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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07986/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Matera che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 81 e 612 cod. pen.; Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo, che denunciano vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) ed e), cod. proc. pen., non sono deducibili in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace sono ricorribili per cassazione soltanto per i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge avendo il giudice di appello proceduto alla quantificazione e alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore della parte civile nonostante questa avesse richiesto soltanto la condanna generica, secondo il parametro dell'equità, è manifestamente infondato perché in caso di condanna generica al risarcimento del danno disposta in primo grado, ove il relativo capo sia stato devoluto al giudice di secondo grado, questi può procedere, anche in assenza di appello della parte civile, alla liquidazione del danno dovuto dall'imputato, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Sez. 5, n. 25036 del 16/04/2024, Rv. 286565 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell% ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannalgi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Matera che ne ha confermato la condanna per il reato previsto dagli artt. 81 e 612 cod. pen.; Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo, che denunciano vizi ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) ed e), cod. proc. pen., non sono deducibili in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace sono ricorribili per cassazione soltanto per i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge avendo il giudice di appello proceduto alla quantificazione e alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore della parte civile nonostante questa avesse richiesto soltanto la condanna generica, secondo il parametro dell'equità, è manifestamente infondato perché in caso di condanna generica al risarcimento del danno disposta in primo grado, ove il relativo capo sia stato devoluto al giudice di secondo grado, questi può procedere, anche in assenza di appello della parte civile, alla liquidazione del danno dovuto dall'imputato, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Sez. 5, n. 25036 del 16/04/2024, Rv. 286565 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell% ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannalgi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 07986/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris