CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31569/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 2 maggio 2025 la Corte d’appello di Romaconfermava la sentenza emessa il 24 giugno 2016 dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Roma con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] erastato dichiarato colpevole del reato di tentata rapina pluriaggravata in concorsoe condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando cinquemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione dell’art. 628cod. pen.Assumeva che la Corte d’appello, con motivazione apodittica, avevaconfermato il giudizio di responsabilità dell’imputato per il reato contestatononostante fossero emersi elementi che avrebbero dovuto portare a escluderela responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].Deduceva, in particolare, che le risultanze del verbale di arresto – a tenoredelle quali l’imputato era giunto, in qualità di passeggero a bordo di una moto,davanti a un supermercato, era sceso dal veicolo tenendo indosso il casco, siera coperto parte del volto con uno scaldacollo e quindi improvvisamente eratornato sui suoi passi e si era allontanato a bordo della moto insieme alconducente, per essere poi inseguito per un lungo tratto di strada dagli agentioperanti - dovevano essere ritenute insufficienti a costituire prova del tentativodi rapina, considerato che l’azione si era rivelata inoffensiva ed era statainterrotta nella fase preparatoria.Assumeva che, in relazione al contestato tentativo di rapina, la Corteterritoriale non aveva valutato l’idoneità e l’univocità degli atti posti in esseredal ricorrente.2.2. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione della leggepenale e mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche.Assumeva che la Corte di merito non aveva reso alcuna motivazione inrelazione al diniego delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., conparticolare riguardo alla valutazione della personalità dell’imputato, essendosilimitata a evidenziare i precedenti penali a suo carico.2.3. Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione della leggepenale e mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione dellacircostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62, n. 4),cod. pen., assumendo che non erano emersi elementi di certezza in relazionealla quantificazione del danno e alla presenza di denaro contante all’internodelle casse del supermercato.2.4. Con il quarto motivo deduceva mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione della leggepenale in relazione al trattamento sanzionatorio.Lamentava, in particolare, il fatto che i giudici di merito, rendendo alriguardo una motivazione meramente apparente con il richiamo a formulestereotipate (“pena congrua”, “pena adeguata”, “pena equa”), avevano ritenutodi ridurre la pena, in ragione del tentativo, nella misura di un terzo anzichénella misura massima consentita, in tal modo applicando una penasproporzionata rispetto al fatto, dovendosi considerare, ai fini del trattamentosanzionatorio, anche il positivo comportamento processuale tenuto dalricorrente.2.5. Con il quinto motivo deduceva erronea applicazione degli artt. 81cod. pen. e 581 cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delvincolo della continuazione fra il reato qui giudicato e quello oggetto dellasentenza resa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il 9 luglio 2014 dal Tribunale di Roma,assumendo che la relativa richiesta avanzata con l’atto di appello doveva essereritenuta ammissibile, essendo state indicate le ragioni di diritto e gli elementi difatto a sostegno della medesima ed essendo stata allegata all’atto di gravamecopia della citata sentenza del 9 luglio 2014.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettatii parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia comela censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinentialla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessialla esclusiva competenza del giudice di merito.Al riguardo, va premesso come non sia compito della Suprema Cortescegliere la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile. L'equilibrio delsistema si caratterizza, infatti, nel senso che, se al giudice di legittimità èaffidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, èaltrettanto vero che tale privilegio trova, nell'ordinamento, il propriocontrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato algiudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deveessere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti.Per questo, le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sulmateriale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606,comma 3, cod. proc. pen.). E debbono essere considerate censure di merito,come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dallasua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quandoesistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianzeche 'attaccano' la 'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusionidifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudicedel merito. Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprioapprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibilinel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto estruttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che ladeduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice digenericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di meritodella doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita'apparente' o `tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e deduzionidifensive, le esamina analiticamente e le disattende con specificheargomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesementeincongrue agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.Ciò considerato, evidenzia il Collegio come la Corte d’appello, rendendo unamotivazione immune da vizi, ha richiamato, condividendole, le argomentazionirese dalla Corte di cassazione con la sentenza che aveva deciso su ricorsoavverso l’ordinanza di riesame che aveva provveduto sulla fase cautelare,secondo le quali configurano tentativo anche i semplici atti preparatori “che peril contesto in cui si sviluppano, sulla base di un giudizio ex ante eindipendentemente dai fattori esterni che determinano il fallimento delprogetto, hanno le caratteristiche dell’univocità propria del tentativo”.La Corte di merito ha osservato congruamente che gli atti compiutirisultavano necessari alla realizzazione dell’intento criminoso e inoltrechiaramente finalizzati a consentire all’agente di fare ingresso nelsupermercato, e ancora che il giudizio di idoneità e univocità di tali atti risultavarafforzato dalla considerazione della condotta successiva, concretatasi nellafuga a bordo della motocicletta, nel corso della quale gli agenti operanti intentiall’inseguimento avevano notato che dalla moto a era stato gettato un oggettometallico subito dopo rinvenuto al bordo della strada dai militari intervenuti erivelatosi una pistola.Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e della motivazionedenunciati.2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo.La Corte territoriale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione aldiniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo congruamente osservatoche sul ricorrente gravavano precedenti per reati in materia di stupefacenti econtro il patrimonio e che il [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’aver tenuto un comportamentoprocessuale improntato a lealtà, aveva sostenuto, nel corso dell’interrogatorio,una versione dei fatti palesemente infondata.Si deve rammentare che ai fini della concessione o del diniego dellecircostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda inesame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritieneprevalente ed atto a determinare o meno la conessione del beneficio; ed ancheun solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reatoed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare oconcedere le attenuanti medesime (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv 204768).3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.In relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4),cod. pen. la Corte di merito ha congruamente osservato che occorre avereriguardo al danno che presumibilmente sarebbe stato causato alla personaoffesa ove il reato fosse stato portato a termine e che nella specie eraverosimile che nelle casse di un supermercato, nell’orario in cui era stato postoin essere il tentativo di rapina, vi fossero somme di denaro significative (v., intema, Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528 – 01, secondo cui,nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno dispeciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibiledesumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizioipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il dannopatrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima).4. Il quarto motivo, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, non èconsentito poiché non è stato dedotto con l’atto di appello.Trova, invero, applicazione nel caso di specie il principio, affermato conconsolidato orientamento del Giudice di legittimità e condiviso dal Collegio,secondo il quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui siintroduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e nonrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" delladecisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisitostabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" (v.,ex multis, Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, Iacobini, Rv. 289470 – 01).5. Il quinto motivo risulta del tutto generico in quanto con il ricorso nonrisultano dedotte doglianze specifiche in relazione alle ragioni di diritto e aglielementi di fatto asseritamente posti corredo della richiesta di applicazione delladisciplina del reato continuato.La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di applicazione dellacontinuazione evidenziando che la difesa, con l’atto di appello, non avevadedotto alcuna circostanza di fatto a sostegno dell’assunta identità del disegnocriminoso in relazione al reato qui giudicato e a quello giudicato con la sentenzadel 9 luglio 2014.La consultazione dell’atto di appello consente di evidenziare che in effetti, adonta di quanto sostenuto in ricorso, nessuna circostanza di fatto era statadedotta a sostegno dell’istanza di applicazione della disciplina del reatocontinuato.6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]