CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25262/2017 del ruolo generale, proposto DAL C [OSCURATO:PERSONA] S OLOFRA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di determina n. 762 del 5 ottobre 2017, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63E50 A509 H), domiciliata, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52T21 C361 X), domiciliata, ai sensi dell’art. T ARSU –T [OSCURATO:PERSONA] 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 2861/4/2017 della [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (Napoli), depositata in data 28 marzo 2017, non notificata. U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale non partecipata del 16 marzo 2023, celebratasi da remoto; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto di controversia è il credito di 38.532,00 € richiesto dal Comune di Solofra alla suindicata società, a titolo di Tarsu per l’anno di imposta 2013, con il sollecito di pagamento n. 1027/2014, emesso a seguito di sgravio della somma di 17.408,00 €, di cui alla nota di credito n. 84 del 28 novembre 2013 emessa in relazione al maggior importo di 55.826,00 €, di cui al precedente avviso di pagamento n. 8593 del 28 novembre 2013, non oggetto di impugnazione; 2. con l’impugnata sentenza la [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (Napoli) accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, assumendo, in primo luogo, che – diversamente da quanto opinato dal primo Giudice – il predetto sollecito di pagamento n. 1027 del 10 settembre 2014 costituiva atto utilmente impugnabile, essendo «il primo atto attraverso il quale il Comune di Solofra ha comunicato alla Società contribuente che l'originario avviso di accertamento TARSU 2013 n. 8593 del 28.11.2013 di € 55.826,00 €, per effetto del provvedimento di sgravio effettuato con nota di credito n. 84 del 28.11.2013 di € 17.408,00, era pari ad € 38.352,00» (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata), nota quest’ultima che non era stata in precedenza comunicata alla contribuente; 2.1. nel merito la [OSCURATO:PERSONA] regionale reputava che il complesso produttivo occupato dalla società e destinato ad attività conciaria fosse adibito per mq. 5.866 a deposito doganale per pelli grezze, in cui si formavano esclusivamente rifiuti speciali, smaltiti a cura ed a spese della contribuente, come dimostrato dalla perizia di parte descrittiva dello stato dei luoghi asseverata dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio, sebbene redatta in relazione ad altro accertamento tra le medesime parti per un altro anno di imposta e non contestata dal Comune, oltre che dalla documentazione versata in atti (contratto, bolle ecologiche e fatture); 2.2. sulla base di tali accertamenti il Giudice territoriale riteneva, quindi, che la suddetta superfice, in cui si producevano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali ed al cui smaltimento provvedeva la contribuente, non dovesse essere computata ai fini del calcolo della tassa, a mente dell’art. 7 del medesimo regolamento comunale; 3. con ricorso notificato il 25 ottobre 2017 il Comune di Solofra proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi di censura; 4. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L . notificava controricorso in data 14 dicembre 2017, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell’impugnazione; 5. con ordinanza interlocutoria del 21 aprile 2021 la Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito, onde verificare «la presenza dei documenti relativi alla notifica del primo atto impositivo» (così nella citata ordinanza); C [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione il Comune diSolofra ha eccepito la «Nullità della sentenza e del procedimento – Violazione del D. Leg.vo n. 546/1992 artt. 23, 24, 32, e 58 in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 cpc. - Nullità della sentenza - Violazione/errata applicazione dell’art. 112 cpc e art. 36 D. Leg.vo n. 546/1992: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 360 c. 1, nn. 4 e 5, cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D. Leg.vo n. 546/1992 in relazione all’art. 360 c.1, n. 3, cpc.» (cos ì nel ricorso, alle pagine nn. 2 e 3), lamentando che la [OSCURATO:PERSONA] regionale non aveva tenuto conto delle difese del Comune circa la tardiva costituzione della contribuente in grado d’appello ed in ordine alla documentazione prodotta, dai cui contenuti emergeva che il menzionato sollecito di pagamento n. 1027 del 10 settembre 2014, oggetto di impugnazione, era stato emesso a seguito del parziale sgravio della maggiore somma di 55.826,00 € (richiesta con l’originario e non impugnato avviso di pagamento n. 8593/2013), effettuato dopo che la società aveva provveduto al pagamento dell’importo di 17.408,00 €, come tale stornata con la nota di credito n. 84 del 28 novembre 2013 e da cui desumere che la pretesa impositiva era stata ritualmente portata a conoscenza del contribuente; 1.2. l’ente territoriale sosteneva, quindi, che «non c'è dubbio che l'avviso di pagamento n. 8593/2013 di complessivi € 55.826,00, sia nella specie, divenuto definitivo con conseguente inimpugnabilità del sollecito di pagamento n. 1027/2014 di € 38.532,00 emanato in autotutela» (v. pagina n. 5 del ricorso), richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. T., 15 aprile 2016, n. 7511 e Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3698), secondo cui non si può riconoscere autonoma impugnabilità all'atto adottato in autotutela, quando lo stesso non abbia contenuto ampliativo del precedente, deducendo, inoltre, il ricorrente anche la violazione dell'articolo 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo stato considerato impugnabile un atto (il citato sollecito di pagamento) non contemplato dalla predetta disposizione; 2. con la seconda censura l’ente ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4 cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza e del procedimento –Violazione dell’art. 36 D. Leg.vo n. 545/1992 e artt. 132 e 276 cpc, art. 118 disp. attuaz. cpc e 111, co. 6, Cost. […] -Nullità della sentenza per carenza di motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 62 e 70 D.Leg.vo n. 507/1993 […]» (cosìa pagina n. 6 del ricorso), assumendo che la [OSCURATO:PERSONA] regionale «aveva ritenuto, del tutto erroneamente e illegittimamente, che la Società contribuente abbia fornito dimostrazione della produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, dello smaltimento a proprie spese e dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, richiamando all’uopo, del tutto impropriamente la relazione di CTU che sarebbe rimasta senza contestazioni da parte del Comune, ma che tuttavia, in ogni caso, è del tutto ininfluente poiché prestata nell'ambito di un diverso contenzioso, quest'ultimo ancora in essere tra le parti e pendente in fase di appello»; ed ha aggiunto che «il giudice di II grado ha dipoi errato nel ritenere che la società abbia assolto all’onere di provare l'avvenuta presentazione di denuncia originaria e/o di variazione per dichiarare la produzione di rifiuti speciali ai fini dell'esenzione della tassa» (così a pagina n. 7 del ricorso); 2.1. sotto altro profilo, il Comune ha evidenziat o che « i magazzini di temporanea custodia non possono produrre rifiuti speciali in via continuativa anche considerando l'attività esercitata di “mero transito merci” e al più di immagazzinamento in attesa di immissione nel circuito comunitario», richiamando sul punto la pronuncia di questa Corte (Cass., 14 maggio 2013, n. 11502), che «ha ritenuto tassabile il magazzino di materie prime e semilavorati contiguo la zona di produzione, in quanto, ai fini Tarsu, devono ritenersi “non imponibili solo le superficistrutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente dei rifiuti speciali, condizione questa che non si verifica per un'area adibita a depositi merci all'interno e all'esterno della quale rifiuti speciali, derivanti cioè dall'attivitàdi servizi ivi esercitate, si formavano non in maniera ordinaria ma solo a seguito di accidentali dispersione di piccole parti di merci ricevute in consegna durante le operazioni di immagazzinaggio”», il tutto per concludere nel senso che «i magazzini connessi ad attività industriali ed artigianali il cui ciclo produttivo genera rifiuti speciali assimilati sono sempre assoggettabili ai fini della tassa» (così a pagina n. 8 del ricorso); 3.il ricorso va rigettato, subito osservando, quanto all’eccezione del difetto di autosufficienza dello stesso (dell’intera impugnazione) avanzata dalla difesa della contribuente, che esso «anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. sez. un. n. 8950 del 2022)» (così Cass. Sez. T. 7 marzo 2023, n. 6782); 3.1. nella specie, il ricorso riassume il contenuto delle controdeduzioni depositate in sede di appello dal Comune nella parte ha ricordato di aver ivi dedotto «la provenienza del sollecito dall'avviso n. 8593/2013 di € 55.826,00, somma ridotta per effetto dell'avvenuto pagamento, giusta nota di credito n. 84 del 28/11/2013 della Tarsu relativa ai locali di mq 294 adibiti ad uffici, nonché dell’applicata riduzione del 30% rapportata all’intera area (mq 294 + mq. 5866)» (v. pagina n. 3 del ricorso); 3.2. per il resto, risultano essere stati declinati – non importa, sotto il profilo in esame, se a torto o a ragione –i paradigmi censori di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., mentre, per altro verso esso indica gli atti di riferimento e si basa sul rilievo, di natura squisitamente giuridica, circa la non impugnabilità del sollecito di pagamento, siccome adottato a seguito di un pagamento parziale e di un provvedimento di autotutela con cui era stata ridotta l’originaria pretesa, nonpiù impugnabile; 4.il primo motivo di ricorso non ha fondamento; 4.1.va preliminarmente osservato che nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse (cfr. Cass., Sez. T., 29 maggio 2019, n. 14638, che richiama Cass. 5 novembre 2004, n. 21059; Cass. 8 ottobre 2007, n. 21059; Cass. 25 febbraio 2013, n. 4712), tra cui non rientra quella di articolare mere difese, per cui correttamente la ricorrente ha posto in evidenza l’erronea statuizione del Giudice regionale che, sulla scorta della tardiva costituzione inappello del Comune, ha affermato di non prendere in considerazione gli argomenti difensivi da questi svolti; 4.2. nondimeno, a tale omissione va posto rimedio, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., ribadendo che, anche dall’esame degli atti acquisiti dopo la predetta ordinanza interlocutoria, non è emersa la notifica del primo avviso di pagamento n. 9593 del 28 novembre 2013, né può valorizzarsi – come ritiene il Comune – l’ipotesi di una sua estemporanea conoscenza di fatto di tale atto per effetto del successivo parziale pagamento della somma ivi richiesta che la contezza aliunde della pretesa non surroga la necessità della sua notifica; 4.3. quanto precede, consente di ritenere corretta la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA], la quale – diversam ente da quanto lamentato dalla difesa del Comune –ha basato la propria decisione dando atto dell’avvenuto parziale pagamento del tributo da parte della società in relazione all’area destinata ad uffici e rende infondato, a monte, l’argomento della difesa del Comune circa la pretesa definitività dello stesso e la conseguente non censurabilità del sollecito di pagamento n. 1027/2014 di 38.532,00 €, successivamente emanato ed oggetto di causa; 4.4. va, infatti, ribadito il principio più volte espresso da questa Corte in base al quale: - «… l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n.11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481)»; - «È stata, in particolare, rico nosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177)»; -«… il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 […], il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento; ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259). Quindi, l'inerzia del contribuente rispetto al ricevimento della fattura TIA non preclude l'autonoma impugnazione della successiva cartella (o ingiunzione) di pagamento per la medesima annualità, non derivandone alcuna "cristallizzazione" della pretesa impositiva, che può essere contestata in tale sede (Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14200; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481)» (così Cass., Sez. T., 17 gennaio 2023, n. 1213); 4.5. per tali ragioni la pretesa non poteva considerarsi incontrovertibile, non essendo stato il primo avviso notificato e perché lo stesso era, in ogni caso, solo facoltativamente impugnabile, come lo è stato il sollecito oggetto di contenzioso, avendo lo stesso manifestato tramite la sua notifica, per la prima volta, la richiesta impositiva, il che assorbe ogni valutazione sul carattere non ampliativo della pretesa in esame, ma di mera rettifica della sua originaria formulazione e quindi sulla non impugnabilità della stessa, profili questi che postulano notifica del primo atto, di cui invece –come detto - non vi è traccia; 5. anche la seconda censura non merita accoglimento; 5.1. la prima parte di essa, con cui si è lamentata l’erronea valutazione circa le prove fornite dalla contribuente in ordine alla produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali e dello smaltimento a proprie spese e dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, intercetta il limite della richiesta di un’inammissibile rivisitazione di apprezzamenti di merito effettuati dal Giudice regionale, come tali non censurabili nella presente sede; 5.2. va aggiunto sul punto che ben può il giudice utilizzare ai fini del proprio convincimento le risultanze di una consulenza tecnica di ufficio espletata in altro giudizio tra le stesse parti, ritualmente acquisita agli atti (cfr., tra le tante, Cass., Sez. II., 3 novembre 2021, n. 31312 e le altre pronunce ivi citate), appena osservando che la difesa del Comune trascura di considerare che la valutazione di merito effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] si è basata anche su altre risultanze probatorie (consulenza tecnica di parte e documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti); 5.3. il motivo, poi, impropriamente formulato anche ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., ancora una volta si pone in frontale contrasto con la valutazione di merito della [OSCURATO:PERSONA] regionale sia nella parte in cui ha implicitamente (richiamando sul punto il regolamento comunale che ne stabiliva l’onere) ritenuto assolto l’obbligo dichiarativo delle superfici esenti, che nella parte in cui ha individuato «mq. 5.866, adibiti a deposito doganale per pelli grezze (piclate e cromate) dove si producono esclusivamente rifiuti speciali» (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata); 5.4. allo stesso modo, il secondo motivo pone alla Corte una inammissibile verifica di merito nella parte in cui ha inteso contrastare la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato nella suddetta area di mq. di 5.866 «si producono esclusivamente rifiuti speciali», opponendo un diverso accertamento fattuale volto ad accreditare che si tratti di magazzinidi temporanea custodia, che non possono produrre rifiuti speciali in via continuativa, alludendo quindi ad un’area annessa ai locali di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed autosmaltiti; 5.5. non è, infine, pertinente l’argomento difensivo sv olto dal Comune nella parte in cui ha affermato che «i magazzini connessi ad attività industriali ed artigianali il cui ciclo produttivo genera rifiuti speciali assimilati sono sempre assoggettabili ai fini della tassa» (cosi a pagina n. 8 del ricorso), giacchè, nella specie, si tratta, pacificamente e diversamente, di rifiuti speciali non assimilati, né assimilabili agli urbani in relazione ai quali questa Corte ha affermato che «per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili» (così Cass., Sez. T., 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089 e, tra le tante, nello stesso senso, Cass., Sez. T, 30 marzo 9032 e Cass., Sez. T., 28 marzo 2023, n. 8754); 6. alla stregua delle riflessioni che precedono il ricorso va rigettato; 7. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; 8. va, infine, dato infine, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Solofra al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di Solof