Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 16862/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza resa in data 8 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare per superamento dei limiti biennali di pena, nonché rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo ostativi all'accoglimento i trascorsi criminali e la totale indifferenza dimostrata dal ricorrente verso il progetto di reintegro sociale, avendo disertato il programmato incontro con l'UEPE senza addurre alcuna giustificazione al riguardo.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. con riguardo all'omessa notifica all'interessato dell'avviso dell'udienza camerale, è manifestamente infondato in quanto deduce violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali: in atti c'è la cartolina postale dell'avviso spedito per posta, ma il ricorrente non spiega perché non sia stata ritirata la raccomandata della quale VAL../ è stalli fatta il deposito.

Ritenuto che parimenti sono destituite di fondamento le doglianze contenute nel secondo e nel terzo motivo, afferenti tanto alla mancata concessione di altra e diversa misura non contemplata nell'istanza, quanto all'asserita irrilevanza dei precedenti penali e della natura dei reati commessi ai fini del diniego del beneficio; che, altresì, sono da ritenersi manifestamente infondate le prospettazioni difensive circa le ragioni poste a giustificazione della mancata presentazione all'incontro con l'UEPE.

Ritenuto che tutto quanto dedotto con gli ultimi due motivi di ricorso non risulta scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, oltre che diretto a sollecitare una rivalutazione dei presupposti di ammissione ai benefici in punto di fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza resa in data 8 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare per superamento dei limiti biennali di pena, nonché rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo ostativi all'accoglimento i trascorsi criminali e la totale indifferenza dimostrata dal ricorrente verso il progetto di reintegro sociale, avendo disertato il programmato incontro con l'UEPE senza addurre alcuna giustificazione al riguardo. Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. con riguardo all'omessa notifica all'interessato dell'avviso dell'udienza camerale, è manifestamente infondato in quanto deduce violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali: in atti c'è la cartolina postale dell'avviso spedito per posta, ma il ricorrente non spiega perché non sia stata ritirata la raccomandata della quale VAL../ è stalli fatta il deposito. Ritenuto che parimenti sono destituite di fondamento le doglianze contenute nel secondo e nel terzo motivo, afferenti tanto alla mancata concessione di altra e diversa misura non contemplata nell'istanza, quanto all'asserita irrilevanza dei precedenti penali e della natura dei reati commessi ai fini del diniego del beneficio; che, altresì, sono da ritenersi manifestamente infondate le prospettazioni difensive circa le ragioni poste a giustificazione della mancata presentazione all'incontro con l'UEPE. Ritenuto che tutto quanto dedotto con gli ultimi due motivi di ricorso non risulta scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, oltre che diretto a sollecitare una rivalutazione dei presupposti di ammissione ai benefici in punto di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 16862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris