CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28238/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IB. SORVEGLIANZA di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Esposito, che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’Avv. G. Manduca che, ulteriormente argomentando i motividi ricorso, ha concluso chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia harevocato l’affidamento in prova al servizio sociale di [OSCURATO:PERSONA] al condannato con ordinanza del 18 luglio 2024, disponendone ladecorrenza a partire dal 14 luglio 2024.2. Avverso l’ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazionequanto alla decorrenza della revoca a partire dal 14 luglio 2024.L'affidamento in prova risulta concesso, con ordinanza del Tribunale disorveglianza di Perugia del 18 luglio 2024, ma si tratta di misura già in atto aseguito di provvedimento di cumulo del 5 ottobre 2022.Il reato per il quale è stata disposta la revoca della misura alternativa è diesiguo disvalore. Inoltre, il percorso trascorso in affidamento in prova viene deltutto trascurato nel provvedimento impugnato dove, anzi, si dà conto dellaregolarità di impegno nello svolgimento dell'attività lavorativa, nonché si attestal'irreprensibile comportamento tenuto in costanza della misura. Tuttavia, ilTribunale fa decorrere la revoca dalla data in cui è collocato il fatto-reatosopravvenuto che l’ha determinata, vanificando un ampio lasso temporale in cuisi è svolto l'affidamento in prova, senza considerarlo utile per la espiazione.Si richiama giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di misurealternative alla detenzione, la revoca della misura disposta per comportamentoincompatibile ha effetto per il futuro, attese le caratteristiche afflittive dellamisura, con riconoscimento dei periodi di pena espiati in costanza di misura.Nella specie, la revoca non viene fatta decorrere dalla data dell'accertamento madal giorno della violazione senza considerare i principi di cui alla pronuncia dellaCorte costituzionale n. 343 del 1987.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, A. Esposito, ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, con particolareriferimento alla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova alservizio sociale (tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv.275239; Sez. 1, n. 27713 del 6/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566del 7/05/1998, Lupoli, Rv. 210789), questa non è dalla legge rapportata allapura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalladisciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice di sorveglianza, nel suoinsindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazionicostituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzionedell'esperimento, con giudizio rimesso alla discrezionalità del Tribunale disorveglianza che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, conmotivazione logica ed esauriente.Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento di revoca, èstato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della penaindicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, cheil Giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando ilcomportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenzaab initio di adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001,Modaffari, Rv. 219477 - 01).È stato, inoltre, più di recente chiarito (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020Russo, Rv. 280095) che la misura alternativa (nella specie l'affidamento in provaal servizio sociale) può essere revocata per la sopravvenienza di una misuracautelare, per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziarioqualora, dall'esame del provvedimento cautelare, emergano nuovi elementicapaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fuformulata la prognosi favorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22del 8/09/2022, Pugliese, non massimata; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010,Ezzaim, Rv. 247234 in tema di detenzione domiciliare).È noto, invero, che i benefici penitenziari non costituiscono oggetto di undiritto soggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena inmodo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazionediscrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presupposti previstidalla legge) affidata al Tribunale di sorveglianza. Tale organo, dunque, èinvestito del potere-dovere di valutare la compatibilità della misura alternativacon la duplice finalità di contribuire alla rieducazione del condannato e diassicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.Si è precisato che il provvedimento che ammette al beneficio è naturalmenteconnotato da una stabilità relativa, allo stato degli atti (Sez. 1 n. 636 del1/02/1993, Rv. 196861), non assimilabile al giudicato, ma suscettibile di revocao modifica in presenza di elementi di novità destinati a incidere in misuradeterminante sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la misuraalternativa e la sua permanenza in funzione delle finalità perseguite. Si tratta dielementi di novità che possono essere sia sopravvenuti che preesistenti,sempreché — in questo secondo caso — fossero non conosciuti dal Tribunale disorveglianza così da non averne potuto tener conto nella sua decisione. Conriferimento alla decorrenza della disposta revoca, la soluzione prescelta, dunque,consiste nell'affidare al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito distabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare, inragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delleprescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva esoggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Cost. n. 343del 29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, Rv. 282007; Sez. 1,n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01).3. Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie la censura non siconfronta in alcuna parte con le riscontrate violazioni delle prescrizioni nell’anno2025 indicate a p. 4 del provvedimento impugnato. Ciò oltre alla espressavalutazione del fatto-reato per il quale pende giudizio a suo carico e risalente al2024. Il Tribunale non si è limitato a dare conto del furto, per il quale pendegiudizio, ma ha valutato sfavorevolmente la trasgressione alla prescrizione dinon allontanarsi dal Comune di Perugia applicata all’affidato, oltre a considerare,nel periodo successivo, l’esistenza di plurime violazione ai controlli di poliziagiudiziaria di cui il motivo di ricorso non tiene conto.Il Tribunale, quindi, in linea con gli indirizzi interpretativi riportati al § 2, hamostrato di aver svolto un compiuto giudizio in relazione alla pena residua daespiare, considerando il periodo di prova trascorso nell'osservanza delleprescrizioni e la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha datoluogo alla revoca, valutandone la portata anche alla stregua di comportamentisuccessivi.4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod.proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]