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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21777/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];99/RG. 39706 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] .0 Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di falsa testimonianza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA Le censure difensive attengono esclusivamente a questioni in fatto che richiedono valutazioni alternative ed in merito delle fonti di prova che sono precluse a questa Corte alla luce della non manifesta illogicità degli argomenti adottati dalla sentenza impugnata che per accertare la sussistenza del reato ha preso in esame anche prove di natura documentale, come risulta alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata.

Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.MLa Consiglief1estensora [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] stanzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];99/RG. 39706 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] .0 Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di falsa testimonianza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA Le censure difensive attengono esclusivamente a questioni in fatto che richiedono valutazioni alternative ed in merito delle fonti di prova che sono precluse a questa Corte alla luce della non manifesta illogicità degli argomenti adottati dalla sentenza impugnata che per accertare la sussistenza del reato ha preso in esame anche prove di natura documentale, come risulta alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara in P.Q.MLa Consiglief1estensora [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] stanzo
Sentenza Cassazione n. 21777/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris