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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 40778/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 3292/2025 CC - 19/11/2025 R.G.N. 24847/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/03/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40778/2025 Roma, lì, 18/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 18 marzo 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 03 aprile 2024, ha disposto la confisca di quattro immobili a lei intestati, in quanto ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto, nel 2023, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, quale indiziato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto ritenuto inserito in articolazioni 'ndranghetiste sin dagli anni '90.

La Corte ha preso atto che la confisca ha avuto ad oggetto quattro fabbricati intestati a [OSCURATO:PERSONA], imputata per il delitto di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 commesso il 17/03/2014.

La provenienza illecita del denaro usato per gli originari acquisti, da parte del [OSCURATO:PERSONA], da un'attività di riciclaggio da lui compiuta, è stata ritenuta dimostrata da intercettazioni e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia; lo stesso [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era stato sottoposto a misura cautelare, nel 2022, per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 648-ter cod. pen.

Il reato di intestazione fittizia, contestato alla [OSCURATO:PERSONA], era stato dichiarato estinto per prescrizione con sentenza emessa in data 26 settembre 2023 ma il Tribunale, rivendicando l'autonomia di valutazione in sede di misure di prevenzione patrimoniale, aveva ugualmente disposto la confisca dei quattro immobili, già sottoposti a sequestro, perché essi, dapprima sede degli uffici della [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore di fatto, in data 17/03/2014 erano stati venduti alla [OSCURATO:PERSONA], al prezzo totale di 168.311,00 euro, con una vendita ritenuta simulata.

Secondo il Tribunale, infatti, gli immobili erano rimasti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], e non vi era la prova della provenienza lecita delle risorse impiegate dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto, né di una loro proporzione con i suoi redditi familiari.

La Corte ha respinto l'appello confermando sia i collegamenti con la criminalità organizzata del [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, sia la fittizietà dell'intestazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei fabbricati confiscati, ritenendola provata dal fatto che il vero organizzatore della loro vendita era stato il [OSCURATO:PERSONA], e che dalle intercettazioni successive alla stipula del contratto risultava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad occuparsi di detti immobili e a disporne autonomamente e non per conto della [OSCURATO:PERSONA], risultando in particolare non vero che, come sostenuto dalla difesa, egli avesse continuato a gestirli solo sotto il profilo amministrativo.

La Corte ha anche ritenuto non provato l'esborso di risorse lecite, da parte della [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto di detti beni.

La Corte, pertanto, ha chiarito che gli immobili sono stati sequestrati e confiscati non sulla base di una ipotetica pericolosità sociale della stessa [OSCURATO:PERSONA] e di suo marito [OSCURATO:PERSONA], ma solo perché ritenuti nella disponibilità del proposto, con riferimento al quale, quindi, ha verificato la sussistenza dei requisiti della correlazione temporale tra il loro acquisto e la pericolosità, e della sproporzione tra le sue disponibilità lecite e il valore dei beni stessi, quest'ultima accertata attraverso la presunzione legale dell'illecita accumulazione patrimoniale da parte di un soggetto socialmente pericoloso, presunzione non superata dal proposto stesso.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 111, comma 6, Cost., 125 cod. proc. pen., 10, 24 e 27 d.lgs. n. 159/2011.

Il decreto viola i principi di diritto della sentenza “Spinelli”, emessa dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite e relativa all'onere probatorio nella confisca di prevenzione, e viola l'art. 125 cod. proc. pen., stante l'assoluta mancanza di una motivazione che renda comprensibile l'iter logico seguito.

Il decreto è errato perché valuta soltanto la disponibilità dei beni in capo al [OSCURATO:PERSONA] e non alla [OSCURATO:PERSONA], come se quest'ultima fosse solo la terza interessata e non la persona a sua volta proposta.

Secondo il criterio dettato dalla predetta sentenza “Spinelli”, la disponibilità del bene da parte del proposto impone di accertare, ai fini della confisca, che quel bene deriva dall'impiego di risorse provenienti dal soggetto pericoloso, e non dall'intestatario formale, mentre se quest'ultimo ha impiegato risorse proprie per l'acquisto del bene, non può essere destinatario del provvedimento di confisca, essendo spezzato il nesso di riferibilità della res al soggetto pericoloso.

Il decreto, poi, è errato nella parte in cui ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia «sufficientemente» provato l'esborso delle somme necessarie per l'acquisto dei quattro fabbricati, sostenendo che la consulenza redatta dalla difesa avrebbe dimostrato che il suo nucleo familiare gode di redditi leciti, ma non che essi siano stati impiegati per l'operazione di acquisto.

Questa motivazione non si correla con l'atto di appello, avendo la consulenza dimostrato che l'acquisto è avvenuto mediante il versamento di assegni circolari per 45.000 euro, provenienti dallo svincolo di due polizze assicurative, sottoscritte molti anni prima dell'acquisto, e mediante l'accollo del mutuo, riportato nello stesso contratto notarile, assolvendo così all'onere probatorio a carico della [OSCURATO:PERSONA].

Ella, infatti, è tenuta solo a provare che il bene non è stato acquistato con i proventi di un'attività illecita o con esborsi sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale, capacità che è stata provata anche quanto alla possibilità di pagare le rate del mutuo, stante lo stipendio da lei percepito quale dipendente pubblica.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché non proposto per violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

Il ricorso avverso il decreto di confisca emesso dalla Corte di appello nel procedimento di prevenzione è consentito solo per violazione di legge, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.

Nel presente caso la ricorrente, pur effettuando anche valutazioni di merito in ordine alla correttezza della motivazione, ha prospettato la violazione sia dell'art. 125 cod. proc. pen., sia della normativa relativa alla confisca di prevenzione, in particolare quanto alla qualità di proposta attribuita a lei stessa e all'onere probatorio a lei spettante; il suo ricorso non appare, pertanto, inammissibile.

2. Il ricorso sostiene che il decreto impugnato ha errato nell'applicare i criteri valutativi dei presupposti per la confisca «come se l'odierna ricorrente, anziché essere proposta, sia terza interessata», e nel trattare la donna, appunto, «quale vera e propria terza interessata».

Tale affermazione non è condivisibile: la Corte di appello ha correttamente interpretato il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale della prevenzione, rilevando che esso, nonostante abbia indicato non solo [OSCURATO:PERSONA] ma anche la [OSCURATO:PERSONA] e suo marito [OSCURATO:PERSONA] come «proposti», ha valutato la sussistenza del presupposto della pericolosità a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], ed ha applicato la confisca ai beni intestati alla [OSCURATO:PERSONA] solo attribuendole la qualità di intestataria fittizia, e perciò terza interessata al provvedimento ablativo.

Il Tribunale, infatti, ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato già dichiarato pericoloso in un diverso procedimento di prevenzione, nel quale sono state anche confiscate varie società a lui riferibili, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] srl, ed ha disposto la confisca anche degli immobili intestati alla [OSCURATO:PERSONA] solo valutando la fondatezza dell'accusa, mossa a lei stessa e al [OSCURATO:PERSONA], di intestazione fittizia di detti beni, in quanto nella disponibilità del proposto.

La confisca, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 159/2011, può essere disposta solo su beni di cui il proposto ha la titolarità o l'effettiva disponibilità, e nel presente caso l'affermazione, contenuta esplicitamente sia nel provvedimento del Tribunale della prevenzione, sia nel decreto della Corte di appello, che i beni confiscati sono nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] esclude la possibilità di una loro confisca a carico della [OSCURATO:PERSONA] quale proposta, anziché quale terza interessata, perché essi sono stati ritenuti non trovarsi nella sua disponibilità, nonostante ne sia la formale intestataria.

Inoltre questa Corte ha stabilito che «La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una actio in rem, restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene» (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604): l'omessa valutazione della pericolosità sociale della [OSCURATO:PERSONA], da parte del Tribunale della prevenzione, che l'ha indicata come proposta solo quale indagata per il delitto di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, conferma la sua qualità di mera terza interessata, destinataria della confisca solo quale intestataria fittizia dei beni in questione.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha valutato la sussistenza dei requisiti della pericolosità sociale, della sproporzione reddituale, della provenienza illecita delle risorse per l'acquisto e del ricadere dell'operazione di acquisto nell'ambito della perimetrazione della pericolosità con riferimento alla persona del [OSCURATO:PERSONA], e non della [OSCURATO:PERSONA], a carico della quale sia il Tribunale della prevenzione, sia il decreto qui impugnato, hanno valutato solo la sussistenza della sua capacità reddituale.

2.1. L'operazione di acquisto sulla base della quale è stato disposto il sequestro, seguito poi dalla confisca, non è, pertanto, quella effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], bensì quella effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], descritta dettagliatamente dalla pag. 10 del decreto impugnato: è da quel momento, infatti, che gli immobili in questione sono entrati nella disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], essendo stata già ritenuta nella sua disponibilità e sottoposta a confisca la srl [OSCURATO:PERSONA], che li acquistò in quella data da [OSCURATO:PERSONA] srl.

2.2. La ricorrente, quale terza interessata, non contesta la sussistenza in relazione al [OSCURATO:PERSONA] dei requisiti che legittimano la confisca dei beni nella sua disponibilità, nel rispetto del principio stabilito da Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300, secondo cui «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto».

Tali requisiti, peraltro, sono stati approfonditamente esaminati nel provvedimento impugnato e in quello emesso dal Tribunale della prevenzione: deve pertanto ritenersi accertato che la [OSCURATO:PERSONA] srl, già proprietaria degli immobili in questione, è una società nella disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], per tale motivo confiscata nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 60/20 R.G.M.P. (così alla pag. 13 del decreto impugnato), che gli immobili sono stati da questa acquistati nel periodo di manifestazione della pericolosità del proposto, e che le risorse economiche utilizzate per l'acquisto derivano da attività illecite.

Il decreto impugnato, pertanto, risulta emesso nel rispetto delle norme relative alla confisca in danno del proposto, essendo stata valutata la sussistenza dei requisiti richiesti.

3. L'elemento contestato dalla ricorrente, pertanto, deve essere individuato nella fittizietà o meno della intestazione a lei stessa degli immobili in questione.

Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dal decreto impugnato, la loro vendita alla ricorrente, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, e quindi dal proposto [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è fittizia, avendo il [OSCURATO:PERSONA] mantenuto sempre la disponibilità degli stessi.

Tale disponibilità risulta ampiamente e logicamente motivata, già nel provvedimento del Tribunale della prevenzione, e poi alle pagg. da 27 a 34 del decreto della Corte di appello, attraverso l'esame di varie intercettazioni effettuate a carico del [OSCURATO:PERSONA] e delle condotte da lui concretamente tenute.

Nelle conversazioni del 21/03/2014 e del 31/03/2014, riportate in breve alle pagine 33 e 34 del decreto impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] manifesta il timore di una ablazione dei propri beni, e fa esplicito riferimento all'avvenuto trasferimento degli immobili in questione, descritti come “l'ufficio” e “l'appartamentino”.

E' significativo che la madre, con cui egli conversa, gli chieda se, nonostante il trasferimento, persista il rischio di una sottrazione: tale frase evidenzia, infatti, la consapevolezza che il loro “trasferimento” era finalizzato esclusivamente ad evitare l'applicazione di misure ablatorie.

Le conversazioni relative all'operazione di vendita di quei beni, riportate alle pagg. 28 e 29, e le dichiarazioni del marito della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dimostrano la totale esclusione della donna da ogni decisione, essendo stata l'operazione concordata solo tra i due uomini.

Inoltre, la motivazione addotta dal [OSCURATO:PERSONA] per la stessa risulta, con evidenza, falsa: secondo l'uomo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva necessità di vendere, mentre egli intendeva fare un investimento, ma tale spiegazione non si concilia con l'avere il [OSCURATO:PERSONA] concesso al [OSCURATO:PERSONA] un prestito di € 20.000 negli stessi giorni, dimostrano così di possedere ampia liquidità (la somma sarebbe stata consegnata, a detta del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza concordarne la restituzione, tanto che quattro anni l'uomo ammise, in un interrogatorio, di non averla ancora restituita) e con le successive modalità di utilizzo degli immobili, avendo la [OSCURATO:PERSONA] concesso in locazione uno o entrambi i fabbricati al canone di soli 4.200 euro l'anno, cifra palesemente insufficiente a consentire una pur minima redditività dell'investimento compiuto.

Le successive operazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], secondo la Corte di appello dimostrano che egli ha mantenuto il possesso degli immobili, dal momento che ne disponeva autonomamente, senza mai interpellare l'intestataria o il marito, e si comportava, nonché appariva all'esterno, come il vero e unico proprietario: il decreto impugnato, come già quello emesso dal Tribunale, hanno sottolineato che il 01/04/2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha locato uno degli immobili (o entrambi) alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C., ma in realtà la locazione era stata già stipulata dal [OSCURATO:PERSONA] pochi giorni prima della vendita, e la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcun coinvolgimento nella decisione di stipulare tale contratto e nella scelta del locatario; l'amministratore del condominio ha ricevuto sempre dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle spese condominiali, e ha ricevuto solo dal [OSCURATO:PERSONA] le informazioni circa la nuova proprietà; in una conversazione del 21/01/2015 è [OSCURATO:PERSONA] che tratta con un possibile acquirente dei predetti immobili, concordandone il prezzo e interessandosi anche dell'ammontare del mutuo residuo (e interrogando il suo collaboratore per accertare che ricordi a chi, in quel momento, essi sono intestati), mentre la [OSCURATO:PERSONA] non viene neppure interpellata per conoscere la sua eventuale intenzione di vendere; il [OSCURATO:PERSONA] ha sempre detenuto le chiavi degli immobili, di cui erano invece privi la [OSCURATO:PERSONA] e suo marito, come accertato al momento del fermo da parte della DIA; il 28/09/2015 uno dei due immobili viene ceduto in locazione al [OSCURATO:PERSONA], il quale poi, personalmente, lo loca ad una diversa società, e in seguito stipula un ulteriore contratto di locazione per l'altro immobile, benché esso sia ancora intestato alla [OSCURATO:PERSONA].

Da questi elementi la Corte di appello, come già il Tribunale della prevenzione, ha ritenuto provato che il [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto solo fittiziamente alla [OSCURATO:PERSONA] i beni che deteneva tramite la [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto ne ha sempre mantenuto la piena disponibilità.

Tale motivazione appare logica e sufficiente, alla luce del fatto che, in questo caso, l'intestazione fittizia non è relativa ad un acquisto originario, compiuto con un soggetto estraneo, ma ad una vendita simulata, in cui l'effettivo passaggio del prezzo pattuito non è verificabile con la necessaria certezza.

Anche la conversazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla [OSCURATO:PERSONA] i suoi dati bancari per poter ricevere il pagamento da parte degli affittuari, evidenziata dalla ricorrente come dimostrazione della effettività della sua proprietà, non è idonea a sovvertire la valutazione della fittizietà della stessa, logicamente derivante dagli elementi indiziari sopra riferiti: l'unico affittuario, in quel momento, era la predetta [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], che versava una cifra molto modesta, e non risulta che nelle altre locazioni, stipulate personalmente dal [OSCURATO:PERSONA], questi abbia curato in identico modo gli interessi della [OSCURATO:PERSONA].

Appare, pertanto, logica la valutazione della Corte di appello, riportata alla pag. 32, secondo cui il versamento dei canoni di locazione in favore della titolare era necessario per non rendere evidente la fittizietà della vendita.

4. La Corte di appello ha altresì affermato la superfluità dell'accertamento del meccanismo attraverso cui il [OSCURATO:PERSONA] continuava a beneficiare anche delle entrate relative a detti immobili, essendo provata con certezza la fittizietà della loro cessione alla [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente contesta la correttezza di tale affermazione, e nega la sussistenza di una prova sufficiente di tale fittizietà, perché non è stata dimostrata la provenienza dal proposto delle somme necessarie per l'acquisto da lei compiuto, né la sua incapacità economica, avendo ella, al contrario, certamente versato la somma di 45.000 euro di sua proprietà e di lecita provenienza, ed avendo altresì dimostrato la propria capacità di pagare le rate del mutuo che si era accollata per il residuo del prezzo.

Le deduzioni della ricorrente si fondano sulla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Ai fini dell'integrazione del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione» (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Rv. 273419) e «la sproporzione tra il valore di un bene o di un'attività economico-finanziaria ed il reddito del terzo intestatario costituisce un indice sintomatico della fittizietà di tale intestazione» (Sez. 6, n. 45110 del 19/07/2017, Rv. 271382).

Tali principi non sono direttamente applicabili nel caso presente in cui, come già evidenziato, non vi è stato l'acquisto del bene da un soggetto estraneo, in riferimento al quale non vi è motivo di ipotizzare una falsa dichiarazione circa l'avvenuto pagamento del prezzo, ma si è trattato della cessione del bene direttamente effettuata dal proposto in favore del suo complice nel delitto di intestazione fittizia, soggetti che hanno un comune interesse a far apparire soddisfatto l'onere del pagamento, potendo perciò simularlo con qualunque modalità.

E' logica, pertanto, la valutazione del significato solo “neutro” del versamento della somma di 45.000 euro, sicuramente proveniente da risorse proprie della ricorrente, e presumibilmente lecite: esso dimostra solo il versamento, davanti al notaio, di un terzo del prezzo concordato, ed è quanto meno singolare che, meno di un mese dopo, il marito della donna riceva in prestito, dallo stesso proposto, la somma di euro 20.000, in seguito mai restituita.

Nel presente caso, infatti, la prova della fittizietà dell'intestazione è data non da elementi quali l'incapacità economica dell'intestatario, la sproporzione dei valori, ovvero la presumibile provenienza dal proposto stesso delle somme impiegate per l'acquisto, ma da indizi gravi, precisi e concordanti circa il mantenimento della disponibilità del bene da parte del proposto, che ha organizzato la simulata vendita ed ha poi continuato a gestire e utilizzare gli immobili quale proprietario, nei suoi rapporti con l'amministratore del condominio, con i possibili acquirenti e con i vari locatari, addirittura da lui stesso scelti, agendo senza alcun coinvolgimento della ricorrente, condotta che legittima la valutazione della consapevolezza di quest'ultima circa la fittizietà della propria intestazione, e la finalità di essa.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il decreto impugnato non appare in contrasto con le norme relative alla confiscabilità dei beni fittiziamente intestati a terzi, ma risultanti nella disponibilità del proposto.

Esso, infatti, ha valutato approfonditamente e in modo rigoroso la fittizietà dell'intestazione degli immobili alla ricorrente, individuando gli elementi dotati di gravità, precisione e concordanza che la provano, così conformandosi al principio di questa Corte, secondo cui «In tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare» (Sez. 2, n. 35628 del 23/06/2004, Rv. 229726).

La Corte di appello, peraltro, ha affermato anche, alla pag. 33, la mancanza di prova della effettiva disponibilità economica da parte della ricorrente, in misura idonea per effettuare l'acquisto degli immobili in questione, o quanto meno la mancata indicazione della correlazione tra le entrate lecite della famiglia e l'acquisto stesso, ribadendo l'insufficienza della consulenza svolta e della documentazione depositata, come valutato già dal Tribunale della prevenzione.

5. Deve altresì escludersi la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., stante la logicità, congruità e completezza della motivazione.

I vizi della motivazione possono integrare la violazione di legge, unico vizio censurabile, in questa procedura, con il ricorso per cassazione, solo quando siano «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv. 269296; vedi anche Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

La valutazione sopra effettuata impone di escludere l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ovvero l'impossibilità di comprendere l'iter argomentativo del decreto impugnato.

Il ricorso proposto, pertanto, anche sotto questo profilo deve dichiarato infondato.

La motivazione non può essere ritenuta inesistente o meramente apparente neppure nella parte, seppur breve, relativa alla valutazione della mancanza di prova della legittima provenienza dalla ricorrente delle somme impiegate per l'acquisto.

La Corte d'appello, analogamente al Tribunale, ha motivato che tale prova è stata fornita solo in relazione alla somma di 45.000 euro, ma è mancata una idonea allegazione degli elementi fattuali indicativi dell'assenza di sproporzione e della capacità di far fronte all'integrale pagamento del prezzo: tale motivazione è conforme alla legge e alla giurisprudenza di legittimità, dal momento che questa Corte esclude che gravi sul terzo, ritenuto intestatario fittizio, uno specifico onere probatorio circa la propria capacità reddituale, ma gli attribuisce un onere di allegazione (vedi Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Rv. 283979; Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Rv. 272703).

