CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 19542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12978/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] A rmati, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Avellino n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n. 6263/2016, depositata il 15 . 11 . 2016 , della Corte d’Appello di Napoli; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.4.2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente – dipendente del l’[OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] , inizialmente con qualifica di «collaboratore amministrativo» e, poi, dal 1°.1.2004, con qualifica di «collaboratore amministrativo professionale esperto» – si rivolse al tribunale di quella città, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna dell’ASL al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori asseritamente svol te dal 1°.6.1997 al 31.12.2004, prima quale Responsabil e dell’U n ità [OSCURATO:PERSONA] poi, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], anche quale Responsabile dell’U.R.P. del Distretto n. 18 di Cautano. Instauratosi il contraddittorio, il t ribunale respin se la domanda, la cui sentenza venne appellata dal lavoratore davanti dalla Corte d’Appello di Napoli , che a sua volta respinse l’impugnazione. Contro la sentenza della corte territorialeil lavoratore ha quindi proposto ricorsoper cassazione articolato in due motiv i . L’ASL Benevento si è difesa con controricorso . Il ricor so è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia « v iolazione di legge per errata applicazione e/o interpretazione di norme di diritto, in relazione dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. » . 1.1. Per illustrare il motivo, i l ricorrente trascrive un ampio stralcio della sentenza impugnata (sostanzialmente l’intera parte dei «motivi della decisione» in cui vengono esaminati nel merito e disattesi i motivi d’appello), per poi riprodurreparte del testo degli artt. 58 e 5 7 del d.P.R. n. 821 del 1984e ribadire la tesi di avere svolto mansioni superiori, in particolare affermando che le mansioni svolte «non appartengono alla qualifica di appartenenza… di “collaboratore amministrativo” (a far data dal 16.12.1994 al 31.12.2003), ma … a quella della superiore qualifica di “collaboratore amministrativo esperto”, e ciò a far data dal 1°.1.2004 …». 1.2. I l motivo è inammissibile , non solo perché non indica in rubrica quali siano le norme di diritto che si assumono violate, ma anche perché tale lacuna iniziale non è colmata dalla successiva illustrazione, che, nella sua genericità, sembra piuttosto incentrarsi sulla critica all’accertamento del fatto, con particolare riferimento al la organizzazione interna della ASL e al tipo di attività concretamente svolte dal ricorrente. Non è nemmeno comprensibile a quale inquadramento superiore alla sua qualifica il ricorrente intenda f are riferimento. Incertezza aggravata dalla vistosa contraddizione tra la domanda proposta (riconoscimento di mansioni superiori per tutto il periodo dal 30.6. 1998 al 31.12.2004) e l’affermazione, contenuta nel ricorso per cassazione , di avere svolto fin dal 1998 mansioni corrispondenti alla qualifica di «collaboratore amministrativo esperto». Tale qualifica è proprio quella che lo stesso ricorrente conferma di avere formalmente acquisito dal 1°.1.2004, sicché non si spiega la perdurante pretesa di avere svolto mansioni superiori anche nel 2004 e di avere quindi maturato un credito a titolo di differenze retributiveanche in tale periodo. 2. Il secondo motivo denuncia «violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Omessa pronuncia.» 2.1. I l ricorrente lamenta che la corte d’appello non abbia fatto alcun riferimento, nella motivazione della sentenza, a due prove testimoniali assunte in primo grado e ad alcuni documenti di cui riassume il contenuto.2.2. Il motivo è infondato, perché il mancato riferimento ad alcune risultanze istruttorie, implicitamente ritenute non decisivedal giudicante, non può determina re l’ inesistenza d ell a motivazione, unico vizio censurabile in sede di legittimità , dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera dell’art. 54, comma 1, lett. b , del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni in legge n. 134 del 2012), esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., per tutte, Cass. S.U. n. 8053/2014) , peraltro neppure ben argomentatodal ricorrente , che si limita a riportare stralci delle deposizioni testimoniali e ad elencare i documenti asseritamente trascurati, senza precisare se e in qualeparte la motivazione della corte d’appello, a suo giudizio, si bas i su ll’accertamento di fatti specific i che risultin o in contrasto con le risultanze istruttorie asseritamente trascurate. Men che meno è prospettabile il vizio di omessa pronuncia,solo menzionato nella rubrica , ma privo di qualsiasi argomentazione a sostegno nell a successiva illustrazione . È appena il caso di ricordare che «il vizio di omessa pronuncia si configura solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto e non può dipendere, pertanto, dall’omesso esame di un elemento di prova» (Cass. n. 7472/2017, che richiama a sua volta le risalenti conformi Cass. nn. 3020/1999e 2085/1995). 3. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio d i legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con riferimento al valore della lite indicato dal ricorrente in € 108.484,81. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ; condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200 per esborsi, al rimborso del le spese generali nella misura del 15%e agli accessori di legge ; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della su ssistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,