se a rettificare il valore dell'immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonchè lo stato delle opere di urbanizzazione (cfr., ex plurimis, Cass., 12 giugno 2020, n. 11319; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26376; Cass., 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30163; Cass., 11 agosto 2017, n. 20089); così che -se, in linea di principio, il convincimento del giudice può fondarsi anche su di un unico elemento indiziario, qualora preciso e grave -ciò nondimeno detto elemento non può essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di praesumptio de presumpto(Cass., 16 giugno 2021, n. 16957, cit.; Cass., 4 novembre 2020, n. 24550; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155, cit.); 4.3 - non sussiste, dunque, la prospettata violazione di legge in quanto il giudice del gravame, nel confermare il decisumdi prime cure, ha condiviso una rettifica di valore che trovava il suo fondamento in plurimi elementi di valutazione [«3 atti notarili precedenti, oltreché il prezzo di vendita di immobili similari collocati in zone limitrofe e riportati in 3 annunci pubblicati su siti immobiliari, nonché il valore medio derivante dai valori minimi e massimi indicati dalla F.I.M.A.A. (N.B. [OSCURATO:PERSONA] d’Affari) per la zona di [OSCURATO:PERSONA] oltreché, infine, i valori O.M.I. al massimo »; così lo stesso ricorso, fol. 3]; - né sussiste (così) violazione di legge con riferimento alla prova presuntiva (art. 2729 cod. civ.) atteso che, come anticipato, la rettifica di valore è stata fondata su dati probatori riconducibili ai parametri di legge (art. 51, comma 3, cit.) e che la censura di omessa considerazione di fatt i secondari (dedott i come giustificativ i dell'inferenza di un fatto ignoto principale) deve essere ricondotta al sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.(Cass., 6 luglio 2018, n. 17720);5. –il terzo motivo di ricorso è inammissibile; 5.1 - come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori - non integra, di per sè, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881); -nella fattispecie, pertanto, il motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi che è posta a fondamento dell’accertamento operato dal giudice del gravame - che, confermando sul punto quello svolto nel primo grado del giudizio, ha attribuito carattere di decisività alle connotazioni tipologiche e costruttive dell’immobile oggetto di tassazione -e, per di più, intercetta il limite del sindacato devoluto alla Corte in presenza, così com’è nella fattispecie, di questioni di fatto risolte in termini conforminei gradi di merito (cd. doppia conforme ex art. 348-tercod. proc. civ.; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 ); 6. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore i
Sentenza Cassazione n. 02546/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris