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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23691/2026

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DO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1.Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona.

2. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso formulati, con i quali il ricorrente denunzia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una non corretta commisurazione della pena, sono generici e manifestamenti infondati.

Invero, la Corte di merito, a pag. 5 del provvedimento impugnato, correttamente chiarisce che il beneficio richiesto non poteva essere concesso in ragione dei precedenti penali gravanti in capo all'imputato e in relazione alla condotta realizzata nella fattispecie in esame, che deve ritenersi particolarmente grave.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1.Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona. 2. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso formulati, con i quali il ricorrente denunzia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una non corretta commisurazione della pena, sono generici e manifestamenti infondati. Invero, la Corte di merito, a pag. 5 del provvedimento impugnato, correttamente chiarisce che il beneficio richiesto non poteva essere concesso in ragione dei precedenti penali gravanti in capo all'imputato e in relazione alla condotta realizzata nella fattispecie in esame, che deve ritenersi particolarmente grave. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 23691/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris