CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 14588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16107/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore in atti indicato, nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, nell’articolazione ed in persona del Direttore pro temporein atti indicato, rappresentata e difesa dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.A. (con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1591561), in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso l’ORDINANZA della CORTE D ’ APPELLO di BARI n. 1232/2020 depositata il 02/04/2021; nonché avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TRANI n. 1418/2020, depositata il 30/09/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2015 la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ed il suo rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA] , convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Trani l’Agenzia delle Entrate –Ufficio di Barletta, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che i convenuti fossero condannati, in via tra loro solidale o alternativa secondo i titoli parziari di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti (che indicavano in euro 3,5 milioni per la società ed in euro 1,5 milioni per il suo rappresentante legale, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre accessori ed oltre alla rifusione delle spese processuali) per effetto della condotta illecita tenuta dai convenuti nel corso degli accertamenti fiscali condotti a carico di essa società. Secondo parte ricorrente: a) detti accertamenti avevano comportato l’erroneo addebito - ad essa società ed a d esso socio accomandatario - di somme ingenti per tributi accertati, come da apposito processo verbale di constatazione del 10/7/2003, nonché l’emissione di apposito avviso di accertamento, con conseguente diniego di unarichiesta di rimborso IVA già avanzata; b) dalla abusività ed irregolarità dell’operato del personale dell’Ufficio di Barletta dell’Agenzia delle Entrate era derivata la perdita di consistente commessa (per la realizzazione di pali di acciaio di sostegno di linee elettriche ferroviarie) già in essere con R.F.I. ed ENEL e, quindi, il tracollo finanziario societario, essendone conseguito il fermo del cantiere, le ricadute negative nei rapporti con il ceto bancario, la successiva sottoposizione a pignoramenti immobiliari ed iscrizioni ipotecarie e, infine, la dichiarazione di fallimento della società madre, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., riconducibile alla famiglia Cafagna. In definitiva, l’odierna parte ricorrente nel libello introduttivo concludeva chiedendo la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, consistito nell’aver redatto un processo verbale di constatazione gravido di affermazioni storicamente non vere, non direttamente constatate né percepite, o di omessa verifica delle stesse, o di valutazioni avventate e comunque prive di fondamento, viziate per giunta dalla finalità di “incastrare”il costruttore Amendola, perché ritenuto evasore totale, la cui incriminazione fiscale avrebbe loro portato benefici professionali (ricorso, p. 6). Con esclusione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tutti i convenuti si costituivano e, oltre a sollevare diverse eccezioni, contestavano la domanda avversaria,della quale chiedevano il rigetto con diverse argomentazioni a supporto. In particolare, il convenuto [OSCURATO:PERSONA] chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., Assicuratori dei Lloyd’s, in persona del procuratore speciale del rappresentante Generale per l’Italia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quali compagnie che lo assicuravano per la responsabilità civile al tempo della sottoscrizione dell’avviso di accertamento (26 ottobre 2006),al fine di esserne manlevato in caso di esito sfavorevole del giudizio. Si costituivano le compagnie assicuratrici [OSCURATO:SOCIETA] e Assicuratori dei Lloyd’s, che parimenti contestavano la domanda attorea. Istruita documentalmente la causa e respinte le istanze di prova orale richieste da parte attorea, il giudice di primo grado, con sentenza n. 1418/2020 rigettava la domanda risarcitoria ad esito di un percorso argomentativo che si articolava nei seguenti fondamentali passaggi: - la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto l’infondatezza dell’impugnazione avverso l’avviso di accertamento, di cui sopra; e questa Corte con sentenza n. 27051 del 22/12/2019 aveva rigettato il ricorso avverso la suddetta pronuncia della Commissione tributaria regionale; - le indagini penali a carico dei funzionari della Agenzia delle Entrate di Barletta (per calunnia, falso, falsa testimonianza, abuso d’ufficio) erano sfociate in una richiesta di archiviazione; e tale richiesta, nonostante l’opposizione della società e del suo legale rappresentante querelante, era stata poi accolta dal Gip;-le dichiarazioni rese dall’ imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (con il quale la società aveva stipulato appalto per l’esecuzione dei lavori di costruzione di uno stabilimento industriale su un suolo ubicato a Margherita di Savoia, acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. da una società del padre dei germani Cafagna, al fine di avviare le lavorazioni di cui alla commessa) erano irrilevanti ed inattendibili, avendo detto Amendola reso dichiarazioni opposte in diverse sedi; e, in particolare, avendo riferito, dapprima, alla Guardia di Finanza, di aver emesso fatture a fronte di operazioni inesistenti (patteggiando la pena per il reato di cui all’art. 8, co. 1 del d.lgs 74/2000 in relazione a fatture che sarebbero state emesse al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. l’evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) e, poi, in sede processuale civile, di avere realizzato effettivamente i lavori di edificazione commissionati dalla società; - non era stata proposta querela di falso avverso il processo verbale di constatazione del 10/7/2003, oggetto di censure; - non era ravvisabile alcuna condotta illecita a carico dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, “da ritenere nell’ eventualità indotti in errore”dalle false dichiarazioni dell’Amendola; -le richieste istruttorie, articolate da parte attorea, non potevano essere accolte, in quanto vertenti su prove orali inammissibili, perché formulate in termini negativi o valutative [ circostanze sub b), c), d), e), f), o) ]o superflue perché già oggetto di riscontri documentali, o comunque irrilevanti; come pure non potevano essere accolte le richieste ex art. 96 c.p.c. per insussistenza di un pregiudizio diverso ed ulteriore dal coinvolgimento in una lite infondata, emendabile mediante la rifusione delle spese di lite . Avverso la sentenza del Tribunale di Trani presentavano impugnazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione ed il legale rappresentante della stessa.Le parti appellate si costituivano, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già contumace in primo grado. La Corte d’appello di Bari, con ordinanza n. 825/2021, emessa a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 10-11 marzo 2021: -dichiarava inammissibile l’appello ex art. 348 bis c.p.c.; -condannava gli appellanti al pagamento in solido, ed in favore di ciascuna delle controparti costituite nel giudizio di appello, delle spese di lite; - dichiarava gli appellanti tenuti in solido al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. 2. Avverso i tre distinti capi dell’ordinanza emessa dalla corte territoriale, nonché avverso la sentenza del Tribunale di Trani, nella parte in cui aveva rigettato la domanda attorea ed aveva condannato alla rifusione delle spese processuali, hanno proposto ricorso, ordinario e straordinario, la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione ed il legale rappresentante della stessa. Hanno resistito con distinti controricorsi: a) l’Agenzia delle Entrate; b) [OSCURATO:SOCIETA].; c) Lloyd ’ s [OSCURATO:PERSONA] S.A. nella qualità di successore degli Assicuratori dei Lloyds (con riferimento al rischio assunto con il certificato n. 1591561); d) [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]). Nessuna difesa è stata svolta dall’intimata compagnia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma il Difensore di parte ricorrente ed il Difensore del [OSCURATO:PERSONA], del Dileo, del Vista, della Calia e del Mezzapesa hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione ed il legale rappresentante della stessa Ruggero ricorrono avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, pronunciata dalla Corte di appello di Bari, nonché avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, quale giudice di merito di primo grado. 2. Il ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello si articola in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: violazione dell’art. 360 comma 1 numero 3/4 c.p.c. - nullità o annullabilità dell’impugnata ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e del relativo procedimento per violazione e/o falsa applicazione del medesimo art.348 bis c.p.c. in combinazione con l’art. 2909 c.c. . Sostiene che la corte territoriale -entrando nel merito del giudizio di appello, e, quindi, oltrepassando i limiti prescritti, a pena di nullità dall’art. 348 bis c.p.c. - ha sostituito indebitamente il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, ponendo alla base della formulata prognosi di non accoglibilità dell’impugnazione un argomento motivazionale asseritamente preclusivo: il giudicato formatosi in sede tributaria. Rileva che il giudice di primo grado aveva riscontrato un difetto in concreto sul piano probatorio, mentre la corte territoriale ha trasferito il percorso motivazionale dall’indagine probatoria sul fatto ingiusto all’impossibilità a priori di avviare la suddetta indagine per incompatibilità col giudicato tributario e con l’accertamento di legittimità degli atti presupposti. Aggiunge che la corte di merito, così operando, avrebbe penalizzato i diritti processuali delle parti attrici in primo grado, in quanto le stesse erano legittimate a confrontarsi, in base alla motivazione della sentenza emessa, non già sull’impossibilità, da preclusione per giudicato tributario, di avvio dell’indagine di fatto, bensì sulla asserita mancanza di prova del fatto ingiusto. 2.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 comma 1 numero 3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione norme dl legge (art. 2909 c.c.) ,nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto configurabile un fatto ingiusto, produttivo di danno, in considerazione della legittimità degli atti impositivi (accertata da questa Corte con sentenza n. 13835/2019) e degli esiti del procedimento penale. Sottolinea che il giudizio tributario ed il giudicato penale non hanno effetto preclusivo degli accertamenti da essa invocati in sede civile. Si duole che in nessun punto della ordinanza impugnata si coglie un solo rigo di motivazione riguardo alla copiosa messe documentale offerta dalle parti attrici a corredo dell’atto di citazione. Sottolinea che la sua doglianza muoveva proprio dall’esito finale del giudizio tributario, come individuazione dell’evento dannoso alla cui produzione avevano cooperato e concorso le condotte dei singoli soggetti agenti, che non era stato possibile far emergere e dimostrare probatoriamente nel giudizio tributario e che, a prescindere dalla impugnativa dell’accertamento tributario e dal suo esito, restava fermo il sindacato del giudice ordinario su eventuali violazioni del principio del neminem laedere commesse dai soggetti appartenenti alla catena dell’accertamento tributario divenuto inoppugnabile nella relativa sfera . 2.3. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia: violazione ex art. 360 comma 3 c.p.c. -nullità del capo di condanna relativo alle spese liquidate nell’ordinanza n. cronol. 825/2021 emessa dalla Corte dl appello di Bari, per violazione degli artt. 91 –92 c.p.c. .Contesta i criteri di calcolo utilizzati dalla corte territoriale per la liquidazione delle spese, rilevando che il rigetto dell’azione risarcitoria nell’animpediva di trarre dal quantum reclamato il criterio di individuazione dello scaglione tariffario indicato . Aggiunge che alcune parti erano state assistite, sia pure con atti di costituzione distinti, dagli stessi difensori, mediante un impianto unitario, ragion per cui entrambi i giudici di merito avrebbero dovuto disporre una liquidazione unica, secondo quanto previsto dall ’ art. 92 primo comma c.p.c. 3. Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Trani si articola in quattro motivi. Precisamente: 3.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: violazione dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. – per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. art. 360 comma 1 n. 3/4 c.p.c., per aver rilevato il presunto difetto di un fatto ingiusto ascrivibile all ’ operato del personale dipendente dell’agenzia delle entrate, nonostante l’elencazione e allegazione documentale, fornita dalle parti attrici in primo grado, circa i numerosi fatti ingiusti, prevalentemente omissivi, del suddetto personale, ovvero dell’agenzia medesima. Omessa disamina di tale allegazione per erroneo convincimento circa la necessità dl una preventiva querela dl falso, il tutto in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 2043 c.c. - C onseguente illegittimità della pronuncia di rigetto delle domande risarcitorie di parti attrici, pur documentalmente provate e suscettibili dl migliore quantificazione in sede didisponenda c.t.u. . Sottolinea che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non aveva messo in dubbio quanto coperto da pubblica fede, ma aveva denunciato, in atto di citazione, ciò che, in maniera colpevolmente, se non dolosamente, omissiva, i verbalizzanti, e comunque i funzionari della catena procedimentale, nonché la stessa Agenzia delle Entrate, non avevano fatto, non avevano voluto constatare, né sentire, né accertare, nonostante incombesse su di loro il relativo obbligo ; quanto precede anche a fronte degli specifici inviti in tal senso rivolti durante e dopo le operazioni e, in particolare dell’invito, a mezzo raccomandata, di constatare personalmente l’esistenza di due stabilimenti (ritenuti inesistenti nel PVC e negli accertamenti, ma invece esistenti) e l’effettivo pagamento delle relative fatture. Sottolinea ancora che i suoi inviti a non generare un PVC e un accertamento viziati da erronee, decettive e fuorvianti valutazioni, attingendo i dovuti riscontri preventivi, furono totalmente disattesi dai convenuti in primo grado. Rimasero infatti privi di considerazione e financo di risposta, a conferma di una preconcetta e immotivata ostilità, foriera dei gravi danni ingiusti lamentati, non riparabili e comunque non potuti riparare, in seno alla giurisdizione tributaria, anche perché priva della previsione di adeguata istruttoria orale . Sottolinea infine che: a)il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere necessaria la proposizione di una querela di falso e quindi nell’omettere di esaminare le documentali doglianze formulate in atto di citazione; b) essa parte aveva riproposto le doglianze nella narrativa dell’atto di appello, ma anche la corte territoriale era incorsa nella stessa erronea valutazione. In definitiva, secondo parte ricorrente, l’Agenzia delle Entrate di Barletta, con il comportamento in concreto tenuto dai suoi soggetti agenti, avrebbe ad essa inferto un danno ingiusto risarcibile: sia per omesso controllo della veridicità dei dati storici o valutativi da loro forniti nel PVC sia per omesse attività doverose , senza che per la disamina giudiziale fosse necessaria una preventiva querela di falso. A sostegno della giustiziabilità delle condotte dei funzionari della Agenzia delle Entrate in sede civile, richiama Cass. n. 23163/2018 e Cass. n. 22044/2020.3.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia: violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043 c.c., 2729 c.c., 115 c.p.c. erroneo convincimento del giudice di primo grado circa la valenza indiziaria del processo tributario, o delle sue vicende, quale causa esimente o sanante dei comportamenti dolosi o colposi illeciti e ingiusti ascritti al personale dell’agenzia delle entrate. Omessa valutazione globale degli indizi offerti dalle parti attrici Sottolinea l’obbligo dei verbalizzanti e degli accertatori di tenere comportamenti oculati, meticolosi, diligenti, prudenti, rispettosi del contraddittorio, astenendosi pure dall’emettere opinioni avventate , in ossequio al generale principio del neminem laedere. Si duole dei comportamenti genetici dei pubblici ufficiali e dell’Agenzia delle Entrate, costituente l’antefatto del verdetto tributario sfavorevole ; e che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto sanati detti comportamenti dall’accertamento definitivo, intervenuto in sede tributaria. In definitiva, secondo parte ricorrente, le sentenze, se rappresentano l’ultima parola nell’ordinamento tributario, non sanano le condotte illegittime, soprattutto omissive, dei verbalizzanti e dell’Agenzia, contro le quali è sempre data azione risarcitoria ex art.2043 c.c., per i danni scaturiti, come ampiamente illustrati e documentati da parte attrice in primo grado . 3.3. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia: violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 230 e 244 c.p.c. sull’ammissibilità delle prove orali chieste da parte attrice e rigettate in primo grado . Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non ha ammesso le prove orali (interrogatorio formale e, in caso di esito negativo, prova testimoniale), da essa richiesta sui capitoli che riporta.Sottolinea che detti capitoli miravano semplicemente a far emergere quali attività effettive i verbalizzanti e gli accertatori avessero svolto e quali, nonostante i solleciti, non avessero svolto. Osserva che la sentenza impugnata ha comunque rivolto specifiche censure soltanto ai capitoli b), c) d) f) ed o), con la conseguenza che gli altri avrebbero dovuto essere ammessi. 3.4. Con il quarto motivo, sostanzialmente sovrapponibile al terzo motivo di ricorso avverso l’ordinanza della corte territoriale, parte ricorrente denuncia: violazione dell’art. 360 comma 3 c.p.c. - violazione di legge, cioè degli articoli 91 e 92 c.p.c. nel capo di condanna relativo alle spese liquidate nella sentenza di primo grado n. 1418/2020 . 4. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4.1. Inammissibile è il primo motivo di ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello. Questa Corte ha ribadito (cfr. Cass. n. 33442/2022, che richiama Cass. n. 23334/2019 e n. 15776/2016) che il discrimine logico tra ordinanza d’inammissibilità dell’appello impugnabile e ordinanza d’inammissibilità dell’appello non impugnabile con ricorso per cassazione, per motivi diversi da quelli processuali considerati dalla sentenza n. 1914 del 2016 delle Sezioni unite di questa Corte, è rinvenibile solo nell’eventualità che l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. si sovrapponga, con argomenti logicamente incompatibili, alle ragioni indicate nella pronuncia di primo grado, sostituendosi ad esse, in applicazione dell’effetto devolutivo e sostituivo della pronuncia di appello. Qualora, invece, la pronuncia emessa in sede di appello non contenga un’autonoma ragione del decidere incompatibile con la ratio decidendidella pronuncia di primo grado, tanto da inserirsi nel contesto di una valutazione complessiva in termini di manifesta infondatezza dell’appello, il motivo di ricorso per cassazione proposto avverso tale statuizione va dichiarato inammissibile, restando invece ricorribili gli accertamenti già compiuti dal giudice di primo grado, e confermati dal giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ. . Orbene, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi è stata nella specie alcuna sostituzione della ratio decidendi, in quanto entrambi i giudici di merito hanno ritenuto insussistenti condotte illecite addebitabili ai funzionari tributari attinti in giudizio. Vero è che il giudice di primo grado aveva rilevato un difetto in concreto sul piano probatorio (cfr. relativa sentenza, pp. 7-8), mentre la corte territoriale nell’ordinanza impugnata (p. 8) ha impostato il percorso motivazionale dall’indagine probatoria sul fatto ingiusto alla preclusione di tale indagine per incompatibilità col giudicato tributario e con l’accertamento di legittimità degli atti presupposti. Ma è altrettanto vero che detta ratio (cioè, la pretesa efficacia preclusiva del giudicato formatosi in sede tributaria) rappresenta soltanto il logico sviluppo della ratio della sentenza di primo grado di già avvenuta disamina delle tesi attoree in separato giudizio tributario e comunque non rappresenta una ratio decidendiautonoma e diversa. Donde la qui dichiarata inammissibilitàdel motivo. 4.2. Infondati sono il secondo motivo di ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, nonché i primi due motivi di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Trani –che qui si trattano congiuntamente, in quanto connessi. A) Si impongonoalcune brevi considerazioni di sistema. Se è indubbio che l’amministrazione finanziaria ha il dovere di conformarsi ai principi di correttezza e di collaborazione, in uno a quello di buona fede, ed il contribuente, nel caso in cui ritenga di essere stato leso nella sua sfera patrimoniale dall’operato dell’Agenzia delle Entrate, può legittimamente esercitare l’azione risarcitoria nei confronti della Pubblica amministrazione; è parimenti indubbio che in via generale la responsabilità extracontrattuale della P.A. deve essere correttamente ricostruita al fine di evitarne strumentali distorsioni o improprie sconsiderate dilatazioni. Il fondamento della responsabilità dello Stato e degli enti pubblici riposa nell’art. 28 Cost., in base al quale: I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici . Al riguardo, la Corte costituzionale ha più volte statuito (cfr., tra le altre, Corte cost. n. 64/1992, con richiami a Corte cost. n. 18/1989, n. 26/1987, n. 148/1983 e n. 123/1972) che l’art. 28 Cost. (la cui ratio è quella di un più agevole od ampio conseguimento del risarcimento da parte del danneggiato) stabilisce la responsabilità diretta per violazione di diritti non soltanto dei dipendenti pubblici per gli atti da essi compiuti, ma anche dello Stato o degli enti pubblici, rimettendone la disciplina dei presupposti al legislatore ordinario, con la precisazione che (Corte cost. n. 18/1989 e n. 88/1963) la responsabilità dello Stato o dell’ente pubblico può essere fatta valere anteriormente o contestualmente a quella dei funzionari e dei dipendenti (avendo carattere concorrente o solidale e non sussidiario). Le disposizioni normative generali, attualmente vigenti, sono: - l ’ art. 2049 c.c. (rubricato responsabilità dei padroni e dei committenti , secondo la terminologia in uso all’epoca in cui il codice entrò in vigore), in base al quale: i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti ; con la precisazione che: a) il concetto di padrone o committente è stato nel corso degli anni ampliato in forza di una interpretazione evolutiva e, quindi esteso a molte figure di soggetti che, per conseguire i propri fini, si avvalgono dell’opera di altri ad essi legati in forza di vincoli di varia natura(non necessariamente di lavoro dipendente); b) non essendo prevista alcuna prova liberatoria, la relativa responsabilità è configurabile (non come responsabilità per fatto proprio, per culpa in eligendo o in vigilando , ma) come responsabilità oggettiva per fatto altrui; - il t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), che, all’art. 22 primo comma, prevede: l’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato ; mentre all’art. 23 primo comma, prevede: è danno ingiusto, agli effetti dell’art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità previste dalle leggi vigenti . Alla suddetta normativa generale si aggiungono altre specifiche previsioni (ad es., quella sulla responsabilità del personale scolastico ex lege n. 312/1980 e quella sulla responsabilità dei magistrati ex lege n. 113/1987), sulle quali qui non è necessario soffermarsi. Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13246/2019 - dopo aver ammesso (p. 17) la coesistenza di due sistemi ricostruttivi, quello della responsabilità diretta soltanto in forza del rapporto organico e quello della responsabilità indiretta o per fatto altrui - ha rilevato (p. 19) che quando gli atti illeciti sono posti in essere da chi dipende dallo Stato o da un ente pubblico (e cioè da chi è legittimo attendersi un particolare legalità della condotta), la tutela risarcitoria dei diritti della vittima non deve essere meno effettiva rispetto al caso in cui questi siano compiuti dai privati per mezzo dei loro preposti .Sul solco tracciato dalle Sezioni Unite, occorre qui ribadire chela responsabilità dello Stato (o dell’ente pubblico) per il fatto illecito del suo dipendente (o funzionario) - che può dar luogo, in violazione dei criteri generali dell’art. 2043 c.c., al risarcimento del danno (secondo la compiuta definizione di cui alla sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite) -è correlata (si cfr. S.U. n. 32364/2018 e n. 6363/1982): - o all ’ estrinsecazione del potere pubblicistico (e cioè ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali spettanti alla P.A.): nel qual caso ricorre la immedesimazione organica ed è ammessa la responsabilità diretta , in forza della imputazione della condotta del singolo dipendente (o funzionario) all’ente; in tal caso il danneggiato deve provare, oltre all’illiceità della condotta (e, dunque, all’illegittimità dell’atto) e al nesso di causalità fra la condotta della P.A. e l’evento dannoso, anche la riferibilità all’Amministrazione del comportamento tenuto dal suo agente; - ovvero allo svolgimento di una mera attività materiale, disancorata da atti o provvedimenti amministrativi e comunque estranea a quella istituzionale: nel qual caso opera il sistema della responsabilità indiretta , in forza dei principi desunti dall’art.2049 c.c. (e corrispondenti a quelli elaborati per qualsiasi privato preponente); in tal caso il danneggiato deve provare –oltre all’illeceità del fatto del preposto ed al nesso di causalità fra quest’ultimo e l’evento dannoso - anche il nesso di oc casionalità necessaria tra le incombenze attribuite al preposto ed il danno a lui arrecato, non potendo la P.A. preponente essere chiamata a rispondere di un’attività del suo agente che non corrisponda al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all’espletamento delle incombenze allo stesso affidate. In particolare, l’accoglimento del modello della responsabilità diretta dello Stato per fatto illecito del dipendente comporta che detto fatto illecito:a) è riferibile alla P.A. allorquando l’attività posta in essere dal dipendente si manifesti come esplicazione dell’attività dell’ente pubblico e quindi tenda, sia pure con abuso di potere al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell’ambito delle attribuzioni dell’ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto; ma b) non è riferibile alla P.A. allorquando il dipendente agisca per un fine personale ed egoistico, che si riveli del tutto estraneo all’amministrazione o perfino contrario ai fini che quest’ultima persegua ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell’agente. D’altra parte, l’accoglimento del modello della responsabilità indiretta dello Stato per fatto illecito del dipendente comporta l’integrale applicazione della disciplina della responsabilità extracontrattuale,con la precisazione che: a) valgono i principi in tema di nesso causale nel diritto civile elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte fin dalle sentenze n. 576 ss. del giorno 11 gennaio 2008 (alla cui esauriente motivazione, tuttora valida e meritevole di piena condivisione, si fa qui rinvio); b) detto nesso si elide nel caso di fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l’evento; c) si applica la regola generale dell’art. 1227 c.c. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato. In definitiva - ferma restando la responsabilità diretta del dipendente (o del funzionario) - il regime della responsabilità dello Stato (e degli enti pubblici) si articola in maniera differenziata nei suddetti due modelli ricostruttivi (quello della responsabilità diretta in forza del rapporto organico e quella della responsabilità indiretta in forza dei principi desumibili dall’art. 2049 c.c.), che coesistono (nel senso che l’uno non esclude l’altro), spettando esclusivamente al danneggiato la scelta se far valere l’una o l’altra forma di responsabilità.Nel suddetto articolato quadro possono essere fonte di responsabilità della P.A. anche i danni determinanti da condotte dei suoi dipendenti e funzionari che siano estranee o addirittura contrarie rispetto ai fini istituzionali della stessa, sempre che dette condotte: a) siano legate da nesso di occasionalità necessaria, nel senso che, in difetto dell’esercizio del potere, la condotta illecita non sarebbe stata possibile (in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base al giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta); b) siano prevedibili e prevenibili oggettivamente, sulla base di analogo giudizio, come sviluppo non anomalo del conferito potere di agire (rientrando nella normalità statistica che il potere possa essere impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali o ad esse contrarie e dovendo farsi carico il preponente delle forme, non oggettivamente improbabili, di inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri conferiti o di violazione dei doveri imposti agli agenti). B) Declinando i principi che precedono nel caso di specie, i motivi in esame sono infondati nella parte in cui lamentano l’errata applicazione dei principi in tema di responsabilità diretta della P.A. e sono inammissibili nella parte in cui lamentano l’errata applicazione dei principi in tema di responsabilità indiretta . Sotto il primo profilo, invero, occorre sottolineare che la legittimità dell’operato dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria è statanella specie affermata in sede tributaria con sentenza passata in giudicato. Essendo stati dichiarati legittimi gli avvisi di accertamento (redatti sulla scorta del processo verbale di contestazione del 10 luglio 2003) nella competente sede giurisdizionale, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non potersi ravvisare il fatto illecito produttivo di danno, dedotto dalle [OSCURATO:PERSONA]. E correttamente tanto ha fatto il giudice di primo grado corredando la motivazione con quanto statuito in sede penale nellaordinanza di archiviazione: invero, gli atti di un procedimento penale offrono indubbiamente elementi di valutazione ogni qualvolta, come nel caso di specie, siano stati adeguatamente offerti al contraddittorio di tutti i soggetti del giudizio civile e siano stati resi oggetto di adeguata critica valutazione. Occorre qui ribadire che il contribuente può esercitare l’ azione risarcitoria nei confronti della PA per responsabilità diretta soltanto previo annullamento dell’atto impositivo (e, quindi, previo accertamento dell’illegittimità di quest’ultimo) da parte del giudice tributario. In tale ipotesi, non è ravvisabile alcuna interferenza della giurisdizione ordinaria sulle modalità di esercizio del potere amministrativo, ma soltanto l’accertamento della sussistenza di un fatto illecito causativo di un danno ingiusto e, in particolare, l’accertamento del fatto che l’atto illegittimo ha causato un danno e detto danno ha esplicato tutti i suoi effetti (non essendo la PA tempestivamente intervenuta ad evitarli con i mezzi che la legge ad essa attribuisce). Ciò posto, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 1465/2021, che richiama Cass. n. 11314/2018 e n. 5478/2013) il principio di diritto per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo. Peraltro, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno, il cui accertamento ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anziché di fatto, è, al pari del giudicato interno, rilevabile non soltanto su istanza di parte, come è avvenuto nel caso di specie, ma anche d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla sentenza impugnata (cfr., tra le tante, nuovamente Cass. n. 1465/2021, che richiama Cass. n. 16847, 11754 e 1534/2018). Di tali principi di diritto hanno fatto corretta applicazione entrambi i giudici di merito nel caso di specie, nel quale la commissione tributaria regionale ha ritenuto la legittimità dell’operato dell’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e questa Corte con sentenza n. 27051/2009 ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso proposto avverso la decisione dell’organo di giustizia tributaria, con conseguente formazione sul punto del giudicato. Essendo stati dichiarati legittimi gli avvisi di accertamento (redatti sulla scorta del processo verbale di contestazione del 10 luglio 2003) nella competente sede giurisdizionale, in esito ad un processo che non può che qualificarsi giusto per la definitività della pronuncia conclusiva, correttamente entrambi i giudici di merito hanno ritenuto non potersi ravvisare nel caso di specie il fatto illecito produttivo di danno, dedotto dalle [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, l’esclusione dell’illegittimità degli atti di accertamento fa venir meno qualsiasi elemento oggettivo del preteso danno, elidendo in radice la rilevanza di pretese omissioni di ulteriori attività volte a contrastarla: una volta accertatane –in conformità alle regole del giusto processo previsto per la tipologia di contenzioso – definitivamente la legittimità, invero, non può autonomamente rilevare alcun altro fatto invocato per contestarla, sicché neppure può configurarsi un’omissione di condotte doverose per acquisirne la prova. Quanto poi alla denunciata errata applicazione dei principi in tema di responsabilità indiretta della P.A., i motivi in esame sono inammissibili per assoluto difetto di autosufficienza, in quanto parte ricorrente non precisain modo adeguato in ricorso: -né quali siano stati in concreto i comportamenti materiali illeciti posti in essere dal personale dell’Agenzia delle Entrate, esorbitanti dalle attribuzioni istituzionali (tra le quali è compresa ogni attività rivolta all’accertamento dei debiti tributari e dei fatti connessi); - né in quali termini detti comportamenti siano stati da essa sottoposti al sindacato del giudice di primo grado; -né quale sia stata al riguardo la statuizione del tribunale; -e neppure in quali termini avverso la statuizione del giudice di primo gradosia stata fatta impugnazione alla corte di appello. 4.3. Inammissibili e comunque infondati sono il terzo motivo di ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ed il quarto motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Trani. I motivi sono inammissibili, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n.10250/2021, n.4990/2020, n. 10409/2016 e n. 20904/2005), la liquidazione delle spese è censurabile in sede di legittimità soltanto attraverso la specificazione delle voci in relazione alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, sicché deve ritenersi generico il motivo d’impugnazione con cui, come nella specie, il ricorrente si limiti a denunciare la violazione della tariffa, senza indicare puntualmente le prestazioni per le quali, a suo avviso, sarebbe stato liquidato un compenso superiore a quello massimo risultante dall’applicazione dei parametri legali. A tale profilo di inammissibilità si aggiunge il rilievo che non può configurarsi soccombenza parziale in caso di riscontrata infondatezza di questioni od eccezioni preliminari (poiché ciò che rileva è la fondatezza o meno sul merito), né su eventuali domande ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. (le quali, a tal fine, non possiedono alcuna autonomia); ed a tacer del fatto che parte ricorrente non specifica adeguatamente la dedotta plurima liquidazione a favore dei convenuti funzionari. E sono comunque infondati, in quanto questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass. n. 27358/2020, n. 15857/2019, n. 10997/2007 e n. 5381/2006) che l’art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014 (secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata) si riferisce all’accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell’ipotesi di rigetto di questa, che ricorre per l’appunto nel caso di specie, il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall’attore(nella specie pari a complessivi 5 milioni di euro). 4.4. Inammissibile è infine il terzo motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Trani. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27728/2018, n. 2201/2007), il giudizio sull’idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Nel caso di specie la cortedi merito nella impugnata sentenza ha ritenuto: Gli attori hanno reiterato le istanze istruttorie articolate nella seconda memoria del 17.6.2019 rigettate con ordinanza del 14.12.2019, che in ogni caso si conferma, trattandosi di circostanze di prova orale inammissibili perché formulate in termini negativi o valutative (ad esempio, le circostanze sub b), c), d), e), f), o) superflue perché superate dal dato documentale ovvero ancora irrilevanti ai fini del decidere . Il suddetto giudizio di inammissibilità delle richieste di prova orale (riportate in ricorso alle pagine 34-38), in quanto formulato sulla base di argomentazioni non implausibili (e in particolare sulla base della ritenuta irrilevanza dei capitoli di prova non specificatamente indicati, non attinta da puntuale censura in questa sede), è insindacabile in sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per l’identità della posizione processuale, alla rifusione delle spese sostenute da ciascuna delle parti resistenti, secondo la specificazione operata in dispositivo ed in relazione al petitum originario già sopra individuato, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti , tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida: in favore della AGENZIA DELLE ENTRATE, in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.A.,in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; in favore dei resistenti [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi nella qualità in atti, in complessivi e