Il ricorso avverso questa parte della motivazione, pertanto, lamenta di fatto una mera carenza o illogicità della stessa, cioè un vizio non prospettabile in cassazione, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 3292/2025 CC - 19/11/2025 R.G.N. 24847/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/03/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40778/2025 Roma, lì, 18/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 18 marzo 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 03 aprile 2024, ha disposto la confisca di quattro immobili a lei intestati, in quanto ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], soggetto sottoposto, nel 2023, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, quale indiziato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto ritenuto inserito in articolazioni 'ndranghetiste sin dagli anni '90. La Corte ha preso atto che la confisca ha avuto ad oggetto quattro fabbricati intestati a [OSCURATO:PERSONA], imputata per il delitto di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 commesso il 17/03/2014. La provenienza illecita del denaro usato per gli originari acquisti, da parte del [OSCURATO:PERSONA], da un'attività di riciclaggio da lui compiuta, è stata ritenuta dimostrata da intercettazioni e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia; lo stesso [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era stato sottoposto a misura cautelare, nel 2022, per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 648-ter cod. pen. Il reato di intestazione fittizia, contestato alla [OSCURATO:PERSONA], era stato dichiarato estinto per prescrizione con sentenza emessa in data 26 settembre 2023 ma il Tribunale, rivendicando l'autonomia di valutazione in sede di misure di prevenzione patrimoniale, aveva ugualmente disposto la confisca dei quattro immobili, già sottoposti a sequestro, perché essi, dapprima sede degli uffici della [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui [OSCURATO:PERSONA] era l'amministratore di fatto, in data 17/03/2014 erano stati venduti alla [OSCURATO:PERSONA], al prezzo totale di 168.311,00 euro, con una vendita ritenuta simulata. Secondo il Tribunale, infatti, gli immobili erano rimasti nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], e non vi era la prova della provenienza lecita delle risorse impiegate dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto, né di una loro proporzione con i suoi redditi familiari. La Corte ha respinto l'appello confermando sia i collegamenti con la criminalità organizzata del [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, sia la fittizietà dell'intestazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei fabbricati confiscati, ritenendola provata dal fatto che il vero organizzatore della loro vendita era stato il [OSCURATO:PERSONA], e che dalle intercettazioni successive alla stipula del contratto risultava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad occuparsi di detti immobili e a disporne autonomamente e non per conto della [OSCURATO:PERSONA], risultando in particolare non vero che, come sostenuto dalla difesa, egli avesse continuato a gestirli solo sotto il profilo amministrativo. La Corte ha anche ritenuto non provato l'esborso di risorse lecite, da parte della [OSCURATO:PERSONA], per l'acquisto di detti beni. La Corte, pertanto, ha chiarito che gli immobili sono stati sequestrati e confiscati non sulla base di una ipotetica pericolosità sociale della stessa [OSCURATO:PERSONA] e di suo marito [OSCURATO:PERSONA], ma solo perché ritenuti nella disponibilità del proposto, con riferimento al quale, quindi, ha verificato la sussistenza dei requisiti della correlazione temporale tra il loro acquisto e la pericolosità, e della sproporzione tra le sue disponibilità lecite e il valore dei beni stessi, quest'ultima accertata attraverso la presunzione legale dell'illecita accumulazione patrimoniale da parte di un soggetto socialmente pericoloso, presunzione non superata dal proposto stesso. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 111, comma 6, Cost., 125 cod. proc. pen., 10, 24 e 27 d.lgs. n. 159/2011. Il decreto viola i principi di diritto della sentenza “Spinelli”, emessa dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite e relativa all'onere probatorio nella confisca di prevenzione, e viola l'art. 125 cod. proc. pen., stante l'assoluta mancanza di una motivazione che renda comprensibile l'iter logico seguito. Il decreto è errato perché valuta soltanto la disponibilità dei beni in capo al [OSCURATO:PERSONA] e non alla [OSCURATO:PERSONA], come se quest'ultima fosse solo la terza interessata e non la persona a sua volta proposta. Secondo il criterio dettato dalla predetta sentenza “Spinelli”, la disponibilità del bene da parte del proposto impone di accertare, ai fini della confisca, che quel bene deriva dall'impiego di risorse provenienti dal soggetto pericoloso, e non dall'intestatario formale, mentre se quest'ultimo ha impiegato risorse proprie per l'acquisto del bene, non può essere destinatario del provvedimento di confisca, essendo spezzato il nesso di riferibilità della res al soggetto pericoloso. Il decreto, poi, è errato nella parte in cui ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia «sufficientemente» provato l'esborso delle somme necessarie per l'acquisto dei quattro fabbricati, sostenendo che la consulenza redatta dalla difesa avrebbe dimostrato che il suo nucleo familiare gode di redditi leciti, ma non che essi siano stati impiegati per l'operazione di acquisto. Questa motivazione non si correla con l'atto di appello, avendo la consulenza dimostrato che l'acquisto è avvenuto mediante il versamento di assegni circolari per 45.000 euro, provenienti dallo svincolo di due polizze assicurative, sottoscritte molti anni prima dell'acquisto, e mediante l'accollo del mutuo, riportato nello stesso contratto notarile, assolvendo così all'onere probatorio a carico della [OSCURATO:PERSONA]. Ella, infatti, è tenuta solo a provare che il bene non è stato acquistato con i proventi di un'attività illecita o con esborsi sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale, capacità che è stata provata anche quanto alla possibilità di pagare le rate del mutuo, stante lo stipendio da lei percepito quale dipendente pubblica. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché non proposto per violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Il ricorso avverso il decreto di confisca emesso dalla Corte di appello nel procedimento di prevenzione è consentito solo per violazione di legge, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Nel presente caso la ricorrente, pur effettuando anche valutazioni di merito in ordine alla correttezza della motivazione, ha prospettato la violazione sia dell'art. 125 cod. proc. pen., sia della normativa relativa alla confisca di prevenzione, in particolare quanto alla qualità di proposta attribuita a lei stessa e all'onere probatorio a lei spettante; il suo ricorso non appare, pertanto, inammissibile. 2. Il ricorso sostiene che il decreto impugnato ha errato nell'applicare i criteri valutativi dei presupposti per la confisca «come se l'odierna ricorrente, anziché essere proposta, sia terza interessata», e nel trattare la donna, appunto, «quale vera e propria terza interessata». Tale affermazione non è condivisibile: la Corte di appello ha correttamente interpretato il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale della prevenzione, rilevando che esso, nonostante abbia indicato non solo [OSCURATO:PERSONA] ma anche la [OSCURATO:PERSONA] e suo marito [OSCURATO:PERSONA] come «proposti», ha valutato la sussistenza del presupposto della pericolosità a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], ed ha applicato la confisca ai beni intestati alla [OSCURATO:PERSONA] solo attribuendole la qualità di intestataria fittizia, e perciò terza interessata al provvedimento ablativo. Il Tribunale, infatti, ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato già dichiarato pericoloso in un diverso procedimento di prevenzione, nel quale sono state anche confiscate varie società a lui riferibili, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] srl, ed ha disposto la confisca anche degli immobili intestati alla [OSCURATO:PERSONA] solo valutando la fondatezza dell'accusa, mossa a lei stessa e al [OSCURATO:PERSONA], di intestazione fittizia di detti beni, in quanto nella disponibilità del proposto. La confisca, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 159/2011, può essere disposta solo su beni di cui il proposto ha la titolarità o l'effettiva disponibilità, e nel presente caso l'affermazione, contenuta esplicitamente sia nel provvedimento del Tribunale della prevenzione, sia nel decreto della Corte di appello, che i beni confiscati sono nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] esclude la possibilità di una loro confisca a carico della [OSCURATO:PERSONA] quale proposta, anziché quale terza interessata, perché essi sono stati ritenuti non trovarsi nella sua disponibilità, nonostante ne sia la formale intestataria. Inoltre questa Corte ha stabilito che «La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una actio in rem, restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene» (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604): l'omessa valutazione della pericolosità sociale della [OSCURATO:PERSONA], da parte del Tribunale della prevenzione, che l'ha indicata come proposta solo quale indagata per il delitto di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992, conferma la sua qualità di mera terza interessata, destinataria della confisca solo quale intestataria fittizia dei beni in questione. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha valutato la sussistenza dei requisiti della pericolosità sociale, della sproporzione reddituale, della provenienza illecita delle risorse per l'acquisto e del ricadere dell'operazione di acquisto nell'ambito della perimetrazione della pericolosità con riferimento alla persona del [OSCURATO:PERSONA], e non della [OSCURATO:PERSONA], a carico della quale sia il Tribunale della prevenzione, sia il decreto qui impugnato, hanno valutato solo la sussistenza della sua capacità reddituale. 2.1. L'operazione di acquisto sulla base della quale è stato disposto il sequestro, seguito poi dalla confisca, non è, pertanto, quella effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], bensì quella effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], descritta dettagliatamente dalla pag. 10 del decreto impugnato: è da quel momento, infatti, che gli immobili in questione sono entrati nella disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], essendo stata già ritenuta nella sua disponibilità e sottoposta a confisca la srl [OSCURATO:PERSONA], che li acquistò in quella data da [OSCURATO:PERSONA] srl. 2.2. La ricorrente, quale terza interessata, non contesta la sussistenza in relazione al [OSCURATO:PERSONA] dei requisiti che legittimano la confisca dei beni nella sua disponibilità, nel rispetto del principio stabilito da Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300, secondo cui «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto». Tali requisiti, peraltro, sono stati approfonditamente esaminati nel provvedimento impugnato e in quello emesso dal Tribunale della prevenzione: deve pertanto ritenersi accertato che la [OSCURATO:PERSONA] srl, già proprietaria degli immobili in questione, è una società nella disponibilità del proposto [OSCURATO:PERSONA], per tale motivo confiscata nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 60/20 R.G.M.P. (così alla pag. 13 del decreto impugnato), che gli immobili sono stati da questa acquistati nel periodo di manifestazione della pericolosità del proposto, e che le risorse economiche utilizzate per l'acquisto derivano da attività illecite. Il decreto impugnato, pertanto, risulta emesso nel rispetto delle norme relative alla confisca in danno del proposto, essendo stata valutata la sussistenza dei requisiti richiesti. 3. L'elemento contestato dalla ricorrente, pertanto, deve essere individuato nella fittizietà o meno della intestazione a lei stessa degli immobili in questione. Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dal decreto impugnato, la loro vendita alla ricorrente, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, e quindi dal proposto [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è fittizia, avendo il [OSCURATO:PERSONA] mantenuto sempre la disponibilità degli stessi. Tale disponibilità risulta ampiamente e logicamente motivata, già nel provvedimento del Tribunale della prevenzione, e poi alle pagg. da 27 a 34 del decreto della Corte di appello, attraverso l'esame di varie intercettazioni effettuate a carico del [OSCURATO:PERSONA] e delle condotte da lui concretamente tenute. Nelle conversazioni del 21/03/2014 e del 31/03/2014, riportate in breve alle pagine 33 e 34 del decreto impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] manifesta il timore di una ablazione dei propri beni, e fa esplicito riferimento all'avvenuto trasferimento degli immobili in questione, descritti come “l'ufficio” e “l'appartamentino”. E' significativo che la madre, con cui egli conversa, gli chieda se, nonostante il trasferimento, persista il rischio di una sottrazione: tale frase evidenzia, infatti, la consapevolezza che il loro “trasferimento” era finalizzato esclusivamente ad evitare l'applicazione di misure ablatorie. Le conversazioni relative all'operazione di vendita di quei beni, riportate alle pagg. 28 e 29, e le dichiarazioni del marito della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dimostrano la totale esclusione della donna da ogni decisione, essendo stata l'operazione concordata solo tra i due uomini. Inoltre, la motivazione addotta dal [OSCURATO:PERSONA] per la stessa risulta, con evidenza, falsa: secondo l'uomo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva necessità di vendere, mentre egli intendeva fare un investimento, ma tale spiegazione non si concilia con l'avere il [OSCURATO:PERSONA] concesso al [OSCURATO:PERSONA] un prestito di € 20.000 negli stessi giorni, dimostrano così di possedere ampia liquidità (la somma sarebbe stata consegnata, a detta del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza concordarne la restituzione, tanto che quattro anni l'uomo ammise, in un interrogatorio, di non averla ancora restituita) e con le successive modalità di utilizzo degli immobili, avendo la [OSCURATO:PERSONA] concesso in locazione uno o entrambi i fabbricati al canone di soli 4.200 euro l'anno, cifra palesemente insufficiente a consentire una pur minima redditività dell'investimento compiuto. Le successive operazioni effettuate dal [OSCURATO:PERSONA], secondo la Corte di appello dimostrano che egli ha mantenuto il possesso degli immobili, dal momento che ne disponeva autonomamente, senza mai interpellare l'intestataria o il marito, e si comportava, nonché appariva all'esterno, come il vero e unico proprietario: il decreto impugnato, come già quello emesso dal Tribunale, hanno sottolineato che il 01/04/2014 la [OSCURATO:PERSONA] ha locato uno degli immobili (o entrambi) alla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C., ma in realtà la locazione era stata già stipulata dal [OSCURATO:PERSONA] pochi giorni prima della vendita, e la [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto alcun coinvolgimento nella decisione di stipulare tale contratto e nella scelta del locatario; l'amministratore del condominio ha ricevuto sempre dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle spese condominiali, e ha ricevuto solo dal [OSCURATO:PERSONA] le informazioni circa la nuova proprietà; in una conversazione del 21/01/2015 è [OSCURATO:PERSONA] che tratta con un possibile acquirente dei predetti immobili, concordandone il prezzo e interessandosi anche dell'ammontare del mutuo residuo (e interrogando il suo collaboratore per accertare che ricordi a chi, in quel momento, essi sono intestati), mentre la [OSCURATO:PERSONA] non viene neppure interpellata per conoscere la sua eventuale intenzione di vendere; il [OSCURATO:PERSONA] ha sempre detenuto le chiavi degli immobili, di cui erano invece privi la [OSCURATO:PERSONA] e suo marito, come accertato al momento del fermo da parte della DIA; il 28/09/2015 uno dei due immobili viene ceduto in locazione al [OSCURATO:PERSONA], il quale poi, personalmente, lo loca ad una diversa società, e in seguito stipula un ulteriore contratto di locazione per l'altro immobile, benché esso sia ancora intestato alla [OSCURATO:PERSONA]. Da questi elementi la Corte di appello, come già il Tribunale della prevenzione, ha ritenuto provato che il [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto solo fittiziamente alla [OSCURATO:PERSONA] i beni che deteneva tramite la [OSCURATO:PERSONA] srl, in quanto ne ha sempre mantenuto la piena disponibilità. Tale motivazione appare logica e sufficiente, alla luce del fatto che, in questo caso, l'intestazione fittizia non è relativa ad un acquisto originario, compiuto con un soggetto estraneo, ma ad una vendita simulata, in cui l'effettivo passaggio del prezzo pattuito non è verificabile con la necessaria certezza. Anche la conversazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] chiede alla [OSCURATO:PERSONA] i suoi dati bancari per poter ricevere il pagamento da parte degli affittuari, evidenziata dalla ricorrente come dimostrazione della effettività della sua proprietà, non è idonea a sovvertire la valutazione della fittizietà della stessa, logicamente derivante dagli elementi indiziari sopra riferiti: l'unico affittuario, in quel momento, era la predetta [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], che versava una cifra molto modesta, e non risulta che nelle altre locazioni, stipulate personalmente dal [OSCURATO:PERSONA], questi abbia curato in identico modo gli interessi della [OSCURATO:PERSONA]. Appare, pertanto, logica la valutazione della Corte di appello, riportata alla pag. 32, secondo cui il versamento dei canoni di locazione in favore della titolare era necessario per non rendere evidente la fittizietà della vendita. 4. La Corte di appello ha altresì affermato la superfluità dell'accertamento del meccanismo attraverso cui il [OSCURATO:PERSONA] continuava a beneficiare anche delle entrate relative a detti immobili, essendo provata con certezza la fittizietà della loro cessione alla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente contesta la correttezza di tale affermazione, e nega la sussistenza di una prova sufficiente di tale fittizietà, perché non è stata dimostrata la provenienza dal proposto delle somme necessarie per l'acquisto da lei compiuto, né la sua incapacità economica, avendo ella, al contrario, certamente versato la somma di 45.000 euro di sua proprietà e di lecita provenienza, ed avendo altresì dimostrato la propria capacità di pagare le rate del mutuo che si era accollata per il residuo del prezzo. Le deduzioni della ricorrente si fondano sulla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Ai fini dell'integrazione del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione» (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Rv. 273419) e «la sproporzione tra il valore di un bene o di un'attività economico-finanziaria ed il reddito del terzo intestatario costituisce un indice sintomatico della fittizietà di tale intestazione» (Sez. 6, n. 45110 del 19/07/2017, Rv. 271382). Tali principi non sono direttamente applicabili nel caso presente in cui, come già evidenziato, non vi è stato l'acquisto del bene da un soggetto estraneo, in riferimento al quale non vi è motivo di ipotizzare una falsa dichiarazione circa l'avvenuto pagamento del prezzo, ma si è trattato della cessione del bene direttamente effettuata dal proposto in favore del suo complice nel delitto di intestazione fittizia, soggetti che hanno un comune interesse a far apparire soddisfatto l'onere del pagamento, potendo perciò simularlo con qualunque modalità. E' logica, pertanto, la valutazione del significato solo “neutro” del versamento della somma di 45.000 euro, sicuramente proveniente da risorse proprie della ricorrente, e presumibilmente lecite: esso dimostra solo il versamento, davanti al notaio, di un terzo del prezzo concordato, ed è quanto meno singolare che, meno di un mese dopo, il marito della donna riceva in prestito, dallo stesso proposto, la somma di euro 20.000, in seguito mai restituita. Nel presente caso, infatti, la prova della fittizietà dell'intestazione è data non da elementi quali l'incapacità economica dell'intestatario, la sproporzione dei valori, ovvero la presumibile provenienza dal proposto stesso delle somme impiegate per l'acquisto, ma da indizi gravi, precisi e concordanti circa il mantenimento della disponibilità del bene da parte del proposto, che ha organizzato la simulata vendita ed ha poi continuato a gestire e utilizzare gli immobili quale proprietario, nei suoi rapporti con l'amministratore del condominio, con i possibili acquirenti e con i vari locatari, addirittura da lui stesso scelti, agendo senza alcun coinvolgimento della ricorrente, condotta che legittima la valutazione della consapevolezza di quest'ultima circa la fittizietà della propria intestazione, e la finalità di essa. Anche sotto questo profilo, pertanto, il decreto impugnato non appare in contrasto con le norme relative alla confiscabilità dei beni fittiziamente intestati a terzi, ma risultanti nella disponibilità del proposto. Esso, infatti, ha valutato approfonditamente e in modo rigoroso la fittizietà dell'intestazione degli immobili alla ricorrente, individuando gli elementi dotati di gravità, precisione e concordanza che la provano, così conformandosi al principio di questa Corte, secondo cui «In tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare» (Sez. 2, n. 35628 del 23/06/2004, Rv. 229726). La Corte di appello, peraltro, ha affermato anche, alla pag. 33, la mancanza di prova della effettiva disponibilità economica da parte della ricorrente, in misura idonea per effettuare l'acquisto degli immobili in questione, o quanto meno la mancata indicazione della correlazione tra le entrate lecite della famiglia e l'acquisto stesso, ribadendo l'insufficienza della consulenza svolta e della documentazione depositata, come valutato già dal Tribunale della prevenzione. 5. Deve altresì escludersi la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., stante la logicità, congruità e completezza della motivazione. I vizi della motivazione possono integrare la violazione di legge, unico vizio censurabile, in questa procedura, con il ricorso per cassazione, solo quando siano «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv. 269296; vedi anche Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). La valutazione sopra effettuata impone di escludere l'assenza o la mera apparenza della motivazione, ovvero l'impossibilità di comprendere l'iter argomentativo del decreto impugnato. Il ricorso proposto, pertanto, anche sotto questo profilo deve dichiarato infondato. La motivazione non può essere ritenuta inesistente o meramente apparente neppure nella parte, seppur breve, relativa alla valutazione della mancanza di prova della legittima provenienza dalla ricorrente delle somme impiegate per l'acquisto. La Corte d'appello, analogamente al Tribunale, ha motivato che tale prova è stata fornita solo in relazione alla somma di 45.000 euro, ma è mancata una idonea allegazione degli elementi fattuali indicativi dell'assenza di sproporzione e della capacità di far fronte all'integrale pagamento del prezzo: tale motivazione è conforme alla legge e alla giurisprudenza di legittimità, dal momento che questa Corte esclude che gravi sul terzo, ritenuto intestatario fittizio, uno specifico onere probatorio circa la propria capacità reddituale, ma gli attribuisce un onere di allegazione (vedi Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Rv. 283979; Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017, dep. 2018, Rv. 272703). Il ricorso avverso questa parte della motivazione, pertanto, lamenta di fatto una mera carenza o illogicità della stessa, cioè un vizio non prospettabile in cassazione, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 40778/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris