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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40644/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessiva severità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato nella parte relativa all'art. 133 cod. pen. in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5); il medesimo motivo è inedito (e quindi inammissibile) quanto al diniego delle attenuanti generiche; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessiva severità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato nella parte relativa all'art. 133 cod. pen. in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5); il medesimo motivo è inedito (e quindi inammissibile) quanto al diniego delle attenuanti generiche; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27
Sentenza Cassazione n. 40644/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris