CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26663/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure dedotte con il primo motivo di ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre che generiche, sono costituite da mere dogfianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova con riguardo ad entrambi i reati contestati, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto infine che anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla violazione di legge e al difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato, con particolare riguardo al riconoscimento della recidiva e al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci