CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 51174/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG V. <5.e),LATIO)-q C.O.LICW >"9 (4.,) eQ)v)4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Ti Tribunale di Roma con decreto emesso in data 7 marzo 2022 ha respinto la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base della ricognizione della condizione soggettiva di pericolosità 'storica' ha tuttavia disposto la confisca, in via disgiunta, di alcune unità immobiliari e dei beni aziendali riferiti a più compagini societarie ([OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:PERSONA] srl; [OSCURATO:PERSONA] 2013). 1.1 Ai fini qui in rilevo, va rilevato che in punto di pericolosità soggettiva, il Tribunale ha così ricostruito il profilo del proposto [OSCURATO:PERSONA]: a) Virzì è stato condannato per violazione della disciplina dei giochi e delle scommesse per fatto commesso nel maggio del 1999; b) è stato condannato per uno specifico episodio di cessione di sostanze stupefacenti - 300 grammi di eroina - avvenuto in data 3 novembre 2001 (condanna ad anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa); c) nel mese di luglio dell'anno 2013 Virzì è stato coinvolto in una indagine relativa ad una vasta associazione dedita al narcotraffico internazionale capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. In tale ambito è intervenuta senten2:a di condanna per il delitto di cui all'art.74 dPR n.309 del 1990, per un tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina (sequestrata in data 29 marzo 2014) e per un ulteriore tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina (sequestrata nel marzo del 2015). Ciò posto, secondo il Tribunale va ritenuto che il Virzì abbia vissuto in un primo momento una condizione di pericolosità cd. semplice (che si indica come sussistente dal 1999 sino al 2006, anche in ragione della sottoposizione alla sorveglianza speciale) e successivamente sia transitato nell'area della pericolosità qualificata (in rapporto alla contestazione in sede penale del reato di cui all'art.74 del dPR n.309/90), già in un periodo antecedente al 2013, in ragione della elevata capacità criminale e della complessa rete relazionale emersa nel 2013. 1.2 Circa tale aspetto, conviene esporre le valutazioni contenute nella decisione oggi impugnata. Secondo la Corte di Appelloiil Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la pericolosità «qualificata» del Virzì - sino all'anno 2016 - in ragione della condanna per la partecipazione dedita al narcotraffico. Le indagini, eseguite a partire dal 2013, hanno evidenziato una particolare capacità organizzativa e una elevata ramificazione del sodalizio, sicchè è verosimile ritenere che le condotte illecite abbiano avuto inizio in un periodo antecedente, non determinabile con esattezza. Quanto alle condotte antecedenti, si conferma la pericolosità cd. semplice dal 1999 sino al 2006. Ciò sulla base della 'rilevanza particolare' dell'episodio avvenuto nell'anno 2001, indicativo dell'inserimento in un circuito elevato e stabile di spaccio di sostanze stupefacenti. Non vi sono ulteriori considerazioni, nella decisione impugnata, in punto di ricognizione 'storica' della pericolosità del Virzì. 2. Quanto agli aspetti strettamente patrimoniali, occorre evidenziare i punti trattati dalla Corte di secondo grado. a) in riferimento all'acquisto immobiliare avvenuto nel novembre dell'anno 2001 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (in Pomezia, via Olanda 9), lo stesso viene ritenuto correlato al primo periodo di pericolosità del Virzì (sostanzialmente coevo all'episodio di cessione di stupefacenti). Si conferma la riferibilità al Virzì ed il giudizio di sproporzione (si afferma la implausibilità della tesi difensiva secondo cui l'acquisto sarebbe stato finanziato dai suoceri del Virzì); b) viene ritenuto ingiustificato l'acquisto (cori successiva vendita) dell'immobile sito in Roma alla via Sant'Elpidio a Mare (acquisto del maggio del 2005, considerato periodo di pericolosità) con impossibilità di ritenere lecito il ricavato della posteriore vendita avvenuta nel luglio del 2011 (ed in particolare ciò rileva al fine di mantenere in essere la confisca della [OSCURATO:PERSONA] srl, attività di bar che risulta essere stata avviata nel 2011, e della immobiliare Desi); c) quanto alla immobiliare Desi e all'immobile in Frascati (acquisto del 2014) si ribadisce la sproporzione, non potendosi ritenere lecito il provento della vendita dell'immobile di Roma in via Sant'Elpidio a Mare e non essendo persuasive le ulteriori allegazioni difensive; d) quanto al ramo d'azienda della vendita di tabacchi (attività acquistata nel 2015) si richiama, essenzialmente, il contenuto del decreto di primo grado; e) quanto all'immobile sito in Roma via Rizziconi, si ribadisce il contenuto del decreto di primo grado; f) analoga tecnica argomentativa viene impiegata in riferimento all'immobile sito in Frascati alla via di Vermicino (acquisto del 2019).3. Avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], ed i terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] introduce un unico motivo, con cui si deduce l'assenza di motivazione in punto di pericolosità soggettiva per il periodo antecedente al 2013. Secondo la difesa la Corte di Appello non ha correttamente inquadrato il periodo di pericolosità 'semplice' (art. 1 comma 1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011) del Virzì, in aperta violazione dei parametri interpretativi dettati dalla Corte Costituzionale nella nota decisione n.24 dell'anno 2019. Si è fatto riferimento alla pericolosità qualificata ai sensi dell'art.4 d.lgs. n.159 del 2011 ma detta condizione soggettiva non può 'coprire' il periodo antecedente al 2013. Non si comprende, in particolare, quale sia la base cognitiva idonea a determinare la pretesa condizione soggettiva di pericolosità del Virzì nel periodo 1999/2006, posto che gli unici episodi delittuosi censiti sono avvenuti nel 1999 e nel 2001. Si tratta di un aspetto che condiziona l'intera ricostruzione patrimoniale, con particolare riferimento all'impiego del ricavato della vendita dell'immobile acquistato nel 2005, periodo storico in cui il Virzì non potrebbe essere ritenuto 1[417 portatore di pericolosità sociale. 3.2 II ricorso proposto - con unico atto - dai terzi intestatari di beni si articola in nove motivi, che verranno sintetizzati nei limiti di effettiva utilità per la decisione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. . 3.2.1 Al primo motivo si ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art.27 d.lgs. n.159 del 2011 in riferimento alla esiguità del termine - pari a giorni dieci - per proporre l'atto di impugnazione. Si sostiene la inadeguatezza del termine, con vulnus al diritto di difesa ed al generale principio di ragionevolezza. Si effettua una comparazione con la disciplina del processo penale (art. 585 cod.proc.pen.), sì da evidenziare come in sede di prevenzione non vi sia alcuna diversificazione della ampiezza del termine per i casi di maggiore complessità. Si ritiene incongrua la risposta fornita dalla Corte di Appello (difetto di rilevanza per essere stati, in ogni caso, proposti i motivi) atteso che la esiguità del termine si riflette - comunque- sui contenuti dell'atto di impugnazione. 3.2.2 Al secondo motivo si pone una questione relativa alla tecnica redazionale della decisione, valevole per tutti i ricorrenti, con deduzione di apparenza di motivazione. Si sostiene, in particolare, che la Corte di Appello, richiamando in più punti i contenuti della decisione di primo grado (basati, peraltro, su una informativa con cui la GdF rispondeva ad alcuni rilievi contenuti in una consulenza di parte) non ha preso concretamente in esame le doglianze esposte nell'atto di appello e relative alle vicende patrimoniali, in punto di autonoma redditività dei terzi ed in punto di modalità realizzativa degli investimenti. Nei motivi posteriori, richiamando il contenuto dell'atto di appello, si evidenziano gli aspetti in fatto rimasti privi di confutazione. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge ed apparenza di motivazione in riferimento alla statuizione di confisca relativa all'immobile sito in Roma via Sant'Elpidio a Mare (acquisto del 2005). La difesa evidenzia che l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile è avvenuta - come dimostrato in via documentale - tramite una parte del ricavato della vendita avvenuta nell'anno 2011, aspetto non preso in considerazione nella decisione impugnata. La legittimità dell'acquisto determinava inoltre legittimità della plusvalenza utilizzata per finanziare le posteriori attività oggetto di confisca, Anche sul tema dell'apporto dei suoceri del Virzì in sede di acquisto dell'immobile era stata prodotta documentazione non oggetto di valutazione. 3.2.4 Analoghe deduzioni di assenza di motivazione vengono formulate ai motivi dal quarto al nono, in riferimento alle statuizioni di confisca relative agli ulteriori beni. Su tali punti si rinvia al contenuto dell'atto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Da ciò deriva, per le ragioni che si andranno ad esporre, la necessità di una complessiva rivalutazione della ricostruzione patrimoniale, con estensione dell'annullamento alle posizioni dei terzi.2. [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al periodo 1999/2006 è stato inquadrato in sede di merito nella categoria tipica di pericolosità di cui all'arti comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011. 2.1 Tuttavia la base cognitiva di simile inquadramento è del tutto carente per il periodo posteriore all'anno 2001, non risultando censita alcuna condotta delittuosa posteriore alir= pur rilevante - episodio di cessione di stupefacenti del 3 novembre 2001. Va ricordato che ai fini della ricognizione - in diritto - della cd. pericolosità generica è indispensabile individuare la abituale realizzazione, in un dato intervallo temporale, di delitti produttivi 'in concreto' di reddito (v. da ultimo Sez. I n. 20595 del 10.1.2023, n.m.) Come espresso in modo chiaro dal giudice delle leggi nella decisione n.24 del 2019 [..] le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base cli precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. (47 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..]. Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» ed il significato attribuito alla nozione di abitualità, come veri e propri presìdi della legittimità costituzionale della stessa «base legale» dell'art. 1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 in tema di prevenzione : « [..] allorché si versi - come nelle questioni ora all'esame - al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale - nell'ottica costituzionale così come in quella convenzionale - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa [..] .. La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura [..] ». 2.2 Ciò che manca, pertanto, nella ricognizione storica delle condotte del Virzì, è la base fattuale della abitualità, posto che dopo il 2001 non si hanno evidenze di tal genere sino al coinvolgimento (avvenuto nel 2013) del ricorrente nella complessa indagine in tema di narcotraffico. Per quanto si voglia sostenere il possibile 'inserimento' del Virzì nel consorzio criminoso (data la professionalità mostrata) in un periodo storico antecedente al 2013, risulta obiettivamente arbitrario ipotizzare - senza alcun dato fattuale a sostegno - una continuità dell'agire delittuoso dal 2001 in avanti e, soprattutto, non è sostenuta da alcuna argomentazione la fissazione della pericolosità semplice sino all'anno 2006 (posto che a tal fine non rileva la sottoposizione a misure cautelari o alla sorveglianza speciale ma la commissione di condotte delittuose produttive di reddito). 2.3 Dalle precedenti considerazioni deriva la necessaria rivalutazione dell'intera decisione patrimoniale, posto che in sede di merito si è ritenuto in modo del tutto apodittico di collocare l'acquisto immobiliare avvenuto nell'anno 2005 (con posteriore plusvalenza derivante dalla vendita) all'interno del 'periodo di pericolosità' del Virzì. E' evidente invece che la - necessaria - rivalutazione del periodo di pericolosità imporrebbe di ritenere non confiscabile la pllusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile acquistato nell'anno 2005, con obiettiva rimodulazione del giudizio di sproporzione. 3. Sono fondate anche talune deduzioni dei terzi intestatari. 3.1 Quanto alla preliminare questione di legittimità costituzionale - proposta al primo motivo di ricorso - va ritenuto sussistente il difetto di rilevanza. Se da un lato - in termini generali - la natura del decreto conclusivo della procedura di prevenzione, assimilabile alla sentenza, rende effettivamente non agevole la elaborazione dell'atto di impugnazione in un termine breve, dall'altro va rilevato che nel caso in esame il termine è stato rispettato, pur in una vicenda patrimoniale di una consistente complessità. Non vi è, pertanto, accessibilità alla questione incidentale di legittimità costituzionale, posto che la eventuale decisione di accoglimento della questione non avrebbe alcun effetto sul procedimento in corso. 3.2 E' invece fondato il secondo motivo dell'atto di ricorso proposto dai terzi. Fermo restando che - in via preliminare - l'acquisto dell'immobile sito in Roma alla via Sant'Elpidio a Mare, per quanto detto in precedenza, va rivalutato sotto il profilo del rispetto del principio della 'correlazione temporale' (secondo i principi di diritto espressi nella nota decisione SU Spinelli), va rilevato che effettivamente la Corte di secondo grado nel rinviare - in larga misura - ai contenuti della prima decisione finisce con l'omettere la valutazione di numerose e rilevanti allegazioni introdotte dai terzi, su punti decisivi della complessiva ricostruzione patrimoniale. Non vi è pertanto un concreto esame delle doglianze avanzate con i motivi di appello e ciò comporta la ricorrenza del vizio deducibile in sede di legittimità - di mera apparenza di motivazione (tra le molte, v. Sez. VI n. 21525 del 18.6.2020. rv 279284). Va pertanto disposto l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio. 3.3 La forma di decreto del provvedimento impugnato non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugn