CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 13757/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 17 maggio 2016, in riforma integrale della decisione con la quale il Tribunale di Bergamo il 10 novembre 2014, all'esito del giudizio abbreviato, ha assolto lo stesso, perché il fatto non costituisce reato, dai reati di omissione di soccorso stradale e di "fuga" di cui all'art. 189, commi 6 e 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fatti commessi il 24 settembre 2009, ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a tre motivi con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, in ragione della mancata rinnovazione istruttoria, avendo la Corte di appello riformato in peius la sentenza assolutoria di primo grado e condannato l'imputato senza sentire nuovamente la madre e gli agenti di polizia giudiziaria sulle cui dichiarazioni era fondata - si assume da parte del ricorrente - la motivazione della sentenza assolutoria di primo grado 2.2. Con il secondo motivo si censura promiscuamente violazione di legge per omissione di pronunzia e difetto di motivazione in relazione alla richiesta difensiva subordinata di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (richiesta di cui si dà atto alla p. 2 della sentenza impugnata). 2.3. Infine, si segnala essere i reati prescritti alla data del 24 marzo 2017. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva dei reati per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo. Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Ciò con particolare riguardo ai temi della omissione di pronunzia rispetto alla richiesta espressa di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (v. pp. 2 e 5 della sentenza impugnata) e della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. .proc. pen. che è maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata.Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità ,vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] i re estensore [OSCURATO:PERSONA] le en [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Do atella Fe a