CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 31800/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7v) I) 200 ORDINANZA sul ricorso 24101-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il DECRETO N. 1491/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. L'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto domanda intesa ad ottenere, ai sensi della I. n. 89 del 2001, l'equa riparazione del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura fallimentare aperta ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sentenza del tribunale di Bergamo2 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e chiusa con decreto delV8/5/2019 per compiuta ripartizione dell'attivo. 1.2. La corte d'appello di Brescia, con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accolto la domanda ed ha, quindi, condannato il ministero della giustizia al pagamento, in favore della società istante, della somma di C. 1.280,00, oltre interessi. 1.3. Il ministero della giustizia ha proposto opposizione. 1.4. La corte d'appello di Brescia, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l'opposizione. 1.5. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che, a norma dell'art. 2, comma 2bis, della I. n. 89 del 2001, la durata ragionevole di una procedura fallimentare è di sei anni e che, trattandosi di un creditore, tale durata dev'essere calcolata a partire della data della sua ammissione al passivo, vale a dire, nel caso in esame, dal 14/5/2009, ha ritenuto che: - la procedura fallimentare aperta ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto chiusa solo con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], era durata, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre il tempo stabilito dalla legge, senza, peraltro, che possa essere giustificata neppure da una sua particolare complessità; - nelle procedure esecutive come il fallimento, il valore della causa, entro il quale dev'essere contenuto l'indennizzo spettante al creditore per l'irragionevole durata delle stesse, va individuato non nella parte di credito rimasta soddisfatta ma nell'intero ammontare della pretesa ammessa al passivo, pari, nel caso in esame, ad una somma di poco inferiore ad C. 112.000,00, senza che possa, per contro, rilevare la consapevolezza che il creditore aveva in ordine alle scarse possibilità di soddisfazione dello stesso, né il vantaggio fiscale che il creditore può conseguire dall'ammissione al passivo. 1.6. La corte, quindi, esclusa l'applicabilità dell'art. 2, comma 2 quinquies lett. g), della I. n. 89 cit. in ragione della RIC. 2021 n. 24101 Sez. 2 CC 4 ottobre 2022 rilevante entità del credito ammesso al passivo, pari a poco meno di 112.000 euro, ha rigettato l'opposizione proposta dal ministero. 1.7. Il ministero della giustizia, con ricorso notificato il 28/9/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto della corte d'appello. 1.8. L'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l'unico motivo articolato, il ministero ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2 bis, comma 3, e dell'art. 2, comma 2 sexies lett. g), della I. n. 89 del 2001, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, ai fini della determinazione del valore della causa previsto dall'art. 2 bis, comma 3, della I. n. 89 cit., occorre aver riguardo all'intero ammontare del credito così come ammesso al passivo senza dare alcun rilievo alla circostanza che il creditore sin dall'inizio della procedura fallimentare fosse consapevole che, all'esito della stessa, non avrebbe ricevuto, come poi è accaduto, alcuna soddisfazione e che, a fronte della sostanziale mancanza già ex ante di qualsiasi posta in gioco, il creditore non ha, pertanto, sofferto, per effetto del protrarsi del fallimento, di alcun paterna d'animo e non ha, quindi, subito alcun danno non patrimoniale suscettibile di indennizzo per il tempo trascorso oltre la ragionevole durata della procedura. 2.2. Il motivo è infondato. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che "nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2,1. fa/I.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 1. fa/I.), a nulla, almeno a tal fine, Ric. 2021 n. 24101 Sez. 2 CC 4 ottobre 2022 rilevando la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (artt. 110 ss I.fall.)" (Cass. n. 10176 del 2018). 2.3. Analogo principio è stato, del resto, affermato anche in materia di esecuzione individuale da Cass. n. 24362 del 2018, secondo cui "in tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con l disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento". 2.4. Non ha, pertanto, alcun fondamento la tesi del ministero ricorrente secondo la quale, ove si tratti di domanda di ammissione al passivo, il valore del giudizio presupposto dev'essere ancorato all'importo del riparto invece che all'importo per cui il credito è stato ammesso al passivo. 2.5. In definitiva, in tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (Cass. n. 25181 del 2021; conf., Cass. n. 11372 del 2019; Cass. n. 10176 del 2018; Cass. n. 2615 del 2021). 3.1. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 3.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquiate in dispositivo. 3.3. La Corte, infine, rileva che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nei testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il Ric. 2021 n. 24101 Sez. 2 CC 4 ottobre 2022 meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 2.000,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.