CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08695/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9467/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso l a sentenza n. 1 507 /20 22 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 27 ottobre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intrapresero presso il Tribunale di Tivoli, ai sensi degli artt. 543 e seguenti cod. proc. civ.,espropriazione forzata di crediti in danno di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti, quali terzi pignorati, della Banca d’Italia e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 9467/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sorte contestazioni sulle dichiarazioni di quantità rese dai terzi pignorati e disposto accertamento dell’obbligo d i questi ultimi, l’esecutato depositò istanza di conversione, avverso la quale i creditori procedenti dispiegarono opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., sull’assunto della tardività della istanza; l’opposizione è stata disattesadalla decisione in epigrafe indicata, con condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite ed al pagamento di una ulteriore somma a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.; ricorronoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattromotivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; ambedue le parti depositano memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che in via preliminare, diversamente da quanto opinato da parte controricorrente, nonostante l’avvenuta conclusione della procedura di espropriazione (per felice esito della conversione del pignoramento) nel cui àmbito è stata pronunciata l’ordinanza opposta, sussiste interesse degli originari opponenti alla presente impugnazione, radicandosi quest’ultimo (quantomeno) nel bisogno di rimuovere le statuizioni di condanna alle spese di lite e per responsabilità aggravata; preliminarmente logica rispetto ad ogni altra valutazione (anche in ordine alla formula definitoria della opposizione) è la verifica della integrità del contraddittorio nel giudizio concluso dalla sentenza gravata, verifica sollecitata dal primo motivodi ricorso, con cui si rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per la pretermissione in giudizio dei terzi pignorati, litisconsorti necessari; il motivo è fondato; r.g. n. 9467/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348; Cass. 18/10/2023, n. 28925; Cass. 10/11/2023, n. 31391)va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione all’esecuzione in seno ad un’espropriazione presso terzi -non hanno ab initio partecipato i terz i pignorati (specificamente indicati nel ricorso introduttivo) , ovvero Banca d’Italia e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., altresì non evocati nel presente giudizio di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 26/07/2013, n. r.g. n. 9467/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 18127; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il vaglio degli ulteriori, tutti afferenti al merito della controversia; la gravata sentenza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Tivoli,quale giudice di unico grado e in persona di diverso magistrato, affinché esamininuovamente l ’opposizione, stavolta nel contraddittorio anche con i soggetti già illegittimamente pretermessi; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado; p. q. m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli , quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.