CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38222/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2018 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Gorizia ha - per quanto ancora qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per i reati di lesioni e minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove, all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 582 cod. pen. e alla sussistenza del reato di minacce. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, logica e corretta motivazione. Inoltre, va evidenziato che le censure risultano versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. y Così deciso,[OSCURATO:PERSONA], il 11 maggio 2021 Il consigli/e est nsore [OSCURATO:PERSONA]