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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27228/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 28 luglio 2021, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha ammesso in via provvisoria [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa dell'affidamento in prova, disponendone l'esecuzione nella giurisdizione dell'Ufficio di sorveglianza di Padova e mandando al Tribunale di sorveglianza di Bari per la decisione definitiva.

2. Con provvedimento in data 22 novembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Padova, premesso che a seguito dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Bari era stata rimessa al suo Ufficio la vigilanza sulla esecJzione della misura successivamente presentate dall'affidato, ha dichiarato l'incompetenza a conoscere della misura alternativa provvisoriamente concessa ed ha sdlevato conflitto di competenza.

A giustificazione della decisione osserva che le decisicni provvisorie sulle misure alternative, a differenza di quelle definitive, non hannc la forza di spostare la competenza che resta sempre in capo al Tribunale di sorveglianza individuato nell'ordine di esecuzione di cui il magistrato di sorveglianza costituisce una mera articolazione interna.

Nemmeno è ipotizzabile uno sdoppiamento di competenza tra un Ufficio di sorveglianza di un distretto competente a gestire gli atti ordinari della misura ed un Tribunale di sorveglianza di altro distretto competente per la decisione sulla applicazione in via definita della misura,stante la previsione sulla composizione del collegio decidente di cui all'art. 70 Ord. pen.

Di conseguenza, la competenza alla gestione della misura alternativa concessa in via provvisoria appartiene all'ufficio del magistrato di sorveglianza incardinato presso il tribunale individuato nell'ordine di esecuzione, nella specie il Magistrato di sorveglianza di Bari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art.28 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari,disponendo che la misura venga eseguita nella giurisdizione dell'Ufficio di sorveglianza di Padova fina indicato quale giudice competente alla concessione delle autorizzazioni richieste dal sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata in via provvisoria il Magistrato di sorveglianza di Padova; quest'ultimo ha ricusato la competenza a decidere sulle richieste di autorizzazione nelle more avanzate dell'affidato.

2. Il giudice competente deve essere individuato nel magistrato di sorveglianza di Bari.

3. Questa Corte ha affermato, con orientamento costante, che la norma di cui all'art. 656, comma 6, cod. proc. pen in forza della quale l'istanza del condannato volta a ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47 e segg.

Ord. Pen., - presentata a seguito dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero - deve essere trasmessa da quest'ultimo al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del medesimo pubblico ministero, stabilisce uno specifico criterio determinativo della competenza del tribunale di sorveglianza, basato su un parametro, di natura certa e oggettiva, diverso dal luogo di residenza o domicilio del condannato, che, una volta radicata è destinata a rimanere ferma, restando insensibile, in virtù del principio della perpetuano jurisdictionis, alla sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi costituiti da altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di un diverso distretto di corte d'appello, che siano assorbite in un nuovo provvedimento di cumulo adottato dal pubblico ministero territorialmente competente ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 35619 del 09/09/2021, Rv. 281900 - 01; Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, brio , Rv. 275317 - 01; Sez. 1, n. 51083 del 6/11/2013, Aiello, Rv. 257886; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, Rv. 245948).

Il principio in virtù del quale, una volta radicatasi la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, essa rimane insensibile ai mutamenti che tale situazione può subire non solo in re azione al continuo aggiornamento della posizione esecutiva del condannato ma anche ad esempio nel caso di mutamento del luogo di residenza, assolve, infatti la funzione di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi, ed è idonea a garantire la celerità del procedimento e il mantenimento del collegamento col pubblico ministero che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena.

4. Come pertinentemente rilevato dal Magistrato di sorveglianza di Padova plo spostamento di competenza determinato da sopravvenienza non può a fortiori intervenire laddove non sia stata ancora definita la procedura prevista dall'art. 678, comma 1 - ter, cod. proc. pen., inserito dall'art. 4, comrna 1, lett. b), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

Tale disposizione, stabilendo che il magistrato di sorveglianza delegato dal presidente del tribunale di sorveglianza - nei casi in cui, in relazione alle istanze di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi - può applicare, in via provvisoria, una misura alternativa alla detenzione che deve comunque passare al vaglio del tribunale di sorveglianza per l'adozione del provvedimento definitivo, impedisce qualunque possibilità di intervento ad acta in costanza di procedimento da parte del Magistrato di sorveglianza di altro distretto. c 0/1

5. In attuazione di tali principi, deve pertanto essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bari.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Bari, cui dispo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 luglio 2021, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha ammesso in via provvisoria [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa dell'affidamento in prova, disponendone l'esecuzione nella giurisdizione dell'Ufficio di sorveglianza di Padova e mandando al Tribunale di sorveglianza di Bari per la decisione definitiva. 2. Con provvedimento in data 22 novembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Padova, premesso che a seguito dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Bari era stata rimessa al suo Ufficio la vigilanza sulla esecJzione della misura successivamente presentate dall'affidato, ha dichiarato l'incompetenza a conoscere della misura alternativa provvisoriamente concessa ed ha sdlevato conflitto di competenza. A giustificazione della decisione osserva che le decisicni provvisorie sulle misure alternative, a differenza di quelle definitive, non hannc la forza di spostare la competenza che resta sempre in capo al Tribunale di sorveglianza individuato nell'ordine di esecuzione di cui il magistrato di sorveglianza costituisce una mera articolazione interna. Nemmeno è ipotizzabile uno sdoppiamento di competenza tra un Ufficio di sorveglianza di un distretto competente a gestire gli atti ordinari della misura ed un Tribunale di sorveglianza di altro distretto competente per la decisione sulla applicazione in via definita della misura,stante la previsione sulla composizione del collegio decidente di cui all'art. 70 Ord. pen. Di conseguenza, la competenza alla gestione della misura alternativa concessa in via provvisoria appartiene all'ufficio del magistrato di sorveglianza incardinato presso il tribunale individuato nell'ordine di esecuzione, nella specie il Magistrato di sorveglianza di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti della stessa persona, dando così luogo alla situazione prevista dall'art.28 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari,disponendo che la misura venga eseguita nella giurisdizione dell'Ufficio di sorveglianza di Padova fina indicato quale giudice competente alla concessione delle autorizzazioni richieste dal sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata in via provvisoria il Magistrato di sorveglianza di Padova; quest'ultimo ha ricusato la competenza a decidere sulle richieste di autorizzazione nelle more avanzate dell'affidato. 2. Il giudice competente deve essere individuato nel magistrato di sorveglianza di Bari. 3. Questa Corte ha affermato, con orientamento costante, che la norma di cui all'art. 656, comma 6, cod. proc. pen in forza della quale l'istanza del condannato volta a ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47 e segg. Ord. Pen., - presentata a seguito dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero - deve essere trasmessa da quest'ultimo al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del medesimo pubblico ministero, stabilisce uno specifico criterio determinativo della competenza del tribunale di sorveglianza, basato su un parametro, di natura certa e oggettiva, diverso dal luogo di residenza o domicilio del condannato, che, una volta radicata è destinata a rimanere ferma, restando insensibile, in virtù del principio della perpetuano jurisdictionis, alla sopravvenienza di ulteriori titoli esecutivi costituiti da altre sentenze definitive di condanna pronunciate da giudici di un diverso distretto di corte d'appello, che siano assorbite in un nuovo provvedimento di cumulo adottato dal pubblico ministero territorialmente competente ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 35619 del 09/09/2021, Rv. 281900 - 01; Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, brio , Rv. 275317 - 01; Sez. 1, n. 51083 del 6/11/2013, Aiello, Rv. 257886; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, Rv. 245948). Il principio in virtù del quale, una volta radicatasi la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, essa rimane insensibile ai mutamenti che tale situazione può subire non solo in re azione al continuo aggiornamento della posizione esecutiva del condannato ma anche ad esempio nel caso di mutamento del luogo di residenza, assolve, infatti la funzione di evitare il trasferimento del procedimento di sorveglianza davanti a giudici di volta in volta diversi, ed è idonea a garantire la celerità del procedimento e il mantenimento del collegamento col pubblico ministero che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena. 4. Come pertinentemente rilevato dal Magistrato di sorveglianza di Padova plo spostamento di competenza determinato da sopravvenienza non può a fortiori intervenire laddove non sia stata ancora definita la procedura prevista dall'art. 678, comma 1 - ter, cod. proc. pen., inserito dall'art. 4, comrna 1, lett. b), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123. Tale disposizione, stabilendo che il magistrato di sorveglianza delegato dal presidente del tribunale di sorveglianza - nei casi in cui, in relazione alle istanze di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi - può applicare, in via provvisoria, una misura alternativa alla detenzione che deve comunque passare al vaglio del tribunale di sorveglianza per l'adozione del provvedimento definitivo, impedisce qualunque possibilità di intervento ad acta in costanza di procedimento da parte del Magistrato di sorveglianza di altro distretto. c 0/1 5. In attuazione di tali principi, deve pertanto essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bari. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Bari, cui dispo
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