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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 33541/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19966/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO FINANZE AGENZIA ENTRATE-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n.2886/2019 depositata il 02/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; rilevato che la presentazione dell’istanza di estinzione legale del giudizio per intervenuta rottamazione della cartella non può ritenersi equipollente alla istanza di trattazione della decisione prevista dal disposto dell’art. 380 bis c.p.c.; che depositata detta istanza nei termini di legge, il contribuente avrebbe potuto /dovuto depositare la documentazione inerente la definizione agevolata innanzi al collegio; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che stante lo ius superveniens in materia di impugnabilità dell’estratto ruolo appare opportuno compensare le spese di lite; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19966/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO FINANZE AGENZIA ENTRATE-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.2886/2019 depositata il 02/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; rilevato che la presentazione dell’istanza di estinzione legale del giudizio per intervenuta rottamazione della cartella non può ritenersi equipollente alla istanza di trattazione della decisione prevista dal disposto dell’art. 380 bis c.p.c.; che depositata detta istanza nei termini di legge, il contribuente avrebbe potuto /dovuto depositare la documentazione inerente la definizione agevolata innanzi al collegio; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che stante lo ius superveniens in materia di impugnabilità dell’estratto ruolo appare opportuno compensare le spese di lite; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in
Decreto Cassazione n. 33541/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris