CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 settembre 2019
Cassazione n. 10368/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11902/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 7 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Rappresentanza Generale per L'italia, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 17096/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA];Rilevatoche: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] per un danno alla propria vettura conseguente a sinistro stradale, agì per il risarcimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della sua compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] –Rappresentanza Generale per l’Italia; alla prima udienza, costituita la Donau, il Giudice di Pace di Roma dispose un rinvio per la rinnovazione della notifica alla Sansone; alla successiva udienza, la Donau,reiterate le precedenti difese , formulò a verbale una ( nuova ) eccezione di improponibilità della domanda per mancata messa a disposizione del mezzo e produ sse documentazione; l’attrice eccepì la decadenza della controparte dalla formulazione dell’eccezione e dalla produzione documentale, chiedendo altresì un rinvio al fine di controdedurre e di produrre documenti; il Giudice di Pace non concesse il rinvio ex art. 320, co. 4° c.p.c. e, alla successiva udienza, emise sentenza con cui dichiarò l’improponibilità della domanda attorea per la mancata messa a disposizione del veicolo sinistrato onde consentire lastima dei danni da parte del perito della compagnia assicuratrice; pronunciando sul gravame della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che «dalla lettura della stessa comunicazione inviata dal legale del danneggiato in data 17.7.2013, quindi in pendenza della causa già introdotta avanti al G.D.P. […], si desume che la parte danneggiata si è resa manifestamente inadempiente all’obbligo di esibizione imposto dalla disposizione de ll’art. 148 impositiva della ottemperanza del danneggiato all’obbligo di mettere a disposizione il veicolo danneggiato per la stima dei danni richiesta dall’assicuratrice»; che «detta inosservanza determina secondo una corretta e letterale interpretazione del testo dell’art. 145, comma 1, in tema di proponibilità dell’azione risarcitoria, il mancato avveramento della condizione giuridica essenziale per precostituire i presupposti di legge per la proponibilità» della domanda; che, anche alla luce di Cass. n. 1829/2018, il difetto di avveramento della condizione di procedibilità enucleabile dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private comportava il rigetto dell’appello; ha proposto ricorso per cassazione la Car S ervice Group, affidandosi a due motivi; le intimate non hanno svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.. Consideratoche: con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 319 e 320, 3° co. c.p.c. per non avere il giudice di secondo grado dichiarato la tardività dell’eccezione di improcedibilità e della produzione documentale; si duole che il Tribunale non abbia esaminato le specifiche contestazioni svolte avverso la sentenza di primo grado ed abbia confuso la prima udienza di comparizione con la udienza successiva conseguente all’ordine di rinnovazione della citazione; evidenzia che «né nelle conclusioni dell’atto di costituzione […] né alla prima udienza di comparizione la compagnia convenuta [aveva]sollevato l’eccezione di improponibilità per mancata visione del veicolo» e che «tale eccezione veniva sollevata, ma tardivamente, soltanto nel corso della successiva udienza tenutasi in data 4.03.2014»; col secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 320 e 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere il giudice di appello «omesso di accertare e dichiarare il diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di essere autorizzata ad ulteriori produzioni e richieste di prove in conseguenza dell’attività svolta dalla compagnia convenuta tardivamente all’udienza di primo grado del 4.03.2014 e, quindi, concedere termini istruttori»; assume che l’attrice, «eccepita la decadenza, comunque e nel contempo, richiedeva rinvio ex art. 320, IV comma, c.p.c. onde poter produrre documentazione idonea a sconfessare il fondamento, anche in fatto, della nuova e tardiva eccezione» e che il GDP, negando il chiesto e dovuto rinvio, non consentiva «di depositare tutta la documentazione idonea a sconfessare l’avversa eccezione (ovvero, innumerevoli comunicazioni scritte inviate alla compagnia assicurativa con le quali si “metteva a disposizione il mezzo” e si sollecitava la perizia dello stesso con un fiduciario, stante l’inerzia della convenuta)»; richiamati i principi espressi da Corte Cost. n. 447/2002, afferma che il rispetto del principio del contraddittorio obbliga il GDP a fissare una nuova udienza qualora le parti abbiano necessità di apprestare le proprie difese, comprendenti non soltanto ulteriori attività probatorie, ma addirittura ulteriori attività assertive; lamenta che siano risultati violati il diritto alla difesa previsto dall’art. 24 Cost. e il diritto al giusto processo garantito dall’art. 111 Cost.; il primo motivo è infondato, in quanto non pare dubitabile che l’udienza successiva a quella in cui era stata disposta la rinnovazione della citazione nei confronti di una delle convenute dovesse considerarsi – per tutte le parti - come prima udienza di comparizione/trattazione, dato che questa, per poter essere tale, presuppone l’integrità del contraddittorio fra tutte le parti del giudizio; il secondo motivo è inammissibile, in quanto denuncia un error in procedendo che sarebbe stato commesso dal primo giudice (e non apprezzatoda quello di appello) per non aver concesso alla [OSCURATO:PERSONA] un termine per produrre documenti idonei a contrastare l’eccezione di improcedibilità senza tuttaviaindividuare in concreto il vulnus al diritto di difesa patito dall’attrice; deve infatti considerarsi che:la possibilità di denunciare di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (cfr. Cass. n. 5837/1997, Cass. n. 10194/2000e Cass. n. 17905/2016 ); pregiudizio che, onde palesare l’interesse alla censura, deve essere individuato dal ricorrente con la deduzione dell’attività in concreto preclusa e della sua rilevanza ai fini dell’esito del giudizio, mediante indicazione di «quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto conseguire in assenza del vizio denunciato»(Cass. n. 10430/2020); nel caso in esame, la ricorrente non ha individuato specificamente quali documenti avrebbe potuto produrre a confutazione dell’eccezione avversaria(né, tanto meno, il tenore degli stessi), ma si è limitata ad allegare in modo del tutto generico la possibilità di produrre «innumerevoli comunicazioni scritte» di messa a disposizione e di sollecitazione alla stima dei danni; né ha allegato come e perché la produzione documentale asseritamente preclusa potesse superare la valenza probatoria del documento valorizzato dal Tribunale (ossia la lettera in data 17.7.2013) per ritenere la parte danneggiata «manifestamente inadempiente» rispetto all’obbligo di esibizione del veicolo; ne consegue che la censura non esprime adeguatamente l’interesse a far valere il vizio di attività del giudice e va pertanto ritenuta inammissibile; in difetto di resistenza delle intimate, non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore i