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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19950/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.0livadese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponevano ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. la condanna dei ricorrenti per i reati previsti dagli artt. 640, 648, 491 cod. pen.

Le ragioni dei ricorsi venivano ribadite con memoria. 2.11 ricorso dell'Olivadese è inammissibile.

2.1. Il primo motivo che contesta la qualificazione giuridica del fatto allegando la carente valorizzazione delle dichiarazioni del ricorrente è inammissibile, in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza individuare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale o esiziali discrasie tra prova raccolta e valutazioni dei giudici di meriti.

Invero la Corte di merito, con valutazione accurata e persuasiva ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente erano inverosimili perché confliggevano con altre prove e, segnatamente, con le dichiarazioni della Cheli.

2.2. Anche le doglianze in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. e di quella indicata dall'art. 648 comma 2 cod. pen. sono manifestamente infondate in quanto i giudici di entrambi i gradi di giudizio con valutazione di merito coerente con emergenze processuali e prova di vizi logici avevano escluso che il danno cagionato dalla condotta delittuosa potesse qualificarsi d lieve entità.

2.3. Infine: sono manifestamente infondate le doglianze genericamente rivolte nei confronti della eccessività del trattamento sanzionatorio e del mancato temperamento delle pena attraverso la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello

3. Il ricorso presentato nell'interesse del Dello Scoglio è inammissibile.

3.1. Con i primo due motivi si contesta l'accertamento di responsabilità con specifico riguardo alla "identificazione": si tratta di doglianza che si si risolve nella richiesta di rivalutazione del merito, chiedendo una nuova interpretazione della capacitò dimostrativa delle prove che non è ammessa in sede di legittimità.

La Corte di appello, con motivazione ineccepibile, aveva infatti ritenuto provatoa la identificazione del ricorrente sulla base della univoca convergenza delle dichiarazioni dei testi Biondi, Donnini e Peparaio (confermate dalla corrispondenza dei tratti somatici riferiti con quelli del ricorrente). 3.2 II terzo motivo che contesta l'utilizzabilità della testimonianza del Biondi in ragione della mancata audizione di un (non individuato) teste di riferimento, non tiene in considerazione che la massima sanzione è riservata ai casi in cui l'audizione sia richiesta e non disposta (art.195 comma 1 cod. proc. pen.).

A ciò si aggiunge che la testimonianza del Biondi, relativa alla effettuazione delle identificazione negli uffici di polizia, non è decisiva dato che le dichiarazioni ricognitive dei testi Donnini e Paparaio sono autosufficienti sul punto.

3.3. Sono inammissibili anche il quarto ed il quinto motivo che contestano la legittimità del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti invocate ed al riconoscimento della aggravante teleologica.

Richiamato quanto affermato sub § 2.3, il collegio ritiene che la motivazione offerta dalla Corte territoriale in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio non meriti alcuna censura, dato che la stessa si confronta con tutti gli argomenti proposti con l'appello, definendo la pena con motiva scevra di vizi ed aderente alle emergenze processuali. 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile' ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.0livadese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponevano ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. la condanna dei ricorrenti per i reati previsti dagli artt. 640, 648, 491 cod. pen. Le ragioni dei ricorsi venivano ribadite con memoria. 2.11 ricorso dell'Olivadese è inammissibile. 2.1. Il primo motivo che contesta la qualificazione giuridica del fatto allegando la carente valorizzazione delle dichiarazioni del ricorrente è inammissibile, in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza individuare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale o esiziali discrasie tra prova raccolta e valutazioni dei giudici di meriti. Invero la Corte di merito, con valutazione accurata e persuasiva ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente erano inverosimili perché confliggevano con altre prove e, segnatamente, con le dichiarazioni della Cheli. 2.2. Anche le doglianze in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. e di quella indicata dall'art. 648 comma 2 cod. pen. sono manifestamente infondate in quanto i giudici di entrambi i gradi di giudizio con valutazione di merito coerente con emergenze processuali e prova di vizi logici avevano escluso che il danno cagionato dalla condotta delittuosa potesse qualificarsi d lieve entità. 2.3. Infine: sono manifestamente infondate le doglianze genericamente rivolte nei confronti della eccessività del trattamento sanzionatorio e del mancato temperamento delle pena attraverso la mancata concessione delle attenuanti generiche. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello 3. Il ricorso presentato nell'interesse del Dello Scoglio è inammissibile. 3.1. Con i primo due motivi si contesta l'accertamento di responsabilità con specifico riguardo alla "identificazione": si tratta di doglianza che si si risolve nella richiesta di rivalutazione del merito, chiedendo una nuova interpretazione della capacitò dimostrativa delle prove che non è ammessa in sede di legittimità. La Corte di appello, con motivazione ineccepibile, aveva infatti ritenuto provatoa la identificazione del ricorrente sulla base della univoca convergenza delle dichiarazioni dei testi Biondi, Donnini e Peparaio (confermate dalla corrispondenza dei tratti somatici riferiti con quelli del ricorrente). 3.2 II terzo motivo che contesta l'utilizzabilità della testimonianza del Biondi in ragione della mancata audizione di un (non individuato) teste di riferimento, non tiene in considerazione che la massima sanzione è riservata ai casi in cui l'audizione sia richiesta e non disposta (art.195 comma 1 cod. proc. pen.). A ciò si aggiunge che la testimonianza del Biondi, relativa alla effettuazione delle identificazione negli uffici di polizia, non è decisiva dato che le dichiarazioni ricognitive dei testi Donnini e Paparaio sono autosufficienti sul punto. 3.3. Sono inammissibili anche il quarto ed il quinto motivo che contestano la legittimità del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti invocate ed al riconoscimento della aggravante teleologica. Richiamato quanto affermato sub § 2.3, il collegio ritiene che la motivazione offerta dalla Corte territoriale in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio non meriti alcuna censura, dato che la stessa si confronta con tutti gli argomenti proposti con l'appello, definendo la pena con motiva scevra di vizi ed aderente alle emergenze processuali. 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile' ì ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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