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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 18029/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26134/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’UMBRIA - [OSCURATO:PERSONA] n. 186/2016depositata il 19/04/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.ANGELUCCI Antonello, di professione geometra, all'esito di attività istruttoria intrapresa in seguito ad invito ad esibire documentazione contabile, veniva attinto da due avvisi di accertamento: - l'avviso n.

T3N011002595/2013 per l'anno 2008, contenente rilievi relativi a sottofatturazione di prestazioni ed indebita deduzione di costi; - l'avviso n.

T3N011002599/2013 per l'anno 2009, contenente rilievi analoghi ed in particolare i seguenti: -- lett. b), quanto ad indebita deduzione del costo di cui alla fattura n. 61 del 31/12/2009, emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , per saggi ed indagini strutturali presso i cantieri del contribuente, in ragione di euro 8.000, ed indebita detrazione della relativa iva in ragione di euro 1.600; --lett. c), --- quanto ad indebita deduzione del costo di euro 4.000 documentato dalla fattura n. 26 del 30/06/2009, parimenti emessa da [OSCURATO:PERSONA], per lavori di sgombero e ripulitura di un immobile, sul presupposto che il costo, avendo accresciuto il valore dello stesso, avrebbe dovuto essere sottoposto a procedura di ammortamento; --- quan to ad indebita deduzione del 100% del costo documentato dalla fattura n. 54 del 10/11/2009,parimenti emessa da [OSCURATO:PERSONA], per lavori di riparazione di tubazioni e reti idriche, sul presupposto che il contribuente, siccome proprietario soltanto del 50% del relativo immobile, poteva dedurre il costo entro corrispondente limite.

Il procedimento di adesione si concludeva negativamente.

Anche la proposta di mediazione formulata dall'Ufficio non produceva esito.

2. La CTP di Perugia, con sentenza n. 126/2/15 depositata il 24 marzo 2015, così decideva (cfr., testualmente, p. 4 del controricorso): […] constatata la piena legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, tutti i rilievi effettuati dall'Agenzia sono adeguatamente supportati e giuridicamentefondati ad eccezione: -di quelli sul riconoscimento della fattura n. 54 del 10/01/2009 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., essendo chiaro c[om]e il costo sia stato sostenuto interamente da parte ricorrente, della quota di ammortamento di euro 318,21 anziché di euro 1.258,64 […]; -relativamente, altresì, alla sottofatturazione di alcune pratiche […].

3. Il contribuente proponeva appello quanto ai punti di soccombenza.

L’Ufficio controdeduceva e proponeva a sua volta appello incidentale quanto ai punti di soccombenza.

3.1. La CTR, con la sentenza impugnata, per quanto in questa sede di residuo interesse, così statuiva: Accoglie parzialmente l’appello principale e l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate nei termini di cui in motivazione, in motivazione osservando: Rilievo b) [dell’avviso 2009]] –Viene contestato il costo di euro 8.000 oltre iva di cui alla fattura emessa dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la descrizione “saggi per indagini strutturali presso i Vs. cantieri”, in assenza di prova certa del pagamento nell'anno.

Il contribuente ha prodotto in proposito solo una matrice di assegno di importo inferiore (euro 5.800) che sarebbe stato consegnato all'amministratrice della [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la differenza sarebbe stata pagata in contanti.

Si conferma la legittimità del rilievo, in considerazione del fatto che la matrice dell'assegno non prova nulla, in mancanza peraltro anche dell'estratto conto bancario per eventuali riscontri.

Inoltre, poiché la contestazione riguardava la mancanza di prova di pagamento nell'anno, è irrilevante la dimostrazione dell'effettività delle prestazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA].

Rilievo c) [dell’avviso 2009]] –Viene contestato il costo di euro 4.000 di cui alla fattura n. 61/2009 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per lavori di “sgombero e ripulitura di porzione di immobile”, in quanto secondo l’Agenzia si tratterebbe di manutenzione straordinaria soggetta ad ammortamento.

Il contribuente ha dedotto che si tratta al contrario di lavori di manutenzione ordinaria necessari per mantenere in efficienza l'immobile, ma non viene fornito alcun elemento a sostegno di quanto dedotto; poiché grava sul contribuente l'onere di documentare adeguatamente il costo, si conferma la legittimità del recupero.

Con lo stesso rilievo c) viene contestato anche il costo del 50% di complessivi euro 2.000 più iva di cui alla fattura n. 54/2009 emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] per lavori di riparazione di tubazione idrica […]. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto sul punto il ricorso del contribuente, ritenendo dimostrato il fatto che la fattura è stata pagata con assegno integralmente dall'Angelucci.

Sul punto si deve accogliere l'appello incidentale dell’Agenzia delle entrate: infatti la circostanza del sostenimento della spesa per intero da parte del comproprietario non legittima la deduzione del costo per intero […].

In riforma sul punto della sentenza impugnata si conferma l'integrale legittimità del rilievo c) dell'avviso di accertamento 2009.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Il contribuente altresì deposita, in via telematica, addì 24 maggio 2023, memoria illustrativa, recante la data del giorno precedente.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo e controverso, in relazione al rilievo b) dell'annualità 2009.

1.1. “Sostiene l’A.F. che la fattura n. 61 del 2009 dell'importo di euro 8.000 oltre iva […] non sarebbe deducibile in mancanza di prova certa di pagamento.

In verità il pagamento della fattura in oggetto è stato ampiamente provato e dimostrato nel corso del procedimento ed è avvenuto, in parte, mediante assegno bancario […] dell'importo di euro 5.800 […], consegnato dal signor Angelucci all'amministratore della [OSCURATO:PERSONA], signora D'[OSCURATO:PERSONA], in acconto sui lavori da effettuarsi.

Il saldo di tale fattura è avvenuto mediante versamenti in contanti nel corso dei lavori […], come emerge dagli estratti conto depositati […].

All'esito dei pagamenti e prima della fine dell'anno di esercizio in cui i pagamenti medesimi sono stati effettuati, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la fattura n. 61 del 31/12/2009.

Il giudice di secondo grado ha completamente ignorato i fatti esposti e le prove documentali […].

In verità, la scrivente difesa ha depositato, oltre alla matrice dell'assegno cui la sentenza fa riferimento, anche il relativo estratto-conto da cui si evince il relativo addebito; inoltre, per completezza di prova, si è proceduto al deposito di copia dell'assegno in questione fronte/retro da cui si evince che l'assegno è stato incassato direttamente dalla signora D’[OSCURATO:PERSONA]”.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: “Art. 360, n. 5, c.p.c. - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al ‘rilievo c)’ dell'annualità 2009.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 102 comma VI del TUIR”.

2.1. “Preliminarmente […] si evidenzia l'errore materiale in cui è incorso il giudice di secondo grado laddove ha indicato la fattura n. 61/2009 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] […,] quando, invece, la fattura di riferimento è la n. 26/2009”.

“L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la spesa relativa alla fattura 26/2009 [avrebbe dovuto] essere ammortizzata, quindi portata ad incremento del costo del bene.

Viceversa, la scrivente difesa ha eccepito che si tratta di spese di sgombero e ripulitura, spese con caratteristiche ordinarie, finalizzati a mantenere il cespite in buono stato di funzionamento […].

A sostegno di tale tesi la difesa dell’Angelucci ha depositato il doc. n. 4 del fascicolo di integrazione documentale depositato in data 16/09/2014.

Trattasi di numero 4 fotografie in cui viene documentato lo stato dei locali di proprietà dell’Angelucci prima di effettuare i lavori di ripulitura e sgombero dell'immobil[e].

Inoltre, a sostegno della tesi del contribuente, vi è l'oggetto della fattura che espressamente fa riferimento a ‘lavori di sgombero e ripulitura’ e, quindi, a lavori di ordinaria amministrazione”.

La sentenza impugnata ignora i fatti dedotti.

“Inoltre, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 comma VI del TUIR che, come è noto, distingue le spese di manutenzione in spese di ordinaria e spese di straordinaria amministrazione […].

Avendo la scrivente difesa dimostrato a mezzo produzione delle fotografie indicate che confermano l'oggetto della fattura che questa aveva ad oggetto spese di ordinaria amministrazione, la sentenza ha violato la norma indicata”.

3. A fronte di quanto precede, con la richiamata memoria illustrativa, il difensore del contribuente: - d à “atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia in oggetto ai sensi dell’art. 6 e 7 comma 2 del D.L. 23/10/2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17/12/2018,n. 136”; - deposita le domande di definizi one , riguardanti i due anni di imposta oggetto di ricorso, con la prova dei pagamenti, previsti , quanto al 2008, in unica soluzione e, quanto al 2009, in venti rate trimestrali a partire dal 31/05/2019, sinora regolarmente onorate, residuando da saldare quelle con scadenza 31/05/2023, 31/08/2023, 30/11/2023 e 27/02/2024; - indi insta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

4. Considerato, dunque, che il contribuente comprova l’avvenuto pagamento dell’intero per il 2008 e della prima rata del dovuto per il 2009 e rilevato esser e ormai ampiamente decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo.

5. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26134/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’UMBRIA - [OSCURATO:PERSONA] n. 186/2016depositata il 19/04/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.ANGELUCCI Antonello, di professione geometra, all'esito di attività istruttoria intrapresa in seguito ad invito ad esibire documentazione contabile, veniva attinto da due avvisi di accertamento: - l'avviso n. T3N011002595/2013 per l'anno 2008, contenente rilievi relativi a sottofatturazione di prestazioni ed indebita deduzione di costi; - l'avviso n. T3N011002599/2013 per l'anno 2009, contenente rilievi analoghi ed in particolare i seguenti: -- lett. b), quanto ad indebita deduzione del costo di cui alla fattura n. 61 del 31/12/2009, emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , per saggi ed indagini strutturali presso i cantieri del contribuente, in ragione di euro 8.000, ed indebita detrazione della relativa iva in ragione di euro 1.600; --lett. c), --- quanto ad indebita deduzione del costo di euro 4.000 documentato dalla fattura n. 26 del 30/06/2009, parimenti emessa da [OSCURATO:PERSONA], per lavori di sgombero e ripulitura di un immobile, sul presupposto che il costo, avendo accresciuto il valore dello stesso, avrebbe dovuto essere sottoposto a procedura di ammortamento; --- quan to ad indebita deduzione del 100% del costo documentato dalla fattura n. 54 del 10/11/2009,parimenti emessa da [OSCURATO:PERSONA], per lavori di riparazione di tubazioni e reti idriche, sul presupposto che il contribuente, siccome proprietario soltanto del 50% del relativo immobile, poteva dedurre il costo entro corrispondente limite. Il procedimento di adesione si concludeva negativamente. Anche la proposta di mediazione formulata dall'Ufficio non produceva esito. 2. La CTP di Perugia, con sentenza n. 126/2/15 depositata il 24 marzo 2015, così decideva (cfr., testualmente, p. 4 del controricorso): […] constatata la piena legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, tutti i rilievi effettuati dall'Agenzia sono adeguatamente supportati e giuridicamentefondati ad eccezione: -di quelli sul riconoscimento della fattura n. 54 del 10/01/2009 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., essendo chiaro c[om]e il costo sia stato sostenuto interamente da parte ricorrente, della quota di ammortamento di euro 318,21 anziché di euro 1.258,64 […]; -relativamente, altresì, alla sottofatturazione di alcune pratiche […]. 3. Il contribuente proponeva appello quanto ai punti di soccombenza. L’Ufficio controdeduceva e proponeva a sua volta appello incidentale quanto ai punti di soccombenza. 3.1. La CTR, con la sentenza impugnata, per quanto in questa sede di residuo interesse, così statuiva: Accoglie parzialmente l’appello principale e l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate nei termini di cui in motivazione, in motivazione osservando: Rilievo b) [dell’avviso 2009]] –Viene contestato il costo di euro 8.000 oltre iva di cui alla fattura emessa dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la descrizione “saggi per indagini strutturali presso i Vs. cantieri”, in assenza di prova certa del pagamento nell'anno. Il contribuente ha prodotto in proposito solo una matrice di assegno di importo inferiore (euro 5.800) che sarebbe stato consegnato all'amministratrice della [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la differenza sarebbe stata pagata in contanti. Si conferma la legittimità del rilievo, in considerazione del fatto che la matrice dell'assegno non prova nulla, in mancanza peraltro anche dell'estratto conto bancario per eventuali riscontri. Inoltre, poiché la contestazione riguardava la mancanza di prova di pagamento nell'anno, è irrilevante la dimostrazione dell'effettività delle prestazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA]. Rilievo c) [dell’avviso 2009]] –Viene contestato il costo di euro 4.000 di cui alla fattura n. 61/2009 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] per lavori di “sgombero e ripulitura di porzione di immobile”, in quanto secondo l’Agenzia si tratterebbe di manutenzione straordinaria soggetta ad ammortamento. Il contribuente ha dedotto che si tratta al contrario di lavori di manutenzione ordinaria necessari per mantenere in efficienza l'immobile, ma non viene fornito alcun elemento a sostegno di quanto dedotto; poiché grava sul contribuente l'onere di documentare adeguatamente il costo, si conferma la legittimità del recupero. Con lo stesso rilievo c) viene contestato anche il costo del 50% di complessivi euro 2.000 più iva di cui alla fattura n. 54/2009 emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] per lavori di riparazione di tubazione idrica […]. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto sul punto il ricorso del contribuente, ritenendo dimostrato il fatto che la fattura è stata pagata con assegno integralmente dall'Angelucci. Sul punto si deve accogliere l'appello incidentale dell’Agenzia delle entrate: infatti la circostanza del sostenimento della spesa per intero da parte del comproprietario non legittima la deduzione del costo per intero […]. In riforma sul punto della sentenza impugnata si conferma l'integrale legittimità del rilievo c) dell'avviso di accertamento 2009. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con due motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Il contribuente altresì deposita, in via telematica, addì 24 maggio 2023, memoria illustrativa, recante la data del giorno precedente. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo e controverso, in relazione al rilievo b) dell'annualità 2009. 1.1. “Sostiene l’A.F. che la fattura n. 61 del 2009 dell'importo di euro 8.000 oltre iva […] non sarebbe deducibile in mancanza di prova certa di pagamento. In verità il pagamento della fattura in oggetto è stato ampiamente provato e dimostrato nel corso del procedimento ed è avvenuto, in parte, mediante assegno bancario […] dell'importo di euro 5.800 […], consegnato dal signor Angelucci all'amministratore della [OSCURATO:PERSONA], signora D'[OSCURATO:PERSONA], in acconto sui lavori da effettuarsi. Il saldo di tale fattura è avvenuto mediante versamenti in contanti nel corso dei lavori […], come emerge dagli estratti conto depositati […]. All'esito dei pagamenti e prima della fine dell'anno di esercizio in cui i pagamenti medesimi sono stati effettuati, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la fattura n. 61 del 31/12/2009. Il giudice di secondo grado ha completamente ignorato i fatti esposti e le prove documentali […]. In verità, la scrivente difesa ha depositato, oltre alla matrice dell'assegno cui la sentenza fa riferimento, anche il relativo estratto-conto da cui si evince il relativo addebito; inoltre, per completezza di prova, si è proceduto al deposito di copia dell'assegno in questione fronte/retro da cui si evince che l'assegno è stato incassato direttamente dalla signora D’[OSCURATO:PERSONA]”. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: “Art. 360, n. 5, c.p.c. - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al ‘rilievo c)’ dell'annualità 2009. Violazione e falsa applicazione dell'art. 102 comma VI del TUIR”. 2.1. “Preliminarmente […] si evidenzia l'errore materiale in cui è incorso il giudice di secondo grado laddove ha indicato la fattura n. 61/2009 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] […,] quando, invece, la fattura di riferimento è la n. 26/2009”. “L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la spesa relativa alla fattura 26/2009 [avrebbe dovuto] essere ammortizzata, quindi portata ad incremento del costo del bene. Viceversa, la scrivente difesa ha eccepito che si tratta di spese di sgombero e ripulitura, spese con caratteristiche ordinarie, finalizzati a mantenere il cespite in buono stato di funzionamento […]. A sostegno di tale tesi la difesa dell’Angelucci ha depositato il doc. n. 4 del fascicolo di integrazione documentale depositato in data 16/09/2014. Trattasi di numero 4 fotografie in cui viene documentato lo stato dei locali di proprietà dell’Angelucci prima di effettuare i lavori di ripulitura e sgombero dell'immobil[e]. Inoltre, a sostegno della tesi del contribuente, vi è l'oggetto della fattura che espressamente fa riferimento a ‘lavori di sgombero e ripulitura’ e, quindi, a lavori di ordinaria amministrazione”. La sentenza impugnata ignora i fatti dedotti. “Inoltre, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 comma VI del TUIR che, come è noto, distingue le spese di manutenzione in spese di ordinaria e spese di straordinaria amministrazione […]. Avendo la scrivente difesa dimostrato a mezzo produzione delle fotografie indicate che confermano l'oggetto della fattura che questa aveva ad oggetto spese di ordinaria amministrazione, la sentenza ha violato la norma indicata”. 3. A fronte di quanto precede, con la richiamata memoria illustrativa, il difensore del contribuente: - d à “atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia in oggetto ai sensi dell’art. 6 e 7 comma 2 del D.L. 23/10/2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17/12/2018,n. 136”; - deposita le domande di definizi one , riguardanti i due anni di imposta oggetto di ricorso, con la prova dei pagamenti, previsti , quanto al 2008, in unica soluzione e, quanto al 2009, in venti rate trimestrali a partire dal 31/05/2019, sinora regolarmente onorate, residuando da saldare quelle con scadenza 31/05/2023, 31/08/2023, 30/11/2023 e 27/02/2024; - indi insta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. 4. Considerato, dunque, che il contribuente comprova l’avvenuto pagamento dell’intero per il 2008 e della prima rata del dovuto per il 2009 e rilevato esser e ormai ampiamente decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo. 5. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6,
Sentenza Cassazione n. 18029/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris