CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 17748/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.19672/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in piazza Gentile da Fabriano n. 3 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Aureliana n.63 controricorrente avverso la sentenza n. 122/2018 della Corte d’appello di Salerno pubblicata il 25-1-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31-5- 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: donazione R.G.19672/2018 C.C. 31-5-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 22-6-2007 [OSCURATO:PERSONA] citò avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare la simulazione assoluta dell’atto di donazione remuneratoria del 19-6- 2006 rep. 31995/9985notaio [OSCURATO:PERSONA], da lei eseguita a favore del convenuto e avente a oggetto fondo rustico in [OSCURATO:PERSONA] censito al catasto terreni fg. 31, mappali 2, 14 e 15. Si costituìAlfredo [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto della domanda. Deferito e prestato il giuramento decisorio dal convenuto, il Tribunale di Salerno con sentenza n.57/2010, sulla base dell’esito del giuramento decisorio, rigettò la domanda, condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite. 2.La Corte d’appello di Salerno con sentenza n. 122 pubblicata il 25-1-2018 ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e , in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità per simulazione assoluta dell’atto di donazione remuneratoria del 19-6-2006, condannando l’appellato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradia favore dell’appellante. La sentenza ha considerato che il giudice di primo grado aveva revocato l’ordinanza di amm issione della prova per testi proposta dall’attrice sulla base del dato che l’accordo simulatorio potesseessere provato solo per mezzo di controdichiarazione scritta, ma in caso di simulazione assoluta il tema della cognizione era l’accertamento dell’inesistenza del negozio; ha dichiarato che i mezzi istruttori formulati dall’attriceerano ammissibili e rilevanti, in quanto avevano lo scopo di dimostrare che la donazione remuneratoria non era voluta, perchéla zia [OSCURATO:PERSONA] e il nipote [OSCURATO:PERSONA] erano d’accordo nel sottrarre l’immobile alla garanzia dei creditori della zia. Ha considerato che il giudice di primo grado aveva ammesso il giuramento decisorio deferito adAlfredo [OSCURATO:PERSONA], il quale giurando aveva negato:1)che la signora Fasulo con la donazione remuneratoria avessevoluto concretizzare la sua gratitudine per la promessa di uso gratuito vita natural durante per se stessa e per la sua famiglia dell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; 2)di essere a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] fosse indebitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a contributi non pagati; 3)di avere dato la disponibilità a intestarsi quale prestanome il fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] per sottrarlo ai debitori; 4)di avere dichiarato e sempre inteso di volere restituire il fondo a [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza ha rilevatoche avere negato la prima circostanza significava avere misconosciuto la dichiarata ragione della donazione, perché se avesse inteso riconoscere la natura di donazione dell’atto il giurante avrebbe dovuto affermare la circostanza; quindi ha dichiarato che la sentenza di primo grado aveva deciso la causa sulla base di giuramento di esito non univoco.Ha aggiunto che il mancato ammonimento da parte del giudice previsto dall’art. 238 cod. proc. civ. era considerato motivo di nullità da parte della giurisprudenza, citando Cass. 5627/1979. Posti questi dati, la sentenza ha dichiarato che i documenti depositati all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano rilevanti e ammissibili, essendo stati formati successivamente all’iniziodel processo di appello. Dai documenti risultava che nel procedimento penale all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato conferito incarico di trascrivere la conversazione avvenuta tra il notaio rogante Colliani e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il notaio dichiarava che il rimedio della donazione remuneratoria era stato escogitato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per mettere al sicuro il fondo e dichiarava di sapere che il cugino [OSCURATO:PERSONA] si prestava come prestanome fiduciario. In data 18-5-2011 il notaio Colliani era stato sentito a sommarie informazioni dai carabinieri, confermando il contenuto della conversazione telefonica e dichiarando di avere consigliato alla figlia di [OSCURATO:PERSONA] di concludere donazione remuneratoria per sottrarre il fondo alla garanzia dell’ente previdenziale. Sommarie informazioni erano state rese ai Carabinieri anche da Maria RitaVolpe , la quale aveva riferito di avere assistito a una conversazione tra zia e nipote, nel corso della quale i due si erano accordati. La sentenza ha dichiarato che con la produzione dei documenti depositati all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano state acquisit e al processo le prove richieste con la memoria del 21-1-2008, prima ammesse e poi illegittimamente ritenute inammissibili, dalle quali risultava che nella donazione re muneratoria impugnata mancava la necessaria volontà di donare. 3.Con atto notificato il 29-6-2018 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e nel termine di dieci primadell’adunanza in camera di consiglio si è costituita [OSCURATO:PERSONA] quale erede della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], depositandomemoria, procura speciale, certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA], stato di famigliaoriginario, rinuncia all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] da parte del figlioVittorio [OSCURATO:PERSONA] e da parte dei figli di [OSCURATO:PERSONA] e sentenza penale n. 86721/2021 della Corte d’appello di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 238 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 162 c.p.c. e 2738 c.c.” il ricorrente in primo luogo lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato nullo il giuramento prestato da [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che a verbale non risultava l’ammonimento del giudice circa l’importanza morale e le conseguenze penali delle dichiarazioni false, richiamando le pronunce di segno diverso di Cass. 11945/1999 e Cass.7422/2000.Con lo stesso motivo ilricorrente lamenta a nche che la sentenza abbia dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], negando la circostanza di cui al primo capitolo, avevadimostrato di non conoscere il significato della donazione e da ciò abbia dedotto che la decisione del primo giudice fosse fondata su giuramento di esito non equivoco; sostiene che il convenuto, rispondendo negativamente al primo capitolo, aveva soltanto negato che la donazione fosse stata ispirata da gratitudine e, negando le ulteriori circostanze capitolate, aveva reso incontestabile che l’atto di donazione non era simulato; quindi rileva che, ai sensi dell’art. 2738 cod. civ., era precluso un diverso accertamento dei fatti e doveva essere dichiarata vittoriosa la parte che aveva prestato il giuramento. 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione dell’art. 101 c.p.c.” il ricorrente lamenta che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale la causa era stata trattenuta in decisione, il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto documenti nuovi e il Collegio ne aveva consentito la produzione, nonostante l’opposizione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta che la sentenza abbia affermato l’ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori diversi dal giuramento decisorio, relativi alla trascrizione del contenuto di una conversazione e al verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che tali mezzi istruttori erano stati assunti in violazione del principio del contraddittorio, nel corso di indaginiin procedimento penale non definito e senza la partecipazione della difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la produzione del documento allegato alla memoria illustrativa, ulteriore a quelli che attestano la qualità di erede della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA] costituitasi a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l ’art. 372 cod. proc. civ. , nella formulazione precedente e nella formulazione attuale come modificata dall’art. 3 co.27 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 149 che si applica alla fattispecie, consente esclusivamente la produzione di documenti relativi all’ammissibilità. 4.Il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non univoco l’esito del giuramento. La sentenza impugnata ha dichiarato che negare la circostanza di cui al primo capitolo significava avere misconosciuto la dichiarata ragione della donazione, perché se avesse inteso riconoscere la natura di donazione dell’atto il giurante avrebbe dovuto confermare la circostanza; ciò in quanto l’atto di donazione all a clausola n. 2 esplicitamente dichiarava che la donazione era stata fatta per i meriti del donatario,il quale aveva consentito alla donante e alla sua famiglia di abitare gratuitamente da circa quattordici anni in una casa di sua proprietà e avrebbe continuato a farlo per il futuro . La sentenza ha dichiarato che, negando la circostanza, il giurante aveva dimostrato di non conoscere il significato della donazione alla quale aveva partecipato, per cui il giudice di primo grado aveva fondato la decisione della causa su giuramento di esito equivoco. Al contrario, i l ricorrente sostiene che il donante, negando la circostanza di cui al primo capitolo di prova, avevavoluto solo negare che la donazione fosse stata ispirata da gratitudine per la promessa di uso gratuito ‘vita natural durante’ dell’abitazione. Si premetteche le questio ni relative all’ammissibilità delle prove e alla violazione dei limiti legali non sono tra quelle che possono o devono essere esaminate anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. sez. 1 22-1-1975 Rv. 373458-01, con specificoriferimento al giuramento decisorio), per cui nessuna indagine deve essere svolta sull’ammissibilità del giuramento decisorio nella fattispecie.Si considera come nella fattispecie non si ponga questione di valutazione della decisorietà della formula (rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, cfr. Cass. sez. 2 6 agosto 2021 n. 22422, Cass.sez. 1 7- 5- 2014 n. 9831 Rv. 631124 - 01 , Cass. sez. 3 13-11-2009 n.24025 Rv. 610117 - 01 ) e non si ponga neppure questione di valutazione se il giurante abbia apportato modifiche alla formula (pure rientrante nell’ambito dell’apprezzamento del giudice di merito, Cass.sez. 6-2 9-5-2017 n. 11328 Rv. 644179 - 01, Cass. sez.3 3-7-2008 n.18207 Rv. 604862 - 01 ) . Si pon e piuttosto questione di interpretazione dell’esito del giuramento e cioè esclusivamente di verifica an iuratum sit ; l a relativa valutazione è pure rimessa all’apprezzamento del giudice di meritoe nella fattispecie il ricorrente intende censurarlain modo inammissibile ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ., in quanto il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge (cfr. Cass. sez.1 13-10- 2017 n. 24155 Rv. 645538, per tutte). L’apprezzamento del giudice di merito è attualmente sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei limiti posti dall’art. 350 co. 1 n.5 cod. proc. civ. e perciò esclusivamente in caso di anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per essere la motivazione totalmente mancante, o apparente o contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o obiettivamente incomprensibile (Cass. sez. un. 7-4-2014 n. 629830- 01); nessuna delle ipotesi ricorre nella fattispecie, in quanto la motivazione soddisfa ampiamente il minimo costituzionale, avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto equivoco l’esito del giuramento. Ne consegue che non deve neppure essere esaminata l’ulteriore censura svolta dal ricorrente con il primo motivo di impugnazione, in quanto per le ragioni esposte resiste la ratio decidendi relativa all’esito equivoco del giuramento, con la conseguenza che è in concreto irrilevante l’errore eventualmente commessodalla Corte territoriale nel dichiarare la nullità del giuramento per mancanza del preventivo ammonimento al giurante. 5.Il secondo motivo di ricorso è infondato , in quanto la produzione di documenti in appello non ha comportato la violazione del principio del contraddittorio lamentata dal ricorrente. In primo luogo, nella fattispecie si applical’art. 345 co.3 cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dall’art. 46 co. 18 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.69 e in vigore fin o all a modific a successiva (ai sensi dell’art. 58 co. 2 legge 69/2009,in quanto il giudizio di primo grado era pendente alla data del 4-7-2009 dientrata in vigore dell’art. 46 co.18, essendo stata la sentenza di primo grado depositata il 13 - 1 - 2010 ) . S econdo tale disposizionein appello non potevano essere ammessi nuovi documenti, salvo che il Collegio non li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa o la parte dimostrasse di non avere potuto produrli nel giudizio di primo grado e nella fattispecie l a sentenza impugnata ha esaminato i documenti dando atto dell’esistenza di entrambi i presupposti. Infatti, la sentenza ha espressamente d ichiarato (pag.5) che i documenti si erano formati successivamente all’inizio del processo di appelloe ha aggiunto (pag.6) che con la produzione di tali documenti erano acquisite al processo le prove richieste, prima ammesse e poi illegittimamente ritenute inammissibilidal giudice di primo grado . La pronuncia è conforme all’indirizzo diCass. sez. 2 10 - 5 - 2019 n. 12574 Rv. 654179-01,al quale si intende dare continuità, che ha statuito nel senso che, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, era consentita la produzione anche dei documenti formatisi nel corso del giudizio di appello, la cui produzione fosse necessaria in ragione dello sviluppo assunto nel processo, rimanendo preclusa la produzione soltanto dopo che la causa fossestata rimessa in decisione, per cui la produzione n on p oteva essere eseguita in comparsa conclusionale. Nella fattispecie i ricorrenti lamentano che la produzione sia avvenuta all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma ciò non ha comportato la lesione del contraddittorio, in quanto sui documenti le parti hanno potuto dedurre negli atti conclusivi, senza che il ricorrente deduca in quali termini il suo diritto di difesa sia stato concretamenteviolato. Non si pone neppure questione sulla natura dei documenti prodotti, perché gli atti del procedimento penale, valorizzati dalla sentenza impugnata,costituivano prove atipiche , la cui ammissibilità è principio già affermato, anche con riguardo all’art. 101 cod. proc. civ., eche qui si intende confermare . Si richiama Cass. sez. 1 del 6 - 4 - 2023 n. 9507 (Rv. 667489 - 02) , secondo cui ne l vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del suo convincimento anche prove cosiddette atipiche, purchéidonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico -riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato- con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, purraccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all’art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio; si richiama nello stesso senso anche Cass. sez. 3 28-2-2023 n. 5947 (Rv. 667202-02), con specifico riguardo alla prova formatasi nel procedimento penale senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio. 6.Ne consegue che il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del grado, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento